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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 14838/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Messina del 21 novembre 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto pluriaggravato e, con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena di giustizia.

In particolare, la Corte di appello ha ridotto la pena.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità.

Sostiene che la Corte di appello non ha dato risposta agli specifici motivi di gravame formulati con l'atto di appello e che nonostante avesse affermato di voler colmare la carente motivazione della sentenza del Tribunale, non aveva indicato le ragioni per le quali era stata affermata la penale responsabilità dell'imputato e non erano stati valutati gli indizi a suo favore.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione del canone dell'pltre ogni ragionevole dubbio, per avere la Corte di appello ritenuto inverosimile la ipotesi alternativa di ricostruzione del fatto suggerita dal ricorrente.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, fissato in misura leggermente superiore al minimo edittale senza indicare i criteri seguiti per la sua determinazione..

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Quanto al primo motivo deve osservarsi che esso risulta generico in quanto il ricorrente non risulta aver compreso la ratio della decisione.

La Corte di appello non ha affatto affermato che la decisione di primo grado fosse carente di motivazione, ma si è limitata ad affermare, in modo del tutto condivisibile, che anche nell'ipotesi in cui tale carenza fosse stata ritenuta sussistente, il vizio non avrebbe potuto determinare la regressione del processo al giudizio di primo grado, non rientrando tra le ipotesi previste dall'art. 604 cod. proc. pen., potendo la motivazione carente essere integrata dal giudice di appello.

Quanto alla ricostruzione dell'accaduto, la Corte di appello indica, con motivazione adeguata ed affatto illogica o contraddittoria, le ragioni che l'hanno indotta a ritenere sussistente la penale responsabilità dell'accaduto e il ricorrente si limita a reiterare gli argomenti già formulati nell'atto di gravame senza confrontarsi con tali ragioni e limitandosi ad affermare che non risulta dimostrata con certezza la colpevolezza dell'imputato.

3.2. Anche il secondo motivo è inammissibile.

La regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108).

3.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, deve osservarsi che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art.133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

Nel caso di specie la pena è inferiore al medio edittale e la Corte di appello ha adeguatamente motivato facendo riferimento alla gravità del reato ed alla negativa personalità del reo.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stefp9.0 ,Pa t.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Messina del 21 novembre 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto pluriaggravato e, con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha ridotto la pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità. Sostiene che la Corte di appello non ha dato risposta agli specifici motivi di gravame formulati con l'atto di appello e che nonostante avesse affermato di voler colmare la carente motivazione della sentenza del Tribunale, non aveva indicato le ragioni per le quali era stata affermata la penale responsabilità dell'imputato e non erano stati valutati gli indizi a suo favore. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione del canone dell'pltre ogni ragionevole dubbio, per avere la Corte di appello ritenuto inverosimile la ipotesi alternativa di ricostruzione del fatto suggerita dal ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, fissato in misura leggermente superiore al minimo edittale senza indicare i criteri seguiti per la sua determinazione.. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto al primo motivo deve osservarsi che esso risulta generico in quanto il ricorrente non risulta aver compreso la ratio della decisione. La Corte di appello non ha affatto affermato che la decisione di primo grado fosse carente di motivazione, ma si è limitata ad affermare, in modo del tutto condivisibile, che anche nell'ipotesi in cui tale carenza fosse stata ritenuta sussistente, il vizio non avrebbe potuto determinare la regressione del processo al giudizio di primo grado, non rientrando tra le ipotesi previste dall'art. 604 cod. proc. pen., potendo la motivazione carente essere integrata dal giudice di appello. Quanto alla ricostruzione dell'accaduto, la Corte di appello indica, con motivazione adeguata ed affatto illogica o contraddittoria, le ragioni che l'hanno indotta a ritenere sussistente la penale responsabilità dell'accaduto e il ricorrente si limita a reiterare gli argomenti già formulati nell'atto di gravame senza confrontarsi con tali ragioni e limitandosi ad affermare che non risulta dimostrata con certezza la colpevolezza dell'imputato. 3.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. La regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108). 3.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, deve osservarsi che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art.133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Nel caso di specie la pena è inferiore al medio edittale e la Corte di appello ha adeguatamente motivato facendo riferimento alla gravità del reato ed alla negativa personalità del reo. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stefp9.0 ,Pa t.
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