CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 febbraio 2024
Cassazione n. 32595/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13.2.2024 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Gip del locale Tribunale in data 19.1.24 con la quale é stata applicata al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990 (capo 62) della contestazione). 2. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione ,articolato in due motivi. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 125, comma 3, 192, commi 1 e 2, 273 e 292 comma 2 lett. c) cod.proc.pen. in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato di cessione di sostanza stupefacente di cui al capo 62). Si assume che l'ordinanza impugnata, a fronte delle censure svolte dalla difesa dell'indagato in sede di riesame circa la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato contestato, si é limitata a richiamare l'ordinanza di primo grado risultando quindi viziata da motivazione apparente in quanto caratterizzata da affermazioni apodittiche non collimanti con il compendio indiziario. Si rileva che l'ordinanza si regge sul fatto che il ricorrente era creditore di Longo e Gentile, fatto che il Tribunale del riesame collega al traffico di sostanze stupefacenti, così non confrontandosi adeguatamente con la tesi difensiva secondo cui la causa del debito risiedeva in una fornitura di materiale edile da parte della ditta del Longo. Si censura in particolare l'ordinanza impugnata laddove, nel ritenere non credibile la versione difensiva, si é basata sull'indicazione in fattura dell'espletamento di lavori di sbancamento invece che fornitura di materiale edile, valorizzando detta incongruenza per ritenere destituita di fondamento la prospettazione difensiva, pur a fronte degli altri elementi addotti che peraltro potevano rilevare quali indici di una truffa di cui il ricorrente era rimasto vittima. Ed inoltre l'ordinanza impugnata, travisando il dato probatorio risultante dalle conversazioni attenzionate, ha altresì affermato che il motivo per cui il Longo si era recato nel territorio vibonese era proprio il debito nei confronti della Pasqualone i affermando altresì che i soggetti vibonesi con cui il gruppo catanzarese aveva trattative di natura illecita erano appunto Muscia, Pasqualone e Papasidero. La motivazione si rivela altresì mancante laddove attribuisce l'intera somma di euro 30.000 al solo Musciafpur parlandosi nelle conversazioni di due soggetti.Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 6069comma 1, lett. b) ed e),, cod.proc.pen. in relazione all'art. 274 comma 1, lett. c)1 e 275 cod.proc.pen. Si censura l'ordinanza impugnata laddove ha adottato una motivazione stereotipata sia in punto di valutazione delle esigenze cautelari che di adeguatezza della misura, non avendo considerato che i suoi precedenti penali sono risalenti nel tempo (2007). Peraltro, l'ordinanza impugnata non ha risposto al rilievo difensivo secondo cui l'attualità del rischio di reiterazione andava a confliggere con la circostanza che il fatto contestato risaliva al 2021. 4. La difesa dell'indagato ha depositato memoria con motivi nuovi in cui ha sottolineato che il Tribunale del riesame non ha valutato il rilievo difensivo afferente alla attualità del pericolo di reiterazione rispetto all'epoca in cui si sarebbe realizzata la condotta contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo é infondato. Va premesso che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 ). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato i al fine di verificare la sussistenza Iltì-ri la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato [e, .1..,1"-ex-oi la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 1.1.Ebbene, l'ordinanza impugnata, nel condividere il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, hal con motivazione logica e puntuale( ricostruito la vicenda della cessione di una partita di cocaina per il corrispettivo di Euro 30.000, 00 da parte del Muscia in favore del gruppo facente capo al Longo cui, dopo l'arresto del Muscia, seguiva la fase della riscossione del credito ad opera della compagna Pasqualone e del Papasidero. L'ordinanza ha ricostruito che lo stesso Longo si era recato nel territorio vibonese contattando il Papasidero che faceva da intermediario con il Muscia e che, a fronte del ritardo nel pagamento del debito, il Muscia (detto Mino) aveva anche preannunciato una rappresaglia violenta una volta uscito dal carcere. Ed inoltre ,con riguardo alle deduzioni difensive in ordine alla asserita natura lecita del credito, dell'importo di Euro 17.000,00 maturato per l'acquisto di materiale edile, con un'argomentazione priva di aporie logiche / il Tribunale ha dato atto che tale tesi non é adeguatamente suffragata in quanto gli interlocutori nelle conversazioni parlano di un credito di Euro 30.000 e la fattura prodotta dalla difesa riguarda non già detta causale bensì l'espletamento di lavori di sbancamento. 2. Infondato é anche il secondo motivo di ricorso. Ed invero il Tribunale del riesame ha indicato in modo specifico gli elementi significativi atti a cogliere l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato: innanzitutto, la gravità dei fatti contestati, oltre che le modalità della condotta (connotata da professionalità) e la presenza di precedenti penali/anche specificiiin capo al ricorrente. Peraltro, si osserva che, in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Rv. 285217). 3. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria