CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 19175/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la nullità dell'ordinanza emessa dalla Corte territoriale in violazione dell'art. 175 cod. proc. pen., per mancata restituzione nel termine ai fini della proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado, dovuta alla asserita non conoscenza della pendenza del processo a suo carico, risulta manifestamente infondato, in quanto, come emerge dagli atti processuali, e come sottolineato dai giudici di appello a base del diniego dell'istanza, la notifica del decreto di citazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 156 cod. proc. pen., risulta essere stata effettuata personalmente all'imputato e al difensore di fiducia in data 18.02.21 e nella istanza come negli atti non risulta che il Tribunale fosse a conoscenza della circostanza che, nelle more, l'imputato era detenuto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.MIN C- 27 G 2026 1;3 [OSCURATO:PERSONA] 1