CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48770/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che Valter RAGNI ricorre avverso la sentenza in data 22 febbraio 2021 della Corte di appello di Venezia che, decidendo in sede di rinvio conseguente a pronuncia di annullamento di questa Corte, limitata alla indicazione della durata delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 L.F., in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Belluno in data 9 novembre 2011, ha rideterminato in un anno e quattro mesi detta durata; CONSIDERATO che, con il primo ed unico motivo di ricorso, la difesa del ricorrente si duole della determinazione della durata della pena accessoria nei termini prima indicati, in quanto coincidente, per. un inaccettabile automatismo, contrastante con gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, con l'entità di quella principale; OSSERVATO che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 28910 del 28/2/2019, Suraci, Rv. 276286, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, hanno stabilito che "La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen."; che, nel riferirsi ai parametri fissati dal citato art. 133 cod. pen., il [OSCURATO:PERSONA] non ha, evidentemente, escluso che, sulla base di argomentazioni adeguate, il giudice di merito possa far coincidere la durata della sanzione accessoria con l'entità della pena principale inflitta; che, nel caso di specie, tanto è avvenuto, atteso che la Corte distrettuale ha indicato, con motivazione non illogica, plurimi indicatori, favorevoli e sfavorevoli all'imputato, alla stregua dei quali è pervenuta a determinare la durata della pena accessoria fallimentare in una misura coincidente con l'entità della pena principale inflitta (v. le ultime due pagine della motivazione); RITENUTO pertanto, che il ricorso, in quanto manifestamente infondato, debba essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni enunciate in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i