CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 14417/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17610/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente– Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente– avverso la SENTENZA DELLA CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA] n. 4232/2019depositata il 21/10/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Mauro D ella [OSCURATO:PERSONA] (odierno resistente) , quale titolare di impresa individuale, convenne in giudizio l ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] (odierna ricorrente) per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza del contenuto diffamatorio di una lettera che la [OSCURATO:PERSONA] aveva scritto, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nell’interesse della sua cliente [OSCURATO:PERSONA], a tutela delle ragioni della lavoratrice. La missiva venne inoltrata non solo al datore di lavoro della cliente, [OSCURATO:PERSONA], quale sua diretta parte contrattuale, ma anche alla società [OSCURATO:SOCIETA]., cui l’impresa [OSCURATO:PERSONA] era legatada un contratto di agenzia, e ai relativi direttori commerciali di quest’ultima. 2. A sostegno della domanda l ’ attore espose di avere intrattenuto con la [OSCURATO:SOCIETA]. un rapporto di agenzia risalente al 2002 avente ad oggetto la conclusione di contratti di vendita di capi di abbigliamento e accessori della [OSCURATO:SOCIETA]., e la gestione di punti vendita connessi al gruppo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., oltre che di altri punti vendita multimarche. [OSCURATO:PERSONA] che la missiva della [OSCURATO:PERSONA], dal carattere diffamatorio, aveva inciso sensibilmente nei rapporti tra lui (in qualità di agente) ed il preponente, comportando il reces so dal contratto di agenzia della [OSCURATO:SOCIETA]. e la mancata assegnazione all’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] dell ’ area piemontese , quale nuova area in cui espletare il rapportodi agenzia. [OSCURATO:PERSONA] chiese la condanna della convenuta al risarcimento dei danni sia di natura patrimoniale (per euro 500.000,00), sia per lesione all’immagine (per euro 200.000,00). La convenuta [OSCURATO:PERSONA] si oppose alla domanda, chiedendone il rigetto. 3. Con senten za n. 11364/2017 i l Tribunale di Milano, ritenuto che la lettera in contestazione avesse carattere diffamatorio, in quanto contenente una serie di offese lesive della reputazione, considerò pienamente provata l’esistenza di un danno non patrimoniale subìto dall’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], quantificando il dovuto, ex artt. 2056 e 1226 c.c.,in via equitativa , in euro 15.000,00. Nulla il Tribunale riconobbe alla parte attrice a titolo di danno patrimoniale, ritenendo lo stesso non provato all’esito del giudizio. 4. La predetta sentenza venne impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d’appello di Milano. Si costituì il Della [OSCURATO:PERSONA], il quale propose appello incidentale per vedersi riconoscere il danno patrimoniale, quantificato nell’importo di euro 500.000,00, non concesso dal Tribunale, oltre a quello di euro 200.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Della [OSCURATO:PERSONA] dichiarò di rinunciare alla domanda relativa al danno non patrimoniale, rinuncia accettata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con sentenza n. 4232/2019 del 21/10/2019 depositata in data 21/10/2019, oggetto di ricorso, la Corte d’appello di Milano rigettò sia l’appello principale che quello incidentale, confermando la sentenza di primo grado e compensando le spese di lite del giudizio di secondo grado. 6. Avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a otto motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ.; e, non depositate dal Pubblico Ministero le proprie conclusioni, le parti hannodepositato memoria. M [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art . 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 99 e 122 c.p.c. in ordine alla violazione del principio tra chiesto e pronunciato -Violazione del principio di ultrapetizione ”. La ricorrente censura la parte di sentenza della Corte d’appello di Milano ove si afferma (a pag. 11)“osserva la Corte, che parte attrice (n.d.r. il Della [OSCURATO:PERSONA])in primo grado formula precisa domanda del danno extracontrattuale con richiesta economica riferita sia al danno subito di tipo patrimoniale che, di quello non patrimoniale”. La ricorrente espone che l ’ oggetto della domanda att eneva alla responsabilità extracontrattuale dellaMelillo rispetto alla intervenuta risoluzione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. del contratto di agenzia stipulato in data 7/5/2009, mentre non venne formulata alcuna domanda di accertamento di responsabilità extracontrattuale per fatto illecito per un presunto fatto diffamatorio derivante dalla lettera dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Richiamato il passaggio motivazionale a pag. 16 , penultimo §, della sentenza, la ricorrentelamenta che, incorrendo in vizio di ultrapetizione, la corte territoriale avrebbetravalicato i limiti della domanda giudiziale, ritenendo di procedere ad un ulteriore accertamento circa la natura diffamatoria della lettera del 10/2/2012 della [OSCURATO:PERSONA], pur in assenza di una precisa domanda da parte dell’impresa individuale Della [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con i l secondo motivo la r icorrente denuncia, in relazione all ’ art . 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. “Violazione e falsa applicazione di norme diritto ex art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 100 e 306 c.p.c. relativamente all’intervenuta rinuncia da parte di Della [OSCURATO:PERSONA] del danno non patrimoniale con relativa accettazione da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]”. La ricorrente espone che all ’ udienza del 26/6/2018 controparte rinunciò alla domanda relativa al danno non patrimoniale, a cui seguì la contestuale accettazione della rinuncia da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sarebbe caducata. Invece la sentenza avrebbe sostanzialmente “recuperato”una domanda rinunciata, così violando non solo il disposto di cui all’ art. 100 cod. proc. civ. , ma anche quello di cui all’art. 306 cod. proc. civ. Alla luce di quanto sopra, la corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto dell’intervenuta rinuncia e, di conseguenza, non confermare la sentenza di primo grado relativamente al danno non patrimoniale rinunciato da controparte, dichiarando che nulla era dovuto dall a [OSCURATO:PERSONA] neppure per l’importo di euro 15.000,00 disposto dal Tribunale di Milano, oggetto di impugnazione. 3.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art . 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 111 Cost, comma 6 e dell’art. 132 c.p.c. comma i n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. in ordine alla assenza ovvero alla mera apparente motivazione”; in particolare, richiamate le conclusioni alle pagine 12-13 della gravata sentenza, espone al riguardo la ricorrente che la lettera del 10/2/2012, con la quale ella rendeva edotti,oltre al Della [OSCURATO:PERSONA], anche la committente [OSCURATO:SOCIETA]. del comportamento tenuto dal datore di lavoro Della [OSCURATO:PERSONA], fu doverosamente inviata per far valere i diritti della defunta lavoratrice [OSCURATO:PERSONA]. Ed infatti – a detta della ricorrente – la missiva inviata alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (apparente ed effettivo datore di lavoro della [OSCURATO:PERSONA]) aveva un chiaro senso giuridico e rispondeva a precisi scopi normativi, posto che tale azienda avrebbe risposto quale coobbligata solidale ai sensi degli artt. 20 e segg. e 29 e segg. del D.Lgs. 276/2003, ovvero per il caso di somministrazione/intermediazione di mano d’opera vietata dalla legge e/o appalto irregolare, poiché la defunta Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], pur assunta formalmente dalDella [OSCURATO:PERSONA], di fatto svolgeva la propria attività per la società [OSCURATO:SOCIETA]. e, addirittura presso la sede della medesima. Il contenuto della predetta missiva, con la quale per di più si invitava ad un accordo fra le parti, valutando la responsabilità solidale tra [OSCURATO:SOCIETA]. e il Della [OSCURATO:PERSONA] proprio al fine di evitare un qualunque ricorso all’autorità giudiziaria, non conteneva alcun intento diffamatorio ed era senza dubbio finalizzato a rivendicare i diritti della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. L’azione giudiziale intentata dalla lavoratrice, assistita dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], si è conclusa (con sentenza n. 243/2014 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. lavoro) con l’accertamento della subordinazione fra la defunta [OSCURATO:PERSONA] e la datrice impresa Della [OSCURATO:PERSONA] fin dall’inizio dell’attività nel 2002, e dunque con un riconoscimento delle legittime pretese della [OSCURATO:PERSONA].Nella detta causa di lavoro l’impresa individuale Della [OSCURATO:PERSONA] formulòdomanda di risarcimento del danno; e, poiché il Tribunale di Milano, con la menzionata sentenza n. 243/2014 , ha rigettato tale domanda di risarcimento, ritenendo insussistente alcun pregiudizio all’immagine, a detta del la ricorrente l a se ntenza della Corte territoriale avrebbe posto in essere motivazione meramente “ per relationem”, aderendo alla pronuncia di primo grado in modo acritico, senza dare conto in motivazione dell’accertamento del contenuto dello scritto. A ciò la ricorrente aggiung e ulteriori critiche ai passaggi alle pagine 14 e seguenti della sentenza, richiamando pure la sentenza n. 248 del 23/12/2017 del CNF, di riconoscimento dell’assenza di fattispecie di responsabilità disciplinare nell’operato della [OSCURATO:PERSONA] , affermando l’insussistenza della “oggettiva