CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 07849/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16083-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16083/2017 avverso la sentenza n. 6888/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Numero sezionale 114/2022Numero di raccolta generale 7849/2022 depositata il 16/11/2016; Data pubblicazione 10/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 21.2.2002, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Roma, invocando l’emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., in relazione ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto tra le parti in data 4.1.1999, nonché la condanna del convenuto, promittente venditore, al risarcimento del danno ed alle spese sostenute dall’attrice, promissaria acquirente, per il nuovo classamento dell’immobile. [OSCURATO:PERSONA] esponeva, infatti, che non era stato possibile stipulare il rogito definitivo di compravendita a causa della mancata produzione, da parte del promittente venditore, della documentazione relativa ad un precedente frazionamento ed al cambio di destinazione d’uso del cespite compromesso in vendita. Asseriva, inoltre, che a causa della mancata stipula di cui sopra era stata costretta a prendere in locazione altro immobile, subendo un pregiudizio economico. Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda ed evidenziando che l’attrice aveva dapprima richiesto la restituzione del doppio della caparra, dimostrando quindi di non essere più interessata alla conclusione del progetto negoziale, e poi aveva invece sottoscritto un accordo integrativo al preliminare, essendo ben consapevole della condizione dell’immobile e delle connesse problematiche. Con sentenza n. 23447/2020 il Tribunale accoglieva la domanda ex art. 2932 c.c., rigettando invece quelle a contenuto risarcitorio. Interponevano appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], e la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, n. F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16083/2017 6888/2016, resa nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], rigettava il Numero sezionale 114/2022Numero di raccolta generale 7849/2022 gravame, confermando la decisione di prima istanza. Data pubblicazione 10/03/2022 Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Ambedue le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 183, 184, 153, 168, 74 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe posto a base della decisione un documento (in particolare, una variazione del 10 febbraio 2003, che emergerebbe da una visura catastale del 15 maggio 2007) che non sarebbe stata ritualmente acquisita agli atti del giudizio di merito. Tale documento, infatti, sarebbe stato allegato da parte controricorrente solo alla comparsa conclusionale depositata in prime cure, e dunque tardivamente; di conseguenza, trattandosi di giudizio instaurato dopo il 30.4.1995, regolato quindi dalle disposizioni di cui alla Legge n. 353 del 1990, la produzione non poteva essere utilizzata, anche a prescindere dalla contestazione tempestiva dell’odierna parte ricorrente. La prova certa della tardiva produzione del certificato catastale di cui si discute emergerebbe, secondo la parte ricorrente, dalla sua data, successiva a quella di precisazione delle conclusioni in prime cure (19.12.2007: cfr. pag. 5 e pag. 15 del ricorso). La censura è inammissibile. Essa, infatti, è diretta avverso una produzione documentale che sarebbe stata eseguita dalla Sabbi in prime cure, in particolare in uno alla comparsa conclusionale depositata in quel giudizio. Dalla lettura della sentenza impugnata, tuttavia, tale doglianza non risulta trasfusa in motivo di appello avverso la decisione di primo grado, ed F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16083/2017 i ricorrenti non precisano di aver censurato specificamente la prima Numero sezionale 114/2022Numero di raccolta generale 7849/2022 decisione sotto il profilo denunciato nell’odierna doglianza. Data pubblicazione 10/03/2022 Quest’ultima, pertanto, va ritenuta proposta per la prima volta in sede di legittimità, e come tale è inammissibile. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1322 c.c., 9 e 61 del D.P.R. n. 1142 del 1949, 4 e 8 del D.P.R. n. 138 del 1998, 3, 154 e 155 della Legge n. 662 del 1995, 11 della Legge n. 154 del 1988, 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che la richiesta di variazione catastale relativa all’immobile di cui è causa sarebbe stata presentata dal [OSCURATO:PERSONA] prima dell’atto di divisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal quale egli traeva causa, ma sarebbe stata poi inserita nella banca dati del Comune di Tivoli solo in data 24.12.1993, senza però attribuzione all’immobile di classe, categoria e rendita. L'immobile era stato poi comunque censito in catasto il 22.4.1999, prima della scadenza del termine inizialmente previsto dal contratto preliminare di compravendita per la stipulazione del rogito definitivo (30.4.1999). Quando poi la Sabbi, dopo la suddetta scadenza, aveva richiesto la restituzione del doppio della caparra, il certificato catastale (indicante la categoria C1) le era stato trasmesso, unitamente al ricorso con il quale il Balduini aveva chiesto la variazione della sola classe, da 10 a 4. [OSCURATO:PERSONA] aveva poi presentato, in data 26.10.1999, al Comune di Tivoli domanda di autorizzazione in sanatoria in relazione al frazionamento dell’immobile compromesso in vendita, che era stata accolta dall’ente locale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Anche in base a tali eventi, secondo i ricorrenti, le parti avevano sottoscritto, il 18.9.2000, una integrazione al preliminare, con la quale avevano previsto una riduzione del corrispettivo, da 60 a 50 milioni di lire, fissando nuovo termine per il rogito al 30.10.2000. La Corte di Appello avrebbe dunque erroneamente fatto riferimento soltanto al contratto F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16083/2017 Numero sezionale 114/2022 preliminare originario, rilevando che la domanda di sanatoria era Numero di raccolta generale 7849/2022Data pubblicazione 10/03/2022 stata presentata il 26.10.1999, dopo la scadenza del termine per il rogito, originariamente fissato al 30.4.1999, senza considerare quanto previsto dalla scrittura integrativa, che aveva prorogato tale data fino al 30.10.2000. Inoltre, la Corte di Appello non avrebbe considerato che con l’accordo integrativo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] le parti avevano espressamente pattuito di ritenere superati tutti gli accadimenti precedenti, inclusi gli eventuali inadempimenti verificatisi. L’interpretazione fornita dalla Corte distrettuale, dunque, colliderebbe con le stesse risultanze letterali delle pattuizioni intercorse tra le parti. Infine, il giudice di secondo grado avrebbe fatto riferimento ad un cambio di destinazione d’uso che, in effetti, non vi sarebbe mai stato, poiché né nel preliminare, né nella scrittura integrativa, erano stati inseriti riferimenti alla categoria catastale del cespite, il quale aveva avuto il classamento in categoria C 1 su iniziativa dell’Agenzia del Territorio, che in data 22.4.1999 aveva provveduto a censirlo, attribuendogli, per l’appunto, la predetta categoria. Di conseguenza, nessun inadempimento poteva essere configurato a carico del promittente venditore, non avendo quest’ultimo mai garantito che l’immobile fosse compreso nella categoria catastale C 2. La censura è inammissibile. I ricorrenti, attraverso l’allegazione al ricorso di una serie di documenti, propongono in sostanza una lettura delle risultanze istruttorie alternativa a quella condotta dal giudice di merito. La Corte di Appello ha infatti affermato che “… il Balduini non solo ha avviato la necessaria pratica di sanatoria soltanto il 26 ottobre 1999, ben oltre la scadenza del primo termine convenuto per la stipula del definitivo (30/4/1999), ma per di più ha persistito nella sua condotta inadempiente. Infatti, anche dopo aver ottenuto la sanatoria, egli ha omesso di fornire, entro il secondo termine convenuto per la stipula (30/10/2000), la prova dell’avvenuto cambio di destinazione d’uso F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16083/2017 Numero sezionale 114/2022 dell’immobile, richiesta con missiva del 18 novembre 1999 dal notaio Numero di raccolta generale 7849/2022Data pubblicazione 10/03/2022 per potere procedere alla stipula del rogito posto che il bene era riportato nell’atto di provenienza (divisione del 3/12/1980) come categoria C2 (magazzino) e non categoria C1 (negozio), indicata nel preliminare” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Con tale chiarissimo passaggio della motivazione, il giudice di merito ha considerato non soltanto –come erroneamente afferma la parte ricorrente– la prima scadenza del 30 aprile 1999, ma anche quella, prorogata, del 30 ottobre 2000, ed ha ravvisato, rispetto ad ambedue i momenti, la condotta inadempiente del Balduini, promittente venditore. Costui infatti, dopo aver compromesso in vendita un immobile con destinazione a negozio, non aveva assicurato la necessaria variazione della categoria catastale, da C1 (magazzino) a C2 (negozio), pur avendo ricevuto una richiesta in tal senso dal notaio incaricato della stipula, sin dal 18 novembre 1999. Tale apprezzamento di fatto, che evidentemente si riferisce all’intera vicenda negoziale intercorsa tra le parti e considera tutte le risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito, non è implausibile e non è pertanto utilmente sindacabile in questa sede. