Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 32195/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa 111 gennaio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di ammissione alle misure alternative alla detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la pena residua da espiare pari a quattro mesi di reclusione con titolo sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

La pena da eseguire riguarda condanne per i reati di violazione di sigilli commessa nel 2002, omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali del 2008, bancarotta fraudolenta commessa nel 2005.

Il Tribunale ha dato atto dei carichi pendenti che gravano sul ricorrente per reati in materia tributaria ed edilizia, bancarotta fraudolenta e violazione di sigilli.

Nel rigettare l'istanza di ammissione alle misure alternative i giudici di merito hanno evidenziato la sostanziale irreperibilità di Savio le cui ricerche hanno dato esito negativo, come risulta dalla nota dei Carabinieri di Fiumicino del 3 luglio 2021.

Da altra comunicazione dei Carabinieri di Vitinia del 7 luglio 2021 è risultata l'impossibilità di verificare la prospettata opportunità lavorativa, non essendo stato possibile individuare la sede dell'indicato datore di lavoro.

Sono state ritenute, inoltre, generiche e prive di riferimenti specifici e concreti le indicazioni contenute nella nota difensiva del 14 dicembre 2021 ad integrazione dell'istanza originaria.

Alla luce del quadro complessivo risultante dai precedenti, dai carichi pendenti e dall'epoca in cui sono state poste in essere le condotte devianti del condannato, del quale è stata messa in evidenza, altresì, la sostanziale indifferenza rispetto agli elementi negativi emersi nel corso del procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza (essendo, peraltro, rimasto ignoto il domicilio di Savio), l'istanza è stata rigettata.

2. Avverso l'ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] S. C. Linchi, articolando un motivo con il quale ha dedotto l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, nonché l'errata valutazione degli elementi istruttori e dei presupposti delle misure richieste.

Ha illustrato il contenuto della nota integrativa depositata il 14 dicembre 2021 (che ha seguito altra integrazione del 7 luglio 2021), della quale la stessa ordinanza impugnata ha dato atto, illustrandone il relativo contenuto e segnalando di avere specificato (oltre che adeguatamente documentato) lo svolgimento di attività lavorativa con modalità in smart working o con contatti diretti con i clienti.

Tali indicazioni si porrebbero in contrasto con quanto sostenuto dal Tribunale in ordine alla mancata indicazione del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, dell'orario e del compenso, nonché di elementi di conferma provenienti direttamente dal datore di lavoro.

In ordine al domicilio, ha ribadito l'indicazione già compiuta nell'istanza originaria e nelle successive integrazioni, richiamando la documentazione già allegata alla luce della quale le informazioni provenienti dai Carabinieri sarebbero state chiaramente frutto di un mero errore.

3. Il Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Il difensore ha depositato memoria allegando provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 1 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Preliminarmente va evidenziato che lo stesso segnala l'illogicità della motivazione e non anche la "manifesta illogicità", laddove l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. così descrive il motivo di ricorso per cessazione.

Inoltre, si segnala come venga contestata la "contraddittorietà" della motivazione senza mettere in rilievo alcun vizio riconducibile a insanabili contraddizioni interne dell'ordinanza e rerraita valutazione di elementi istruttori" finendo con la formulazione anche di censure di merito, così anche con riferimento alla documentazione che asseritamente dovrebbe dimostrare lo svolgimento effettivo di attività lavorativa e la residenza anagrafica dell'istante.

A tale proposito, va dato seguito al principio costante, per cui, «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).

3. Oltre alle considerazioni che precedono, nel merito, i rilievi sono infondati.Come correttamente segnalato anche dal Procuratore generale, le deduzioni circa l'inidoneità del domicilio indicato da Savio sono logiche anche tenuto conto dell'integrazione dell'istanza iniziale e delle, considerazioni svolte in punto di rapporto tra quell'inidoneità e l'istanza di ammissione alla misura alternativa.

Nel caso di specie, a fronte di acquisizioni di segno negativo, il richiedente non ha inteso neppure partecipare personalmente, al procedimento di sorveglianza.

A tale proposito rileva il principio per cui «l'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell'interessato, sia prima dell'applicazione della misura alternativa alla detenzione che nel corso dell'esecuzione della stessa, atteso che soltanto così può valutarsi il comportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni» (Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falbo, Rv. 276191).

Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo alle segnalate carenze relative alla indicazione dell'attività lavorativa.

A tale proposito, il provvedimento impugnato ha evidenziato la mancata indicazìone del luogo di lavoro, dell'orario, del compenso, del tipo di contratto, oltre alla mancanza di una conferma da parte! del datore di lavoro.

L'istante, quindi, non si è attenuto al principio per cui «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualora l'istante alleghi di svolgere attività lavorativa, incombe sul tribunale di sorveglianza il dovere di attivare ogni utile potere di controllo e verifica - anche a mezzo della polizia giudiziaria - sull'effettivo svolgimento della stessa, pur quando l'istante abbia chiesto di non assumere informazioni presso il datore di lavoro onde evitare conseguenze pregiudizievoli. (In motivazione la Corte ha precisato che chi invoca un beneficio penitenziario ha un onere di lealtà procedimentale, in forza del quale deve collaborare affinché si possano accertare tutte le condizioni oggetto di allegazione, residuando, qualora intenda sottrarvisi, la facoltà di rinunciare alla relativa istanza)» (Sez. 1, n. 54882 del 12/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274558).

Le carenze informative e di allegazione, per come sopra illustrate, spettanti al richiedente hanno impedito l'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'accesso alla misura alternativa richiesta.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processua li .

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa 111 gennaio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di ammissione alle misure alternative alla detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la pena residua da espiare pari a quattro mesi di reclusione con titolo sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. La pena da eseguire riguarda condanne per i reati di violazione di sigilli commessa nel 2002, omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali del 2008, bancarotta fraudolenta commessa nel 2005. Il Tribunale ha dato atto dei carichi pendenti che gravano sul ricorrente per reati in materia tributaria ed edilizia, bancarotta fraudolenta e violazione di sigilli. Nel rigettare l'istanza di ammissione alle misure alternative i giudici di merito hanno evidenziato la sostanziale irreperibilità di Savio le cui ricerche hanno dato esito negativo, come risulta dalla nota dei Carabinieri di Fiumicino del 3 luglio 2021. Da altra comunicazione dei Carabinieri di Vitinia del 7 luglio 2021 è risultata l'impossibilità di verificare la prospettata opportunità lavorativa, non essendo stato possibile individuare la sede dell'indicato datore di lavoro. Sono state ritenute, inoltre, generiche e prive di riferimenti specifici e concreti le indicazioni contenute nella nota difensiva del 14 dicembre 2021 ad integrazione dell'istanza originaria. Alla luce del quadro complessivo risultante dai precedenti, dai carichi pendenti e dall'epoca in cui sono state poste in essere le condotte devianti del condannato, del quale è stata messa in evidenza, altresì, la sostanziale indifferenza rispetto agli elementi negativi emersi nel corso del procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza (essendo, peraltro, rimasto ignoto il domicilio di Savio), l'istanza è stata rigettata. 2. Avverso l'ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] S. C. Linchi, articolando un motivo con il quale ha dedotto l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, nonché l'errata valutazione degli elementi istruttori e dei presupposti delle misure richieste. Ha illustrato il contenuto della nota integrativa depositata il 14 dicembre 2021 (che ha seguito altra integrazione del 7 luglio 2021), della quale la stessa ordinanza impugnata ha dato atto, illustrandone il relativo contenuto e segnalando di avere specificato (oltre che adeguatamente documentato) lo svolgimento di attività lavorativa con modalità in smart working o con contatti diretti con i clienti. Tali indicazioni si porrebbero in contrasto con quanto sostenuto dal Tribunale in ordine alla mancata indicazione del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, dell'orario e del compenso, nonché di elementi di conferma provenienti direttamente dal datore di lavoro. In ordine al domicilio, ha ribadito l'indicazione già compiuta nell'istanza originaria e nelle successive integrazioni, richiamando la documentazione già allegata alla luce della quale le informazioni provenienti dai Carabinieri sarebbero state chiaramente frutto di un mero errore. 3. Il Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il ricorso. Il difensore ha depositato memoria allegando provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 1 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Preliminarmente va evidenziato che lo stesso segnala l'illogicità della motivazione e non anche la "manifesta illogicità", laddove l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. così descrive il motivo di ricorso per cessazione. Inoltre, si segnala come venga contestata la "contraddittorietà" della motivazione senza mettere in rilievo alcun vizio riconducibile a insanabili contraddizioni interne dell'ordinanza e rerraita valutazione di elementi istruttori" finendo con la formulazione anche di censure di merito, così anche con riferimento alla documentazione che asseritamente dovrebbe dimostrare lo svolgimento effettivo di attività lavorativa e la residenza anagrafica dell'istante. A tale proposito, va dato seguito al principio costante, per cui, «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). 3. Oltre alle considerazioni che precedono, nel merito, i rilievi sono infondati.Come correttamente segnalato anche dal Procuratore generale, le deduzioni circa l'inidoneità del domicilio indicato da Savio sono logiche anche tenuto conto dell'integrazione dell'istanza iniziale e delle, considerazioni svolte in punto di rapporto tra quell'inidoneità e l'istanza di ammissione alla misura alternativa. Nel caso di specie, a fronte di acquisizioni di segno negativo, il richiedente non ha inteso neppure partecipare personalmente, al procedimento di sorveglianza. A tale proposito rileva il principio per cui «l'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell'interessato, sia prima dell'applicazione della misura alternativa alla detenzione che nel corso dell'esecuzione della stessa, atteso che soltanto così può valutarsi il comportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni» (Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falbo, Rv. 276191). Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo alle segnalate carenze relative alla indicazione dell'attività lavorativa. A tale proposito, il provvedimento impugnato ha evidenziato la mancata indicazìone del luogo di lavoro, dell'orario, del compenso, del tipo di contratto, oltre alla mancanza di una conferma da parte! del datore di lavoro. L'istante, quindi, non si è attenuto al principio per cui «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualora l'istante alleghi di svolgere attività lavorativa, incombe sul tribunale di sorveglianza il dovere di attivare ogni utile potere di controllo e verifica - anche a mezzo della polizia giudiziaria - sull'effettivo svolgimento della stessa, pur quando l'istante abbia chiesto di non assumere informazioni presso il datore di lavoro onde evitare conseguenze pregiudizievoli. (In motivazione la Corte ha precisato che chi invoca un beneficio penitenziario ha un onere di lealtà procedimentale, in forza del quale deve collaborare affinché si possano accertare tutte le condizioni oggetto di allegazione, residuando, qualora intenda sottrarvisi, la facoltà di rinunciare alla relativa istanza)» (Sez. 1, n. 54882 del 12/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274558). Le carenze informative e di allegazione, per come sopra illustrate, spettanti al richiedente hanno impedito l'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'accesso alla misura alternativa richiesta. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processua li . P.Q.M. Rigetta il ricorso e
Sentenza Cassazione n. 32195/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris