CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 1968
Cassazione n. 18246/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/05/1968 avverso l'ordinanza del 25/10/2022 del TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, ai sensi dell'art. 168, primo comma n. 1), cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA]Angelo con sentenza in data 1 giugno 2021. 2. Ricorrécassazione - a mezzo dei difensori di fiucia avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - il condannato chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata sulla base di quattro motivi di seguito enunciati nei limiti indicati dall'art. 173 dips. Att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo eccepisce, a mente degli artt. 33 e 179 cod. pen., la nullità dell'ordinanza per motivazione mancante ed illogica nonché per vioalzione degli artt. 11 d.lgs. 116 del 2017, 168 cod. pen. e 665 e seg. cod. proc. pen. Lamenta che l'ordinanza è stata emessa da un giudice onorario di pace in materia, l'esecuzione penale, espressamente esclusa dalle sue attribuzioni dall'art. 11, comma 6, lett. B) d.lgs. n. 116 del 2017. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la nullità dell'ordinanza perché emessa in violazione degli artt. 168 cod. pen. e 666 cod. proc. pen. senza previa fissazione dell'udienza camerale. 2.3. Con il terzo motivo eccepisce nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 168 cod. pen. e 666 cod. proc. pen. perché non notificata al condannato. 2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione nonché violazione degli artt. 444 cod. proc. pen., 648, 649 e 650 cod. proc. pen. e 163, 164 e 165 cod. pen. Evidenzia che la revoca è stata disposta superando l'immodificabilità del giudicato, per di più rappresentato da una sentenza di applicazione della pena fondata sull'accordo delle parti. 3. Il ricorso è fondato nei limiti indicati nel prosieguo. 3.1. Il secondo motivo è fondato ed assorbente. Nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall'art. 674 cod. proc. pen., devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 666, commi 3, 4 e 5, cod. proc. pen. - relative all'avviso della data di udienza alle parti ed ai difensori, alla presenza necessaria di questi ultimi e del Pubblico ministero ed all'assunzione delle prove in contraddittorio. Esse hanno la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione, essendo tassativamente previste dagli artt. 667, 672 e 676 cod. proc. pen. le ipotesi in cui quel giudice provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 667 cod. proc. pen., comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 3637 del 18/07/1994, Cipriano, Rv. 200047-01). In applicazione di tali principii quindi pacifico che kl provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia deciso sulla revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 674 cod. proc. pen. senza fissare udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti i procedimenti di esecuzione, dall'art. 666 cod. proc. pen., è affetto da una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto determinante l'omessa citazione del condannato e l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza (Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Cusinatti, Rv. 274556-01; Sez. 1, n. 20290 del 06/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239994- 01; Sez. 2, n. 20904 del 03/04/2003, Giannini, Rv. 225089-01; Sez. 2, n. 5495 del 17/11/1999, dep. 2000, Esposito, Rv. 216349-01). 3.2. Nella fattispecie in esame, come emerge dalla lettura del provvedimento impugnato e dall'esame degli atti trasmessi, il giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena omettendo di fissare e celebrare l'udienza in camera di consiglio, sicché, essendosi verificata la nullità assoluta sopra descritta, detto provvedimento va annullato con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso, in Roma il 24 marzo 2023 Il