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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 38509/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Taranto per il reato di' cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Taranto, 26 settembre 2018).

Ritenuto che l'unico motivo dedotto (contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche) si appalesa del tutto aspecifico perché privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sostenere le richieste (art. 581 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Taranto per il reato di' cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Taranto, 26 settembre 2018). Ritenuto che l'unico motivo dedotto (contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche) si appalesa del tutto aspecifico perché privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sostenere le richieste (art. 581 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 38509/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris