CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02591/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12408/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 29; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - contro ricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Lazio, sez. di Roma, n. 6744/9/2014, depositata il 12 novembre 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2021 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]; 19 r.g.n. 12408/2015 —26-10-21- MMF I letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, per quanto di ragione; nessuno comparso per le parti, non essendosi presentata istanza di discussione; [OSCURATO:PERSONA] La contribuente, soggetta ad una verifica fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento del reddito delle persone fisiche, dimetteva copiosa documentazione atta, a suo dire, a comprovare il possesso di disponibilità finanziarie sufficienti a mantenere i beni immobili già posseduti e a sostenerne l'acquisto di altri. La verifica fiscale esitava però con la notifica, in data 17.10.2009 e 07.12.2009, di due avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'art. 38, co. 4, 5 e 6, d.p.r. n. 600/1973 e dei d.m. n. 10.09.1992 e n. 19.11.1992 per gli anni d'imposta 2004 e 2005. Segnatamente l'Ufficio aveva determinato sinteticamente il reddito dichiarato per l'anno 2004 in euro 143.539,09 in luogo di euro 18.426,00 dichiarati, nonché euro 172.144,16 per l'anno 2005 in luogo dei 16.140 euro dichiarati. Esperito infruttuosamente il procedimento con adesione, la contribuente insorgeva con ricorso avanti la Commissione tributaria provinciale, dimettendo in atti la documentazione a suo dire idonea a dimostrare il possesso dei maggiori redditi negli anni oggetto di accertamento e nel quadriennio antecedente (anni 2000, 2001, 2002 e 2003) e, per l'effetto, la propria capacità contributiva ai fini del possesso e dell'acquisto dei beni contestati. Censurava altresì la motivazione degli avvisi di accertamento con cui, inopinatamente, l'Ufficio avrebbe disatteso la valenza probatoria degli atti di vendita di sei immobili trattandosi dello smobilizzo di cespiti patrimoniali societari e non personali. 19 r.g.n. 12408/2015 — 26-10-21- MMF 2 Aderiva alla censura di difetto di motivazione degli atti impugnati la CTP, la cui decisione veniva però riformata dalla commissione tributaria regionale, adita su appello dell'Amministrazione finanziaria. Ricorre al giudizio di legittimità di questa Corte la contribuente che si affida a tre motivi di censura. Resiste l'Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Vengono proposti tre motivi di ricorso. Preliminarmente occorre dare atto che prima dell'inizio della camera di consiglio la parte ricorrente ha depositato documento proveniente dall'Agenzia delle entrate ove si dà atto della adesione alla definizione agevolata della controversia e del versamento della prima rata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, non comunicata ex art. 372 c.p.c.. In ogni caso, la produzione documentale dimostra la sopravvenuta carenza di interesse e la conseguente inammissibilità del ricorso. Le spese restano compensate attesa l'evoluzione della vicenda. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara la sopravvenuta inammissibilità del ricorso. Spese compensate.