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare che, se l’immobile necessitava di una sanatoria per cambio di destinazione d’uso, la sentenza costitutiva non poteva essere emessa. La doglianza è infondata. Innanzitutto va osservato che la ratio decidendi della sentenza impugnata va individuata nell’accertamento, condotto dal giudice di merito, della condotta inadempiente della parte promittente venditrice. La censura non coglie tale valutazione, che costituisce il nucleo fondamentale della decisione. Inoltre, il motivo non tiene conto dell’approdo giurisprudenziale F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16083/2017 di questa Corte in materia di esecuzione specifica dell’obbligo di Numero sezionale 114/2022Numero di raccolta generale 7849/2022 contrarre. In argomento, è stato affermato che “In tema di Data pubblicazione 10/03/2022 esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita su di un immobile e su un terreno, è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) in assenza, rispettivamente, della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all'immobile e del certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizioni dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21721 del 27/08/2019, Rv. 654908; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18195 del 02/09/2020, Rv. 658906). Nel caso di specie, tuttavia, non viene in rilievo né la prima, né la seconda ipotesi, poiché la Corte distrettuale, con il passaggio motivazionale già richiamato in occasione dello scrutinio del secondo motivo, ha soltanto ravvisato la necessità di regolarizzare la modifica della destinazione d’uso dell’immobile. Sul punto, va tenuto conto che “In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 cod. civ. non solo qualora l'immobile sia stato costruito senza licenza o concessione edilizia (e manchi la prescritta documentazione alternativa: concessione in sanatoria o domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione), ma anche quando l'immobile sia caratterizzato da totale difformità della concessione e manchi la sanatoria. Nel caso in cui, invece, l'immobile, munito di regolare concessione e di permesso di abitabilità, non annullati né revocati, abbia un vizio di regolarità urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione (nella specie, per la presenza di un aumento, non consistente, della volumetria fuori terra realizzata, F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16083/2017 non risolventesi in un organismo integralmente diverso o Numero sezionale 114/2022Numero di raccolta generale 7849/2022 autonomamente utilizzabile), non sussiste alcuna preclusione Data pubblicazione 10/03/2022 all'emanazione della sentenza costitutiva, perché il corrispondente negozio di trasferimento non sarebbe nullo ed è, pertanto, illegittimo il rifiuto del promittente venditore (nella specie, a sua volta acquirente dello stesso immobile in base a precedente rogito notarile) di dare corso alla stipulazione del definitivo, sollecitata dal promissario acquirente” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20258 del 18/09/2009, Rv. 609669; in senso conforme, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11659 del 14/05/2018, Rv. 648396). Non ogni difformità urbanistica, pertanto, comporta l’impossibilità di emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., ma soltanto la conclamata assenza del titolo autorizzativo dell’edificazione (licenza o concessione edilizia) o della documentazione alternativa (concessione in sanatoria o domanda di condono corredata dai prescritti allegati). La difformità parziale, infatti, non implica necessariamente la preclusione del rimedio di cui all’art. 2932 c.c., quando la divergenza sia solo parziale e non implichi la realizzazione di un manufatto totalmente diverso da quello autorizzato. Nel caso di specie, la carenza riscontrata dal notaio incaricato della compravendita si risolveva nell’omessa regolarizzazione di un cambio di destinazione d’uso, peraltro all’interno di categorie catastali tra loro omogenee (da C2 – magazzino a C1 – negozio), il che non implica, evidentemente, la creazione di un organismo interamente diverso da quello previsto dal titolo autorizzativo. Infine, va tenuto conto che la Corte di Appello dà atto che la variazione della categoria catastale, “… come emerge dalla visura del catasto fabbricati del 15 maggio 2007, richiamata dal primo giudice, è intervenuta soltanto il 10 febbraio 2003, dopo l’instaurazione del presente giudizio (2002)” (cfr. ancora pag. 8 della sentenza impugnata). Dal momento che la regolarità urbanistica del cespite costituisce non una condizione dell’azione, ma un presupposto per il F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16083/2017 trasferimento dell’immobile che consegue all’emanazione della Numero sezionale 114/2022Numero di raccolta generale 7849/2022 sentenza ex art. 2932 c.c., essa deve sussistere non già al momento Data pubblicazione 10/03/2022 della