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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 ottobre 2021

Cassazione n. 35438/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato il riesame e confermato l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di NAPOLII'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416 bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo cod. pen. 1. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a indagini per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso quale partecipe del clan Caiazzo-Cimmino per avere operato prevalentemente come addetto al settore delle estorsioni fino all'anno 2019.In relazione a tale reato, che si inserirebbe nel più ampio contesto delle indagini effettuate circa l'operatività del clan operante nella zona collinare di Napoli, in data 11 ottobre 2021 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

Provvedimento questo avverso il quale la difesa ha proposto riesame che il Tribunale Distrettuale, ritenuta infondata la questione preliminare quanto alla richiesta di dichiarare l'inefficacia della misura ai sensi dell'art. 297, comma 3 cod. proc. pen., valorizzati gli elementi emersi e in specifico le intercettazioni di conversazioni acquisite, ha respinto.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen. 2.2.

Violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato.

1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen. rilevando che i fatti oggetto dell'attuale ordinanza sarebbero in rapporto di connessione qualificata con il reato di estorsione oggetto dell'ordinanza 511/2018 emessa il 18 ottobre 2021 ed eseguita il 4 dicembre 2021.

Circostanza questa per la quale l'attuale ordinanza dovrebbe essere retrodatata e la misura ora applicata dichiarata inefficace.

Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, infatti, la consumazione del reato associativo contestato non si sarebbe protratta sino al febbraio 2019 quanto, piuttosto, si sarebbe arrestata al 18 ottobre 2018 così che per la corretta applicazione della disciplina stabilita dall'art. 297 cod. proc. pen. non assumerebbe alcun rilievo il fatto che fossero o meno necessari ulteriori accertamenti.

La doglianza è infondata.

1.1. L'istituto della c.d. retrodatazione di cui all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen., come evidenziato dal Tribunale del riesame, è stato oggetto di numerose sentenze sia della Corte costituzionale che di legittimità e, in specifico Corte cost. 89/1996, Corte cost. 408/2005, Sez.

U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231057, Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv.235911, Sez.

U, n. 48109 del 19/07/2018, Giorgi, n.m.; Sez.

U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347.

A fronte di tali pronunce, in sintesi e per quanto rileva nel caso di specie, l'istituto -che comunque si riferisce ai soli casi in cui il reato oggetto della seconda ordinanza sia stato commesso prima dell'emissione del primo provvedimento- opera in maniera diversa a seconda della situazione concreta.

1.1.1. Le due ordinanze sono state emesse nel medesimo procedimento e tra i due reati vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione è automatica e non ha alcun rilievo e non è necessario quindi verificare se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano o meno desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa.

1.1.2. Le due ordinanze sono state emesse nel medesimo procedimento e tra i due reati non vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione opera esclusivamente se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa e tale verifica è pertanto necessaria.

1.1.3. Le due ordinanze sono state emesse in due procedimenti distinti, pendenti avanti la stessa autorità giudiziaria, e tra i due reati vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione opera esclusivamente se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa e tale necessaria verifica deve essere effettuata con riferimento a quanto emerso nel primo procedimento.

1.1.4. Le due ordinanze sono state emesse in due procedimenti distinti, pendenti avanti la stessa autorità giudiziaria, e tra i due reati non vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione opera esclusivamente se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa e tale necessaria verifica deve essere effettuata con riferimento a quanto emerso nel primo procedimento e sempre che risulti che la separazione tra i due procedimenti derivi da una scelta del pubblico ministero.

1.2. Nel caso specifico in cui uno dei due provvedimenti abbia ad oggetto un reato associativo assume rilievo la data di consumazione dello stesso, rectius la data in cui il soggetto ha iniziato a partecipare al sodalizio ovvero, più frequentemente, quella nella quale la partecipazione è cessata, ciò al fine di verificare in concreto se il reato oggetto del secondo provvedimento è o meno anteriore all'emissione del primo provvedimento.

Il giudizio circa l'applicazione della disciplina di cui all'art. 297, corna 3, cod. proc. pen., nel caso in cui il secondo provvedimento abbia a oggetto il reato associativo con formula c.d. aperta (cioè che indica la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare) ovvero qualora la data di termine della permanenza indicata nella seconda contestazione sia successiva, quindi, deve prendere le mosse dalla verifica della sussistenza di elementi che evidenzino se la permanenza si sia protratta ovvero se questa sia cessata in data precedente all'emissione della prima ordinanza (Sez.

Un, n. 48109 del 19/7/2018, Giorgi, n.m.; Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222).

Qualora la questione della c.d. retrodatazione sia oggetto di specifica doglianza, d'altro canto, il giudice della cautela non può limitarsi a un generico riferimento agli atti ma è tenuto a indicare -considerate ovviamente le caratteristiche tipiche dello specifico reato associativo contestato- gli elementi concreti sui quali fonda il proprio giudizio e a motivare in ordine alla persistenza dell'associazione e alla permanenza del vincolo tra l'imputato e il sodalizio stesso.

1.3. Nel caso di specie il Tribunale si è conformato ai principi indicati e la conclusione cui è addivenuto è corretta.

1.3.1. Il reato associativo per il quale è stata emessa la seconda ordinanza, quella oggetto dell'attuale procedimento incidentale cautelare, non è anteriore alla tentata estorsione di cui alla prima ordinanza. [OSCURATO:PERSONA], infatti, è contestato il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.

"in Napoli fino al febbraio 2019" e la consumazione di tale reato, come correttamente evidenziato dal Tribunale con il riferimento al precedente stato detentivo subito dal Teano che non ha reciso i legami con il clan di appartenenza, non è terminata con l'emissione della prima misura.

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, infatti, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (così, da ultimo Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282661 - 02).

1.3.2. Le due ordinanze, inoltre, sono state emesse in due procedimenti distinti -tanto che nel primo, quello relativo alla tentata estorsione per la quale è stata disposta la prima misura, è stata pronunciata la sentenza di condanna di primo grado- e i fatti oggetto della seconda ordinanza non erano desumibili dagli atti alla data di emissione del primo provvedimento.

Sotto tale aspetto, infatti, gli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza, costituiti anche da numerose intercettazioni di cui è stata necessaria un'attenta analisi, sono confluiti nell'informativa riepilogativa del 22 marzo 2019, poi ulteriormente integrata dalle note depositate il 2 agosto 2019 e, da ultimo, a giugno 2020, tutti atti successivi all'emissione della prima ordinanza del 18 ottobre 2018 (cfr. pag. 6 dell'ordinanza impugnata).

La circostanza che i due procedimenti siano distinti, oltre al dirimente fatto che la consumazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. non è anteriore all'emissione della prima ordinanza, rende peraltro del tutto inconferente la citazione contenuta nei motivi di ricorso alla sentenza di questa sezione, Sez. 2, 35046 del 27/10/2020, Porro, n.m., che si riferisce alla diversa situazione nella quale il reato contestato era quello di cui all'art. 416 cod. pen. e i due provvedimenti erano stati emessi nel medesimo procedimento.

2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rilevando che gli elementi indicati, consistenti in due intercettazioni, il cui tenore non sarebbe significativo i, e un incontro con il Caruson, non sarebbero idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza e che, di conseguenza, la motivazione sul punto sarebbe carente e inadeguata.

La doglianza è manifestamente infondata.

2.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito.

Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez.

Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885).

Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione (provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti, sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698).

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012).

In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178).

L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato e il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460).

2.2. Il Tribunale del riesame, anche rinviando all'ordinanza genetica, con lo specifico riferimento alle conversazioni captate e all'incontro avvenuto, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi emersi allo stato a carico del ricorrente e sui quali ha fondato il proprio giudizio in ordine alla gravità indiziaria.

A fronte di tali specifiche indicazioni -rilevato, peraltro, che diversamente da quanto indicato nel ricorso l'attività di osservazione della polizia giudiziaria è compendiata in un'annotazione del 7/472018 ma si riferisce a un evento del 22/3/2018, giorno di poco successivo alla conversazione intercettata (cfr. pag. 18 dell'ordinanza impugnata)- ogni censura, tesa a sollecitare una diversa lettura degli elementi emersi, non è consentita e risulta comunque manifestamente infondata.

3. Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato il riesame e confermato l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di NAPOLII'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416 bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo cod. pen. 1. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a indagini per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso quale partecipe del clan Caiazzo-Cimmino per avere operato prevalentemente come addetto al settore delle estorsioni fino all'anno 2019.In relazione a tale reato, che si inserirebbe nel più ampio contesto delle indagini effettuate circa l'operatività del clan operante nella zona collinare di Napoli, in data 11 ottobre 2021 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Provvedimento questo avverso il quale la difesa ha proposto riesame che il Tribunale Distrettuale, ritenuta infondata la questione preliminare quanto alla richiesta di dichiarare l'inefficacia della misura ai sensi dell'art. 297, comma 3 cod. proc. pen., valorizzati gli elementi emersi e in specifico le intercettazioni di conversazioni acquisite, ha respinto. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen. rilevando che i fatti oggetto dell'attuale ordinanza sarebbero in rapporto di connessione qualificata con il reato di estorsione oggetto dell'ordinanza 511/2018 emessa il 18 ottobre 2021 ed eseguita il 4 dicembre 2021. Circostanza questa per la quale l'attuale ordinanza dovrebbe essere retrodatata e la misura ora applicata dichiarata inefficace. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, infatti, la consumazione del reato associativo contestato non si sarebbe protratta sino al febbraio 2019 quanto, piuttosto, si sarebbe arrestata al 18 ottobre 2018 così che per la corretta applicazione della disciplina stabilita dall'art. 297 cod. proc. pen. non assumerebbe alcun rilievo il fatto che fossero o meno necessari ulteriori accertamenti. La doglianza è infondata. 1.1. L'istituto della c.d. retrodatazione di cui all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen., come evidenziato dal Tribunale del riesame, è stato oggetto di numerose sentenze sia della Corte costituzionale che di legittimità e, in specifico Corte cost. 89/1996, Corte cost. 408/2005, Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231057, Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv.235911, Sez. U, n. 48109 del 19/07/2018, Giorgi, n.m.; Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347. A fronte di tali pronunce, in sintesi e per quanto rileva nel caso di specie, l'istituto -che comunque si riferisce ai soli casi in cui il reato oggetto della seconda ordinanza sia stato commesso prima dell'emissione del primo provvedimento- opera in maniera diversa a seconda della situazione concreta. 1.1.1. Le due ordinanze sono state emesse nel medesimo procedimento e tra i due reati vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione è automatica e non ha alcun rilievo e non è necessario quindi verificare se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano o meno desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa. 1.1.2. Le due ordinanze sono state emesse nel medesimo procedimento e tra i due reati non vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione opera esclusivamente se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa e tale verifica è pertanto necessaria. 1.1.3. Le due ordinanze sono state emesse in due procedimenti distinti, pendenti avanti la stessa autorità giudiziaria, e tra i due reati vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione opera esclusivamente se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa e tale necessaria verifica deve essere effettuata con riferimento a quanto emerso nel primo procedimento. 1.1.4. Le due ordinanze sono state emesse in due procedimenti distinti, pendenti avanti la stessa autorità giudiziaria, e tra i due reati non vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione opera esclusivamente se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa e tale necessaria verifica deve essere effettuata con riferimento a quanto emerso nel primo procedimento e sempre che risulti che la separazione tra i due procedimenti derivi da una scelta del pubblico ministero. 