CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 novembre 2024
Cassazione n. 09672/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 26/11/2024 R.G.N. 2289/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello diNapoli, confermando la sentenza del giudice di prime cure, haaccolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diNumero registro generale 9947/2025Numero sezionale 1187/2026Italgas Reti S.p.A. ed ha dichiarato l’illegittimitNàu merdo edi lr accolta generale 9672/2026Data pubblicazione 15/04/2026licenziamento intimato il 30 novembre 2022, in ragione delcambio di appalto per la distribuzione del gas naturale ex D.M.21 aprile 2011.2. La Corte territoriale ha ritenuto, in sintesi, che il recessodatoriale dovesse qualificarsi come licenziamento pergiustificato motivo oggettivo soggetto alla disciplina dell’art. 3legge n. 604/1966; ha affermato che la normativa di settore dicui al D.M. 21 aprile 2011, di fonte subordinata a quella di rangolegislativo, non esclude l’applicazione delle regole generali intema di tutela del rapporto di lavoro subordinato avverso ilicenziamenti; ha, dunque, rilevato l’assenza di prova, da partedi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sia di criteri rispettosi degli obblighi dibuona fede e correttezza adottati per l’individuazione deilavoratori da licenziare tra il personale addetto alle “allagestione degli impianti di distribuzione del gas naturale” chesvolge “funzioni centrali”, sia della impossibilità di ricollocazionedel dipendente in altre posizioni compatibili all’internodell’organizzazione aziendale; ha infine escluso che il passaggiodel lavoratore alle dipendenze della società subentrantedeterminasse carenza di interesse all’impugnazione dellicenziamento.3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso percassazione, affidato a sei motivi. Il lavoratore ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 esuccessive modificazioni ed/od integrazioni, violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione allacomunicazione di recesso dal rapporto di lavoro; violazione eNumero registro generale 9947/2025falsa applicazione del decreto legislativo 23 maggio 2000, nN. umero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 9672/2026164, della legge 23 agosto 2004, n. 239, della legge 23 febbraioData pubblicazione 15/04/20262006, n. 51, della legge 29 novembre 2007, n. 222, della legge6 agosto 2008, n. 133, nonché del D.M. 21 aprile 2011;violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie98/30/CE e 2009/73/CE; violazione dell’art. 41 della legge 17maggio 1999, n. 144; violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c.; il tutto anche in relazione all’art. 3 della legge 15luglio 1966, n. 604, all’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 164/2000ed all’art. 41 Cost. La ricorrente censura la sentenza impugnataper aver qualificato il recesso intimato ai sensi del D.M. 21 aprile2011 come licenziamento per giustificato motivo oggettivodisciplinato dall’art. 3 della legge n. 604/1966, senzaconsiderare che esso costituirebbe atto dovuto per assicurare ilpassaggio dell’organizzazione necessaria alla continuità,efficienza e sicurezza del servizio di distribuzione del gas alconcessionario subentrante; sostiene che la Corte territorialeavrebbe trascurato il carattere pubblicistico e vincolato delladisciplina settoriale, la funzione obbligata del recesso, lamancanza di una effettiva perdita del posto di lavoro e lanecessaria lettura coordinata del D.M. 21 aprile 2011 e del d.lgs.n. 164/2000; assume, inoltre, che l’interpretazione adottatadalla Corte d’appello violerebbe principi unionali, norme di leggee criteri ermeneutici, trascurando la ratio della normativa disettore e il carattere non privatistico della cessazione delrapporto.2. – Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione efalsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 604/1966, violazionee falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione al D.M. 21aprile 2011 e all’art. 28 del d.lgs. n. 164/2000, nonchéviolazione dell’art. 41 Cost. La ricorrente sostiene che, ancheNumero registro generale 9947/2025Numero sezionale 1187/2026qualora il recesso fosse qualificato come licenziamenNtoum epro edir r accolta generale 9672/2026Data pubblicazione 15/04/2026giustificato motivo oggettivo, la Corte territoriale avrebbecomunque omesso di considerare l’esistenza del presuppostoorganizzativo e produttivo correlato alla perdita dellaconcessione, nonché la necessità di assicurare la continuità delservizio pubblico di distribuzione del gas.3. – Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 100 c.p.c., dell’art. 3 della legge 15 luglio1966, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’art.115 c.p.c., dell’art. 414, nn. 4 e 5, c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. Laricorrente deduce l’assenza di interesse ad agire in capo allavoratore, sostenendo che questi non avrebbe subitopregiudizio alcuno, essendo transitato senza soluzione dicontinuità alle dipendenze del gestore subentrante con identichecondizioni economiche e normative.4. – Con il quarto motivo di ricorso si denuncia ulterioreviolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 414,nn. 4 e 5, c.p.c., nonché dell’art. 115 c.p.c. La ricorrentecontesta che la Corte territoriale non avrebbe considerato lespecifiche deduzioni fornite in ordine alla comparazione operatanella scelta del personale da porre a disposizione del nuovogestore, né le circostanze di fatto relative alla posizione deidipendenti indicati dal lavoratore ai fini della pretesapretermissione.5. – Con il quinto motivo di ricorso si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 100 c.p.c., dell’art. 115 c.p.c., degli artt.1362 e ss. c.c. e dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.La ricorrente rileva che la Corte d’appello avrebbe omesso divalutare la volontà del lavoratore, desumibile dalcomportamento successivo, di accettare il nuovo rapporto con ilgestore subentrante e di perseguire unicamente ilNumero registro generale 9947/2025conseguimento delle quindici mensilità sostitutive dellaN umero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 9672/2026reintegrazione.Data pubblicazione 15/04/20266. – Con il sesto motivo di ricorso si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., nonché dell’art. 115c.p.c. La ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbeomesso di integrare il contraddittorio nei confronti della societàsubentrante e dei lavoratori individuati dal resistente cometermini di comparazione, nonostante la natura alternativa e nonsovrapponibile dei rapporti di lavoro coinvolti7. – I motivi, che per stretta connessione vanno esaminaticongiuntamente, non sono fondati.8. Come sottolineato dalla società ricorrente, questa Corte hagià avuto modo di esaminare le disposizioni normative cheregolano il settore della liberalizzazione del mercato del gasnaturale (il d.lgs. n. 164/2000 e il d.m. 21 aprile 2011), e lequestioni illustrate nel ricorso, ritenendole infondate (Cass.n.16856/2020, la cui motivazione si richiama anche ai sensidell’art. 118 disp.att. c.p.c.).9.- [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa ragioni per discostarsi da taleprecedente, atteso che, una volta che l’interpretazione dellaregula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico dellaCorte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità,innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva disupporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass.SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazionenel senso della non vincolatività del precedente deve esserearmonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformitàdell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svoltodalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014),Numero registro generale 9947/2025prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamenteN umero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 9672/2026anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza, avvertitaData pubblicazione 15/04/2026anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti enell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenticonsolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass.SS.UU. n. 11747 del 2019).10. – Questa Corte ha, dunque, sottolineato che, in assenza diuna norma che ciò espressamente consenta, deve escludersiche disposizioni di rango subordinato a quello legislativo (difonte regolamentare) ovvero clausole negoziali possanoprevedere cause estintive del rapporto a tempo indeterminatodiverse rispetto a quelle già individuate e disciplinatedall'ordinamento. La considerazione che l’attività didistribuzione del gas costituisce espressione di un interessepubblico primario non è sufficiente, in mancanza di previsionelegislativa ad hoc, di derogare al regime legale di tutela deilicenziamenti.11. - Con riguardo alla liberalizzazione del mercato del gas, lafonte di rango legislativo (ossia la legge n. 164 del 2000,recante Attuazione della direttiva 98130/CE in materia diliberalizzazione del mercato interno del gas naturale, in speciel’art. 28) non contiene alcun criterio che consenta di derogareal principio generale della tipicità delle cause estintive delrapporto di lavoro subordinato rappresentate da licenziamento,dimissioni e risoluzione per mutuo consenso.12. - Il decreto ministeriale 21 aprile 2011 ha previsto, in casodi subentro di altra impresa nell'attività di distribuzione del gas,un presupposto giustificativo, esterno rispetto alla volontà deldatore di lavoro (l'appartenenza al personale addetto allagestione degli impianti e al personale che svolge funzionicentrali), che abilita il datore di lavoro a ricorrere alNumero registro generale 9947/2025Numero sezionale 1187/2026licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La garanNzuimae rdo edi lr accolta generale 9672/2026Data pubblicazione 15/04/2026passaggio dal datore originario all'impresa subentrante , dinatura regolamentare, mira ad assicurare la salvaguardia deilivelli occupazionali, ma lascia distinti i rapporti lavorativi,sicche' non solo una fonte normativa di rango secondario nonpotrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recessoillegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distintirapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono leobbligazioni e responsabilità datoriali. Pertanto, nelle ipotesi disubentro di altra impresa nella concessione relativa alladistribuzione del gas, l'originario datore di lavoro è tenuto adimostrare la sussistenza del presupposto di naturaorganizzativo e produttivo che legittima il recesso (delineato dald.m. e consistente nella perdita dell'appalto e nell'appartenenzadel lavoratore prescelto ad una delle due categorie di personaledelineate dall'art. 2 del d.m.) e l'impossibilità di reimpiegare illavoratore in altre posizioni lavorative compatibili.13. – Il principio è stato affermato anche con riguardo al settoredegli appalti di servizio, nell’ambito dei quali questa Corte hasottolineato che, nel caso di licenziamento per giustificatomotivo oggettivo costituito dalla cessazione di un appalto,l'onere dell'imprenditore di dimostrare l'impossibilità di un'altrautilizzazione (nella propria organizzazione) dei lavoratorilicenziati non è escluso dall'applicabilità di norme collettive tesea garantire la rioccupazione del lavoratore presso l'impresasubentrante nell'appalto, atteso il carattere inderogabile delladisciplina legislativa in tema di licenziamenti individuali, laquale, considerando giustificato il licenziamento solo se questocostituisca una extrema ratio, impone all'imprenditore l'obbligoprimario di ricercare ogni possibilità di riutilizzazione deiNumero registro generale 9947/2025Numero sezionale 1187/2026dipendenti i cui posti di lavoro siano venuti meno (CaNsumse.r o ndi. r accolta generale 9672/2026Data pubblicazione 15/04/202612136/2005, Cass. n. 2881/1992, Cass. n. 2550/1990).14. – Accertata la ricorrenza del presupposto di naturaorganizzativa e produttiva che legittima il recesso (ossia, comedelineato dal d.m., la perdita dell'appalto di distribuzione del gasnaturale e l'appartenenza del lavoratore prescelto ad una delledue categorie di personale delineate dall'art. 2 del d.m.), lascelta del dipendente deve rispettare le regole di correttezza, exartt. 1175 e 1375 cod.civ., trattandosi di una riduzione dipersonale omogeneo e fungibile; orientamento consolidato diquesta Corte ritiene che, in tali casi, possa farsi riferimento, purnella diversità dei rispettivi regimi, ai criteri che la legge n. 223del 1991, art. 5, ha dettato per i licenziamenti collettivi.15. – Nel caso di specie, la Corte territoriale, con accertamentodi fatto insindacabile in questa sede di legittimità, ha accertatola carenza di adozione, da parte della società che ha procedutoal licenziamento (fase, come sottolineato, del tutto autonomarispetto al diritto di assunzione presso il cessionario), di criteriimprontati a correttezza idonei a individuare, con trasparenza eprecisione, il personale da inserire nell’elenco degli addetti a“funzioni centrali”, destinatari dell’atto di recesso, nell’ambitodell’ampia platea di lavoratori aventi mansioni fungibili eomogenee; ha, altresì, accertato la inosservanza totaledell’obbligo di repêchage.16. – Va, infine, sottolineato che la dedotta violazione dell'art.115 c.p.c. è ravvisabile soltanto nel caso in cui il giudice abbiagiudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e dispostedi sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto unpotere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass.,Sez. U, n. 11892/2016, Cass. Sez.U. n. 20867/2020; da ultimo,Cass. n. 9731/2025), circostanza che non ricorre nel caso diNumero registro generale 9947/2025specie; inoltre, la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile perN umero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 9672/2026cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,Data pubblicazione 15/04/2026soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere dellaprova ad una parte diversa da quella che ne fosse oneratasecondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddoveoggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svoltodelle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass.n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020), fattispecie chenon ricorre in questa ipotesi.17. - La distinzione dei rapporti contrattuali (l’uno intercorrentecon la società cedente, l’altro con la società cessionaria), chenon è inficiata – come sottolineato - dalla garanzia del passaggiodal datore originario all'impresa subentrante, consente direspingere anche il sesto motivo di ricorso che invoca laintegrazione del contraddittorio con la società cessionaria,nonché con i lavoratori con i quali avrebbe dovuto essere svoltala comparazione, per evidente mancanza di una domanda neiloro confronti.18. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di liteseguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.19. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato – se dovuto - previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidanoin Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 4.500,00 perNumero registro generale 9947/2025Numero sezionale 1187/2026compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accNeumsesroo dri ir accolta generale 9672/2026Data pubblicazione 15/04/2026di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]