proposizione della domanda giudiziale, ma a quello della pronuncia; la relativa documentazione, dunque, ben può essere acquisita, ed anche intervenire, nel corso del giudizio, purché essa sussista al momento della decisione (argomento desumibile da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13225 del 22/05/2008 Rv. 603573 e Cass. Sez. U, Sentenza n. 23825 del 11/11/2009 Rv. 609753). Poiché nella specie il giudice di merito ha accertato che l’immobile era stato regolarizzato, sia pure in corso di causa, non sussisteva alcuna preclusione all’emanazione della sentenza costitutiva. Con il quarto motivo, articolato in due distinti profili, i ricorrenti censurano: a) da un lato, la violazione e falsa applicazione degli artt.1218, 1175, 1375 e 1453 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la responsabilità della mancata conclusione del contratto definitivo non poteva essere attribuita per intero al promittente venditore, a fronte di una concorrente condotta dilatoria ed inerte della promissaria acquirente; b) dall’altro lato, il mancato riconoscimento, sul residuo prezzo della compravendita dovuto in base alla sentenza costitutiva emessa dal giudice di merito, della rivalutazione monetaria e degli interessi. I due profili, per la loro autonomia, meritano di essere trattati autonomamente. In relazione al primo di essi, va osservato che la valutazione della condotta negoziale tenuta dalle parti costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito. Quest’ultimo, nel caso di specie, ha condotto detta valutazione –come già visto in relazione all’esame del secondo motivo di ricorso– in modo puntuale, tenendo conto dell’intera vicenda negoziale, ravvisando l’inadempimento di parte promittente venditrice sia con riferimento al primo che in relazione al secondo termine previsti per la stipula del rogito definitivo di compravendita, e fornendo una lettura non implausibile F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16083/2017 delle risultanze di fatto acquisite all’istruttoria. La censura proposta Numero sezionale 114/2022Numero di raccolta generale 7849/2022 dai ricorrenti, che lamentano in sostanza la mancata valorizzazione, Data pubblicazione 10/03/2022 da parte della Corte di Appello, di una supposta concorrente responsabilità della promissaria acquirente, che sarebbe rimasta troppo a lungo inerte, si risolve nella proposizione di una ricostruzione alternativa delle circostanze di fatto ed è, come tale, inammissibile. Il secondo profilo del quarto motivo, concernente il mancato riconoscimento, in favore dei ricorrenti, della rivalutazione e degli interessi sul corrispettivo ad essi dovuto in forza della sentenza costitutiva emanate dal giudice di merito, è invece infondato. Sul punto, va infatti considerato che “L'obbligazione del pagamento del prezzo della compravendita costituisce debito di valuta, con la conseguenza che, soltanto per effetto del ritardo colpevole e dalla data della costituzione in mora decorrono gli interessi (art. 1224, comma 2 c.c.) rendendo possibile al giudice di tenere conto della svalutazione monetaria, se dimostri di aver subito dal ritardo un danno maggiore” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10069 del 18/11/1996, Rv. 500604). Nel caso di specie, la Corte di Appello ha valorizzato il fatto che il contratto preliminare sottoscritto tra le parti prevedesse il pagamento del prezzo al momento del trasferimento della proprietà dell’immobile compromesso in vendita, che –nel caso di emissione di sentenza costitutiva tenente luogo del contratto definitivo non concluso– si realizza con la suddetta pronuncia. Solo a partire da essa, dunque, gli odierni ricorrenti avevano titolo di costituire in mora la Sabbi, per il saldo del prezzo da quest’ultima dovuto, e solo da tale messa in mora avrebbero potuto decorrere gli interessi legali. In assenza di specificazione di detta messa in mora, alla quale la censura in esame non fa alcun cenno, la doglianza, per la parte relativa agli interessi, va disattesa. F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16083/2017 Per quanto invece concerne la domanda relativa alla Numero sezionale 114/2022Numero di raccolta generale 7849/2022 rivalutazione monetaria, essa – trattandosi di debito di valuta Data pubblicazione 10/03/2022– non spetta, a meno che la parte che vi ha interesse non alleghi e dimostri che la svalutazione monetaria verificatasi nell’intervallo temporale tra la messa in mora del debitore ed il saldo del debito gli abbia arrecato un danno maggiore di quello compensato degli interessi legali. Anche in relazione a detti presupposti, nulla viene indicato nella doglianza in esame, che dunque, anche per tale aspetto, merita di essere disattesa. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 20 gennaio 2022. Il Presidente (A. Giusti) F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C