CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2026
Cassazione n. 07764/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 24703-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoMICHELE ATRIPALDI;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],895 CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI;- controricorrente –nonché controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -avverso la sentenza n. 1505/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 07/04/2021 R.G.N. 3060/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 24703/2021Numero sezionale 895/202623/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Numero di raccolta generale 7764/20261. Con l’impugnata sentenza n. 1505/2021, la Corte d’appellodi Napoli ha rigettato il gravame proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Atripaldi, avverso la sentenza n. 3302/2018 del Tribunale diNapoli, con cui era stata accolta, con riferimento alle solesanzioni, l’opposizione avverso l’avviso di addebito relativo acontributi e sanzioni per l’anno 2010.2. La Corte napoletana, in particolare, ha respinto l’eccezione diprescrizione ed ha ribadito l’obbligo d’iscrizione dell’appellantealla Gestione separata.3. Propone ricorso per cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] articolando duemotivi di ricorso. L’I.N.P.S. ha rilasciato procura speciale in calcealla copia notificata del ricorso.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2, commi 26-31, della legge 335/1995,dell’art. 18, commi 1 e 2, d.l. n.98/2011, conv. conmodificazioni dalla legge n. 111/2011, dell’art.53 D.P.R.917/1986, modificato dal d.lgs 344/2003; degli artt. 10, 11 e22 della legge n. 576/1980, dell’art. 21, comma 10, della leggen. 247/2012, dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269/2003, conv.con modificazioni nella legge n. 326/2003.2. In sostanza, il ricorrente contesta la decisione impugnata peravere ritenuto sussistente l’obbligo di versamento dellacontribuzione alla Gestione separata I.N.P.S. da parte diavvocato iscritto all’albo, nonostante un reddito professionale diNumero registro generale 24703/2021€ 2.628,00 per l’anno 2010, mentre avrebbe dovuto essereN umero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 7764/2026affermata l’inesistenza dei presupposti per l’iscrizionDeat a pubblicazione 31/03/2026obbligatoria e/o d’ufficio.3. Col secondo motivo, si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2935 e 2941, n.8, c.c., della leggen.233/1999 e dell’art. 3 bis d.l. 384/1992, conv. con modif. inlegge n. 438/1992, in ordine alla configurabilità nella specie diuna causa di sospensione della prescrizione, da ritenersi nondedotta dall’I.N.P.S., individuata nell’occultamento con dolo delmaggior reddito da parte del debitore, scaturente dall’omessacompilazione del quadro RR.4. Questo secondo motivo, da esaminarsi preliminarmente, èfondato.5. La Corte d’Appello di Napoli, dopo avere correttamentecondiviso l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, inmateria previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti allaGestione Separata decorre dal momento in cui scadono i terminiper il pagamento dei predetti contributi, e non dalla data dipresentazione della dichiarazione dei redditi, ha poi osservatoche l’omessa compilazione del quadro RR, nella dichiarazionedei redditi, costituisce causa di sospensione del termineprescrizionale ed ha, per conseguenza, respinto l’eccezione diprescrizione.6. Questa Corte, nel puntualizzare l’orientamento espresso daCass., sez. lav., 7 marzo 2019, n. 6677, concernente unaspecifica vicenda processuale, ha ribadito a più riprese che, intema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti daiprofessionisti alla Gestione separata, non si può configurarealcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RRnella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debitocontributivo (Cass., sez. VI-L, 30 novembre 2021, n. 37529).Numero registro generale 24703/20217. In particolare, «la condotta dolosa di occultamento del debitoN umero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 7764/2026presuppone un comportamento intenzionalmente diretto aDdat a pubblicazione 31/03/2026occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione,comportamento foriero di un impedimento non superabile congli ordinari controlli. La condotta riveste rilievo alla streguadell’art. 2941, n. 8, cod. civ., solo quando è idonea adeterminare, per il creditore, una vera e propria impossibilità diagire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito(Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802, punto 3.1. delleRagioni della decisione). Una condotta connotata in modo cosìpregnante mal si concilia con l’automatismo censurato dalricorrente e postula un puntuale accertamento di fatto in ordineal coefficiente psicologico del professionista inadempiente, chenon si può evincere dal mero dato dell’omessa compilazione delquadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegnodoloso (Cass., sez. lav., 1° settembre 2023, n. 25598, punto 11del Considerato)» (n. 28594/2024).8. Poiché la Corte territoriale non si è attenuta a questi corretticriteri interpretativi, il secondo motivo di ricorso va quindiaccolto, con assorbimento del primo, attinente al merito dellapretesa creditoria.9. Pertanto il ricorso va accolto, nei termini chiariti, e lasentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corted’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spesedel presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo,cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta erinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione,anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 24703/2021Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraioN umero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 7764/20262026 Data pubblicazione 31/03/2026La Presidente