CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 settembre 1986
Cassazione n. 16505/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/09/1986 avverso la SENTENZA del 06/04/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico minisl:ero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 6/4/2021 della Corte di appello di Brescia che applicava la pena così come determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599 bis, cod.proc.pen. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 599-bis, cod.proc.pen., 133, cod.pen. e all'art. 24, Cost. Il ricorrente sostiene che il motivo attiene alla violazione della formazione della volontà dell'imputato, atteso che la volonl:à di Catone di accedere all'istituto del concordato in appello è stata compromessa dalla statuizione di revoca della sospensione condizionale della pena, non contemplata nell'accordo e non richiesta dal Procuratore generale.1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 3, 27 comma 3, 11, comma 2, Cost, art. 47 Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 6, CEDU. Con il secondo motivo si sostiene che le lungaggini dei processi si sono risolti a svantaggio del ricorrente, verso il quale è stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena dopo 11 anni dalla commissione del fatto, con conseguente violazione delle norme indicate nell'intitolazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Va premesso che, nel caso di specie, la revoca della sospensione condizionale della pena concessa in precedente procedimento è stata correttamente disposta dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 168, primo comma n. 1, cod. pen., per avere commesso (il 26/4/2019) un delitto nel quinquennio dal passaggio in giudicato (il 12/11/2018) della sentenza che concedeva il beneficio. 1.2. Ciò premesso, va ricordato che il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena pronunciato ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod.pen. ha natura dichiarativa, riguardando effetti che si producono "ope legis" e presuppongono un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa. Poiché gli effetti sono disposti dalla legge, il giudice ha l'obbligo di dichiarare la revoca della sospensione condizionale della pena, prendendo atto dell'avvenuta realizzazione delle condizioni al cui ricorrere la legge fa discendere l'effetto in questione. Il provvedimento di revoca assume quindi natura dichiarativa perché esplicita e formalizza effetti che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento, sia dal giudice della cognizione che, in applicazione del comma primo-bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione (Cass. sez. 3, n. 40824 del 06/10/2005, RM. in proc. [OSCURATO:PERSONA], rv. 232895; sez. 5, n. 40466 del 27/09/2002, [OSCURATO:PERSONA], rv. 225699; sez. 5, n. 4889 del 16/12/2005, Jovanovic, rv. 2333597; sez. 3, n. 16515, P.G. in proc. Manzoni, rv. 228533; sez. 4, n. 29288 del 11/04/2003, Angelo, rv. 225623). 1.2. Va altresì rilevato come l'imputato sia sicuramente nelle condizioni di conoscere i propri precedenti penali e giudiziari, così che, quando formula una richiesta di concordato, ne accetta la regolamentazione normativa secondo le condizioni previste dalla legge, compreso il regime di revocabilità "ope legis" del beneficio precedentemente ricevuto, non potendo il giudice pronunciare una sentenza contra legem, in deroga a predeterminate e non patteggiabili effetti di legge.In maniera manifestamente infondata, pertanto, il ricorrente si duole della mancata previsione della revoca della sospensione condizionale della pena, non prevista nell'accordo ex art. 599-bis, cod.proc.pen. Da qui l'inammissibilità del ricorso. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili li colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 9/12/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Gallo c 40rcf«:,ie,--e-Ìeo