CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 23042/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato alla pena della reclusione di anni sei ed euro 30.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, per aver detenuto ai fini di spaccio all'interno della propria autovettura circa kg 1 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; con il secondo motivo, vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; con il terzo motivo, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, con il quarto, vizio della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo in quanto non corrispondente al minimo edittale. La prima censura, relativa al mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità, è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo cocaina del peso di oltre un kilogramnno che il ricorrente occultava nel telaio metallico della propria auto, con un principio attivo pari a 92,8 °A), da cui sono ricavabili 931,155 milligrammi di THC puro, pari a 6.207,7 dosi medie singole. Il giudice ha quindi evidenziato la pericolosità della condotta, in ragione del notevole quantitativo di sostanza stupefacente e della sua capacità di diffusione nel mercato. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hannb tratta conseguenze corrette sul piano giuridico.. In ordine alla circostanza del contributo di minimo importanza, il giudice a quo ha affermato di non ritenere credibile la tesi difensiva secondo cui l'imputato si è prestato a trasportate la sostanza stupefacente per conto di altro soggetto, non indentificato, in quanto non dimostrata e non verificabile, escludendo quindi che il ricorrente abbia concorso insieme ad altri nella realizzazione del reato che, infatti, è contestato nel capo di imputazione nella forma monosoggettiva. Si precisa al riguardo che, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante del contributo di minima importanza, il giudice deve comparare i contributi dei vari concorrenti, effettuando una valutazione delle condotte di ciascuno, valutazione che nel caso di specie non è effettuabile, non essendo contestata la realizzazione del medesimo reato da parte di più persone nel reato. In relazione alla censura formulata in ordine al riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, il Giudice di merito ha affermato, con motivazione insindacabile in sede di legittimità, l'assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva, non avendo il ricorrente neppure fornito alcun contributo nella ricostruzione dei fatti e in ragione della gravità del fatto e delle modalità dell'azione. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'ingente quantitativo di sostanza stupefacente detenuta, al suo grado di purezza e al numero di dosi estraibili, ritenendo così congrua la determinazione della pena base in misura non coincidente con il minimo edittale, effettuata dal primo giudice. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]