CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36284/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6455/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilioeletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. –intimati – Avverso la sentenza n. 1146 /202 1 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 30 agosto 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del26 ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che nelleprocedure di espropriazione immobiliare intraprese innanzi il Tribunale di Brindisi da [OSCURATO:SOCIETA]. (cui lite pendente subentrava [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 6455/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) e da [OSCURATO:SOCIETA]., il debitore esecutato, [OSCURATO:PERSONA], propose opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, contestando la regolarità formale di atti della procedura ed il diritto a procedere della [OSCURATO:SOCIETA]., per nullità del contratto di finanziamento; all’esito del giudizio, svolto secondo la scansione bifasica propria delle opposizioni successive all’inizio dell’esecuzione, la decisione in epigrafe indicata ha parzialmente accolto l’opposizione all’esecuzione, rideterminando in minus il credito della [OSCURATO:SOCIETA].; avverso detta sentenza, nella parte in cui statuisce sui motivi integranti opposizione agli atti esecutivi, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi; non svolgono difese in sede di legittimità la [OSCURATO:SOCIETA]., nella anzidetta qualità, e [OSCURATO:SOCIETA].; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato in diritto è superfluo dare conto dei motivi di gravame articolati, mancando la prova della notificazione del ricorso di adizione di questa Corte; invero, allegato alla PEC di notifica inviata il giorno 21 febbraio 2022 ai difensori delle parti opposte costituiti nel precedente grado di giudizio (Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) si rinviene atto di citazione innanzi alla Corte d’appello di Lecce in appello avverso la medesima sentenza qui gravata; né si rinviene alcun altro atto, univocamente definibile quale ricorso per cassazione e notificato allecontroparti, nella documentazione resa disponibile a questa Corte; il ricorso è dichiarato inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado; r.g. n. 6455/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.1-bis dello stesso art. 13 ; p. q. m. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, ne