1.2. Nel caso specifico in cui uno dei due provvedimenti abbia ad oggetto un reato associativo assume rilievo la data di consumazione dello stesso, rectius la data in cui il soggetto ha iniziato a partecipare al sodalizio ovvero, più frequentemente, quella nella quale la partecipazione è cessata, ciò al fine di verificare in concreto se il reato oggetto del secondo provvedimento è o meno anteriore all'emissione del primo provvedimento. Il giudizio circa l'applicazione della disciplina di cui all'art. 297, corna 3, cod. proc. pen., nel caso in cui il secondo provvedimento abbia a oggetto il reato associativo con formula c.d. aperta (cioè che indica la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare) ovvero qualora la data di termine della permanenza indicata nella seconda contestazione sia successiva, quindi, deve prendere le mosse dalla verifica della sussistenza di elementi che evidenzino se la permanenza si sia protratta ovvero se questa sia cessata in data precedente all'emissione della prima ordinanza (Sez. Un, n. 48109 del 19/7/2018, Giorgi, n.m.; Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222). Qualora la questione della c.d. retrodatazione sia oggetto di specifica doglianza, d'altro canto, il giudice della cautela non può limitarsi a un generico riferimento agli atti ma è tenuto a indicare -considerate ovviamente le caratteristiche tipiche dello specifico reato associativo contestato- gli elementi concreti sui quali fonda il proprio giudizio e a motivare in ordine alla persistenza dell'associazione e alla permanenza del vincolo tra l'imputato e il sodalizio stesso. 1.3. Nel caso di specie il Tribunale si è conformato ai principi indicati e la conclusione cui è addivenuto è corretta. 1.3.1. Il reato associativo per il quale è stata emessa la seconda ordinanza, quella oggetto dell'attuale procedimento incidentale cautelare, non è anteriore alla tentata estorsione di cui alla prima ordinanza. [OSCURATO:PERSONA], infatti, è contestato il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. "in Napoli fino al febbraio 2019" e la consumazione di tale reato, come correttamente evidenziato dal Tribunale con il riferimento al precedente stato detentivo subito dal Teano che non ha reciso i legami con il clan di appartenenza, non è terminata con l'emissione della prima misura. In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, infatti, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (così, da ultimo Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282661 - 02). 1.3.2. Le due ordinanze, inoltre, sono state emesse in due procedimenti distinti -tanto che nel primo, quello relativo alla tentata estorsione per la quale è stata disposta la prima misura, è stata pronunciata la sentenza di condanna di primo grado- e i fatti oggetto della seconda ordinanza non erano desumibili dagli atti alla data di emissione del primo provvedimento. Sotto tale aspetto, infatti, gli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza, costituiti anche da numerose intercettazioni di cui è stata necessaria un'attenta analisi, sono confluiti nell'informativa riepilogativa del 22 marzo 2019, poi ulteriormente integrata dalle note depositate il 2 agosto 2019 e, da ultimo, a giugno 2020, tutti atti successivi all'emissione della prima ordinanza del 18 ottobre 2018 (cfr. pag. 6 dell'ordinanza impugnata). La circostanza che i due procedimenti siano distinti, oltre al dirimente fatto che la consumazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. non è anteriore all'emissione della prima ordinanza, rende peraltro del tutto inconferente la citazione contenuta nei motivi di ricorso alla sentenza di questa sezione, Sez. 2, 35046 del 27/10/2020, Porro, n.m., che si riferisce alla diversa situazione nella quale il reato contestato era quello di cui all'art. 416 cod. pen. e i due provvedimenti erano stati emessi nel medesimo procedimento. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rilevando che gli elementi indicati, consistenti in due intercettazioni, il cui tenore non sarebbe significativo i, e un incontro con il Caruson, non sarebbero idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza e che, di conseguenza, la motivazione sul punto sarebbe carente e inadeguata. La doglianza è manifestamente infondata. 2.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885). Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione (provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti, sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012). In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178). L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato e il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460). 2.2. Il Tribunale del riesame, anche rinviando all'ordinanza genetica, con lo specifico riferimento alle conversazioni captate e all'incontro avvenuto, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi emersi allo stato a carico del ricorrente e sui quali ha fondato il proprio giudizio in ordine alla gravità indiziaria. A fronte di tali specifiche indicazioni -rilevato, peraltro, che diversamente da quanto indicato nel ricorso l'attività di osservazione della polizia giudiziaria è compendiata in un'annotazione del 7/472018 ma si riferisce a un evento del 22/3/2018, giorno di poco successivo alla conversazione intercettata (cfr. pag. 18 dell'ordinanza impugnata)- ogni censura, tesa a sollecitare una diversa lettura degli elementi emersi, non è consentita e risulta comunque manifestamente infondata. 3. Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e c