lesività della missiva dell’immagine della [OSCURATO:PERSONA]”, da cui l’insussistenza di ogni e qualsiasi presunto danno in capo a Della [OSCURATO:PERSONA]. A differenza di quanto sostenuto dalla corte territoriale (“nessun valore assume la decisione del [OSCURATO:PERSONA]”), la ricorrente espone che le sentenze del CNF e gli esposti da cui scaturisce il procedimentohanno valenza giuridica , considerato che sussistono chiare conseguenze rispetto ad illegittimi esposti inviati al Consiglio dell’[OSCURATO:PERSONA]. Infatti,agli esposti non si applica la non punibilità delle offese in scritti pronunciati innanzi alle Autorità giudiziarie. Sarebbe p ertanto palese che l ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] ha posto in essere un atto dovuto, anche deontologicamente ineccepibile, finalizzato alla legittima rivendicazione delle richieste della lavoratrice [OSCURATO:PERSONA], la quale ben poteva radicare il procedimento anche nei confrontidella sola società [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Con i l quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. “Nullità della sentenza ex art. art. 360, primo comma, n. 4, in relazione all’art. 132, comma 2, n. 41 c.p.c., in relazione a motivazione per relationem - Motivazione apparente ”, in relazione a quanto affermato apag. 15 della sentenza ; ed espone che, conquelle motivazioni, la corte territoriale ha dato valore ai fini della decisionealla testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA], assunta nella causa di lavoro tra la parte sig.ra [OSCURATO:PERSONA]/eredi Schiattarella e Della [OSCURATO:PERSONA], ove laMelillo non era parte in causa, avendo la causa per oggetto l’impugnazione di licenziamento. Richiamata pure lapag. 13 (ultimo §) e seguente del la sentenza gravata, la ricorrente denuncia che la corte territoriale avrebbe, da un lato, utilizzato nel procedimento de quo una testimonianza assunta in un procedimento (quello di lavoro da cui scaturì la sentenza n. 243/2014) in cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non eraparte e, dall ’ altro, non invece utilizzatola sentenza 243/2014, nella parte in cui questa aveva fornito precise motivazioni di rigetto della domanda di risarcimento del danno all’immagine relativa alla lettera del 10/2/2012. Da ciò conseguirebbe, a detta della ricorrente, la “motivazione apparente”, in quanto non fondata su un apprezzabile esame della testimonianzadel Silvani acquisita da altro processo, visto che dalla lettura della dichiarazione del teste Silvani emergerebbe che lo stesso fece riferimento a più ragioni che a suo dire avrebbero determinato il venir meno di una sintonia fra le due società e avrebbero forse determinato la chiusura del lungo e complicato rapporto con la ditta Della [OSCURATO:PERSONA]; quindi il teste non fa riferimento in maniera esclusiva all’episodio collegato con la missiva redatta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con i l quinto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art . 360, 1° co., n. 3 , cod. proc. civ. “ Violazione e/o falsa applicaz ione di norme di diritto ex art. 360, primo comma n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2729 c.c. c.p.c. in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale”. Oggetto di specifica censura della ricorrente è la statuizione a pag. 15, terz’ultimo §, della sentenza gravata. Premesso il principio di insindacabilità della liquidazione equitativa del danno in sede di giudizio di legittimità, la ricorrente espone che tale principio “ non trova applicazione quando nella sentenza di merito non sia stato dato conto del criterio utilizzato, la relativa valutazione risulti incongrua rispetto al caso concreto e la determinazione del danno sia palesemente sproporzionata per difetto o per eccesso”(Cass., 08/11/2007, n. 23304). In altri termini, deduce la ricorrente, nella sentenza impugnata non è indicato “il processo logico e valutativo seguito” (Cass. , 15/01/2000, n. 409). Il tutto , rammentando che la S.C., con sentenza n. 23206/2015, richiamando il consolidato orientamento della Corte a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2008, nonché Cass. 11/11/2008 n. 26972 sino a Cass. Sez.Un. del 22/ 0 7/2015 n. 15350, “esclude in ogni caso la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsasia che esso derivi da reato (Cass. 12/4/2011 n. 8421) che sia contemplato con ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass. 26/9/2013 n. 22100; Cass.15/7/2014 n. 1633; in tema di equa riparazione per la durata irragionevole del processo: Cass. 26/5/2009 n. 12242) sia infine che derivi dalla lesione di diritti inviolabili della persona come tali costituzionalmente garantiti e tra questi proprio il diritto all‘onore e alla reputazione”(così Cass. 18/11 /2014 n. 24474). Pertanto, la corte territoriale avrebbe dovuto rendere palese “il processo logico e valutativo seguito”e non procedere a valutazioni astratte, ma dare contezza del “ concreto pregiudizio patito dalla vittima”, attenendosi al principio in base al quale « Il danno all’immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come “danno conseguenza”, non sussiste “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostralo, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima»(Cass., sez. III, 18/02/2020, n. 4005; Cass ., sez. VI, 04/06/2020, n.10596) . La ricorrente denuncia che dalla sentenza gravata non è desumibile quali siano le ‘‘ presunzioni gravi, precise e concordanti che siano fondate su elementi indiziari diversi dal fatto in sé”, e si riporta alla pronuncia delle SS.UU. 26972/2008, secondo cui : “ In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno- conseguenza in contrapposizione a quello di danno - evento ed escludendo l’ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l’evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendoa presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione”. 6.Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art . 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.“Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in relazione agli art. 99, 112 c.p.c. e art.2697 c.c. in ordine al riconoscimento di interessi compensativi oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo”, in relazione alla motivazione a fine p. 15 e inizio p. 16 , raggiunta sull’erroneo presupposto che gli interessi compensativi fossero stati oggetto di espressa domanda della parte attrice(il Della [OSCURATO:PERSONA])in primo grado, quando, all’opposto, come comprovato dalle conclusioni (che la ricorrente riporta ai fini dell’autosufficienza), il Della Martiranon formulò domanda di riconoscimento degli interessi, né legali, né compensativi, né moratori e neppure chiese la rivalutazione monetaria. La ricorrente espone che gli interessi, siano essi moratori, compensativi o corrispettivi, hanno un fondamento autonomo rispetto all’obbligazione pecuniaria cui accedono e possono, pertanto, essere attribuiti dal giudice solo su espressa domanda della parte, che ne indichi la fonte (interessi di pieno diritto o ex lege) e la misura (la ricorrente si riporta a Cass.,13/2/1982, n. 894; Cass., 30/7/1983, n. 5252; Cass.,7/4/1987, n. 3364; Cass., 10 /11/ 1998, n. 11310;Cass., S ez. II, 24/11/2010) . Il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnatasarebbe ancora più evidenterispetto agli ulteriori interessi legali, che, dal momento di liquidazione del presunto danno, sono un debito di valuta, rispetto al quale è richiesta la specifica domanda degli interessi da parte dell’istante, che nella fattispecie è assente. La corte d’appello e il tribunale prima, sono statichiamati ad accertare e dichiarare una – presunta – responsabilità extracontrattuale in relazione all a intervenuta risoluzione del contratto di agenzia del Della [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale in entrambi i gradi di giudizio è stata accertata l’insussistenza di responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ricorda come la stessa pronuncia posta dalla corte territoriale a supporto della propria decisione, cioè Cass. Sez. U.1712/1995, ponga una serie di condizioni, e cioè : (i) è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato “ dal ritardato pagamento della suddetta somma”. Quindi era posto in capo a l Della [OSCURATO:PERSONA] un preciso onere probatorio, che quest’ultimonon ha mai fornito, e “ nè evidente per l’assenza della domanda stessa, non essendosi preoccupato né di porre la domanda né di provarla”.(ii) Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi. Ancora una volta, la Corte richiede che sia il presunto danneggiato a offrire la prova e al giudice spetta di riconoscere la prova offerta. [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcuna prova, né sono desumibili criteri presuntivi ed equitativi. (iii) U n tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso: non è dato sapere quali siano le “ circostanze obiettive e soggettive del caso”, rilevato che la corte (e prima il tribunale) ha rigettato la domanda di responsabilità extracontrattuale per intervenuta risoluzione del contratto di agenzia tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Della [OSCURATO:PERSONA] avvenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tuttavia, il tribunale,prima, e la corte territoriale , sia pure per relationem, poi , attribuiscono gli interessi compensativi, la rivalutazione monetaria riferendosi “alla data del fatto (9/4/2014)”. La ricorrente evidenziache il fatto, ossia l’intervenuta risoluzione del contratto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e il Della [OSCURATO:PERSONA] , non è riferibile all a [OSCURATO:PERSONA], come accertato e dichiarato dalla c orte territoriale , ove rispetto a tale “data del fatto”, ossia la data di risoluzione del contratto di mandato di agenzia, non sussiste alcuna responsabilità extracontrattuale in capo allaMelillo. 7.Con il settimo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ . “ Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in relazione agli art. 91 e 92 c.p.c. in ordine alla integrale condanna alle spese di lite in capo all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]”, censurando la conclusione a pag. 16ed al riguardo rimarcando che : (i) la domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale per l’intervenuta risoluzione del contatto di agenzia è stata di fatto rigettata, non essendo stata attribuita alcuna responsabilità in capo alla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla risoluzione del mandato di agenzia avvenuto nel 2013. (ii) La domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale è stata rigettata sia in primo chein secondo grado , per l’ingente somma di euro 500.000,00. (iii) La domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per la somma di euro 200.000,00 è stata sostanzialmente rigettata, con riduzione alla somma di euro15.000,00. (iv) Pertanto, le domande dell’ attore Della [OSCURATO:PERSONA] sono state essenzialmente tutte rigettate. La ricorrente si richiama ai principi confermati daCass., S ez. VI, 02/03/2020, n. 5711, ma soprattutto, al principio per cui “ In tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse” (Cass., 3/10/1019, n. 24724) . [OSCURATO:PERSONA] – osserva la ricorrente– non è “ la parte interamente vittoriosa ” , bensì è la parte essenzialmente soccombente. Di conseguenza, non sarebbero comprensibili le ragioni logico-giuridiche secondo le quali la Corte, confermando la sentenza di primo grado, abbia posto le spese di lite interamente a carico della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha visto sostanzialmenteaccolte tutte le domande di rigetto delle domande delDella [OSCURATO:PERSONA]. 8. Con l ’ ottavo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art . 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 91, 92 e 306 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del grado di appello, pur in presenza della rinuncia di Della [OSCURATO:PERSONA]”, con riferimento al passaggio a 17, 2° §, della sentenza. La ricorrente espone al riguardo che, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],il Della [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato alla propria domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per euro 200.000,00 . Deduce essere noto che il rinunciante deve rimborsare le spese legali alle altre parti, salvo diverso accordo. Come risulta nel verbale della predetta udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha accetta to tale rinuncia, ma nessun accordo è intervenuto tra le parti in merito alle spese di lite. La Corte d’appello avrebbe quindi dovuto, tenuto conto della intervenuta rinuncia da parte delDella [OSCURATO:PERSONA], procedere alla condanna di quest ’ ultimo alle spese di lite, quanto meno limitatamente e proporzionalmente alla rinuncia intervenuta, in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 9. Tutto ciò posto, v a in primo luogo dato conto del fatto che nel proprio controricorso la difesa del Della [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l ’ inammissibilità del ricorso per “doppia conforme” ex art. 348 ter, n. 5, cod. proc. civ.: ma l ’ eccezione è infondata, in quanto la norma in questione presuppone che la doppia conforme sia il risultato della decisione delle questioni di fatto basata sulle stesse ragioni, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. 10. Sul primo motivo di ricorso . Dalla scarna esposizione dello svolgimento del processo contenuta nel ricorso, neppure potendo valere a colmarne le eventuali lacune alcun atto successivo,non è dato ricavare quale fosse l’effettiva causa petendi della citazione della ricorrente in primo grado. Si riferisce di una richiesta di risarcimento a titolo extracontrattuale per danno all’immagine, per un importo di euro 200.000, nonché di una richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per l’importo di euro 500.000. Tuttavia, non risulta chiaro se il danno richiesto potesse riferirsi ai presupposti della risoluzione del contratto di agenzia da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo difetta pertanto di autosufficienza e risulta inammissibile ai sensi dell’art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. 11. Sul secondo motivo di ri corso . Il secondo motivo sconta lo stesso difetto. Vi si fa riferimento alla dichiarazione di rinuncia, da parte del Della [OSCURATO:PERSONA], alla domanda relativa al danno non patrimoniale. Come rilevato nel controricorso, il Della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe semplicemente rinunciato al motivo di appello incidentale relativo al danno non patrimoniale, accettando quindi la liquidazione di cui alla sentenza di primo grado. Parte ricorrente avrebbe dovuto riportare, sempre ai fini dell’autosufficienza, il contenuto integrale di tale dichiarazione, analiticamente illustrandolo ed evidenziando una sua riferibilità chiara ed univoca alla domanda come ex adverso invece poi ribadita. 12. Sul terzo motivo di ricorso . In disparte ogni considerazione circa i requisiti necessari, secondo la giurisprudenza di legittimità, affinché si possa rilevare una “motivazione apparente”, va rimarcato come, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, la corte territoriale non ha liquidato la questione relativa al carattere diffamatorio della lettera inviata da [OSCURATO:PERSONA] in poche righe, ma ha motivato in maniera precisa e puntuale la gravità del comportamento della ricorrente: e tanto a pag. 12, 2° §, della sentenza e, poi, a ll’ ultimo §, fino a p. 13, 1° §. Quanto poi alla richiamata decisione n. 248/2017 del [OSCURATO:PERSONA], la motivazione della sentenza gravata circa la sua irrilevanza risulta articolata e congrua, incentrata com’è sul rilievo della decisività, ai fini del proscioglimento, del carattere dubitativo sulla sussistenzadi alcuni dei fatti contestati (p. 14 , ultimo §, e s. della sentenza). 13. Sul quarto motivo di ricorso . La ricorrente lamenta che il giudice di primo grado abbia utilizzato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], proveniente da altro giudizio, senza accordo delle parti; ma quel che rileva che è che non sia mai stato contestato il contenuto della testimonianza del Silvani, ma piuttosto il fatto che non vi è mai un obbligo, per alcun giudice, di specificare quale elemento probatorio privilegia in luogo di altri, fermo restando che per le prove cc.dd. atipiche è sempre possibile la loro valorizzazione, purché offerte al contraddittorio delle parti ( ex multis , cfr. Cass., Sez. II, sent. 05/05/2015, n. 8938).Il motivo è pertanto infondato. 14. Sul quinto motivo di ricorso . La ricorrente lamenta che la C orte territoriale, condividendo la decisione di primo grado, non abbia dato conto del percorso logico che l’ha condotta a confermare la quantificazione del danno non patrimoniale in euro 15.000,00. 14.1. Al riguardo va osservato che «la liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. "pura", consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.) sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva operato in via equitativa una ingentissima riduzione del "quantum" senza dare alcun conto dei motivi e dei criteri posti alla base della operata rilevante modifica)» (così Cass., sez. 6-3, ord. 02/07/2021, n. 18795). 14.2. Il motivo è pertanto fondato, in quanto effettivamente la sentenza gravata non ha dato compiuto conto delle ragioni che l’hanno condotta a confermare la quantificazione del danno non patrimoniale nell’importo di euro 15.000,00, limitandosi a motivare “Quanto alla liquidazione del danno, la stima è stata operata in via equitativa ex art. 2056 e 1226 c.c., e la Corte ne condivide la quantificazione trattandosi di danno di modesta intensità” (enfasi aggiunta). 15. Sul sesto motivo di ricorso . La ricorrente denuncia che la C orte territoriale sarebbe incorsa in un vizio di ultrapetizione laddove ha confermato la condanna della stessa al pagamento anche degli interessi compensativi, così come indicati dal giudice di primo grado. 15.1. Va osservato che, per costante giurisprudenza di legittimità “Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall’art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l’altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione” (così Cass., Sez. III, 4/11/2020, n. 24468; enfasi aggiunta, n.d.r. [OSCURATO:PERSONA]., Sez. III, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12140; Cass., Sez. 6 - Lav., 26/11/2021, n. 36878; Cass., 18/1/2007, n. 1087; Cass., 17/9/2015, n. 18243). 15.2. Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (così Cass. ord. 13/07/20 18, n. 18564; in precedenza Cass. n. 11899/2016; Cass. n. 18028/2010; Cass. n. 12452/2003). 15.3. Corretta è, quindi, la decisione della Corte d’appello che, ricondotta la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito extracontrattuale, ha rivalutatoall’attualità l’importo del credito e ad attribuire gli interessi compensativi, anche in assenza di espressa domanda. 16. Sul settimo motivo . Secondo la ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nel confermare la condanna delle spese di lite in capo alla stessa(p. 16, 2° §, della sentenza). 16.1. Come statuito ancora di recente da Cass., Sez. U., 31/10/2022, n. 32061, “ In tema di spese processuali, l ’ accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.”. 16.2. In ogni caso, è da ritenere che la corte territoriale abbia provveduto alla liquidazione delle spese in base al corretto criterio del decisum anziché del petitum.Pertanto, il motivo è infondato. 17. Sull’ottavo motivo . Il motivo in esame è assorbito dall’accoglimento del quinto motivo. 18. In definitiva, inammissibili (motivi uno e due) od infondati (tre, quattro, sei e sette) gli altri, la fondatezza del quinto motivo e l’assorbimento dell’ottavo implicano l’accoglimento del ri