CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 agosto 1959
Cassazione n. 07807/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 12/8/1959; avverso la sentenza del 22/9/2021 del G.i.p. del Tribunale di Velletri; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al capo concernente l'applicazione delle pene accessorie. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il G.i.p. del Tribunale di Velletri ha applicato ex art. 444 c.p.p. a [OSCURATO:PERSONA] la pena da questi concordata con il pubblico ministero per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo la violazione di legge. Lamenta in particolare il ricorrente come la sentenza, in palese violazione dell'art. 445, comma 1 c.p.p., abbia irrogato all'imputato le pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art.216 legge fall., nonostante l'applicazione di una pena principale inferiore ai due anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Rilevato che l'accordo stipulato dall'imputato con il pubblico ministero e recepito dal giudice aveva ad oggetto esclusivamente la pena principale nella misura finale di anni 1 e mesi 5 di reclusione, nonché la concessione dei doppi benefici di legge. Ritenuto dunque che l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fall. è stata autonomamente disposta dal G.i.p. in ragione della rilevata obbligatorietà delle stesse. Rilevato che ai sensi dell'art. 445 comma 1 c.p.p. il patteggiannento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude però l'applicazione delle pene accessorie ancorchè obbligatorie per legge, salvo quelle previste dal comma 1-ter dello stesso articolo, tra le quali pacificamente non rientrano quelle di cui al citato art. 216 legge fall. (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Agosta, Rv. 278882). Ritenuto pertanto che, stante l'illegittimità della suddetta statuizione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al capo relativo all'applicazione delle pene accessorie, di cui deve essere disposta l'eliminazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie fallimentari che elimina. Cos