CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38352/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16332/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo vizio moti- vazionale in relazione alla mancata massima riduzione per le pur concesse circo- stanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. La Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione logica e congrua, rispon- dendo all'analogo motivo di gravame nel merito, che l'imputata è solita fornire le più diverse generalità ora dichiarando di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], ora Jancovic (o Yancovic o Yankovic) Marina, ora riferendo di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], poi a Milano, ora in data 9.1.96, oppure 31.7.2000 o ancora 31.7.2001. E che ha riportato una condanna per delitti specifici (due furti in abitazione con porto di arma ex art. 4 L. 110/75 ). E perciò "considerate le attenuanti generiche già (...) concesse dal primo giudice con una certa generosità" ha portato i giudici di appello a ritenere giustifi- cata la ridotta riduzione e adeguata la pena inflitta. La sentenza impugnata si colloca, perciò, nel solco del dictum di questa Corte di legittimità secondo cui deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, anche attraverso l'adozione, in sen- tenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo" (cfr. Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524; così sez. 6, n. 9120 del 2/7/1998, Urrata e altri, Rv. 211583). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende