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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35175/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22680-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 15, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6491/09/2019 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 197/2016, osserva quanto segue.

In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un estratto di ruolo relativo ad alcune cartelle di pagamento di cui il contribuente Francesco GADDI lamentava l'omessa notifica, con la sentenza impugnata la CTR del Lazio, con riferimento ad una delle cartelle di pagamento impugnate, dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto dell'art. 4 del d.l. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, mentre, con riferimento ad altre due cartelle di pagamento, rigettava l'appello del contribuente sul rilievo che l'agente della riscossione aveva «dimostrato il rituale espletamento delle procedure notificatorie».

Avverso tale statuizione il Gaddi ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha replicato l'intimata con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria chiedendo a questa Corte di sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis del d.l. 146 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 215 del 2021 «per diretta violazione dell'art. 77 Cost. comma 10 per assenza del requisito di specificità ed urgenza».Orbene, nel caso di specie si pone la questione delnin]ammissibilità dell'originario ricorso del contribuente alla stregua della recente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, n. 26283 del 2022, emessa all'esito dell'intervento legislativo attuato con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/21, che, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", ha inserito il comma 4-bis, stabilendo non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

La Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, ha precisato che «La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili», osservando che «Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo; di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v.

Cass. n. 31240/19)».

Esaminando, poi, la questione della retroattività di tale disposizione, le Sezioni unite hanno affermato che «il legislatore, nel regolare», nella seconda parte della disposizione in esame, «specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire»; «Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione.

La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione».

Ha quindi affermato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla

I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».

Orbene, nella specie, venendo in rilievo la questione del giudicato interno formatosi sulla dichiarazione della CTR di cessazione della materia del contendere con riferimento ad una delle cartelle di pagamento impugnate, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per definire la causa ai sensi dell'art. 375, primo comma, nn. 1-5, cod. proc. civ. e che, conseguentemente, la stessa va rimessa alla pubblica udienza della Sezione ordinaria.

P.Q.M. dispone la rimessione della causa alla pu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22680-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 15, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6491/09/2019 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un estratto di ruolo relativo ad alcune cartelle di pagamento di cui il contribuente Francesco GADDI lamentava l'omessa notifica, con la sentenza impugnata la CTR del Lazio, con riferimento ad una delle cartelle di pagamento impugnate, dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto dell'art. 4 del d.l. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, mentre, con riferimento ad altre due cartelle di pagamento, rigettava l'appello del contribuente sul rilievo che l'agente della riscossione aveva «dimostrato il rituale espletamento delle procedure notificatorie». Avverso tale statuizione il Gaddi ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha replicato l'intimata con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria chiedendo a questa Corte di sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis del d.l. 146 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 215 del 2021 «per diretta violazione dell'art. 77 Cost. comma 10 per assenza del requisito di specificità ed urgenza».Orbene, nel caso di specie si pone la questione delnin]ammissibilità dell'originario ricorso del contribuente alla stregua della recente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, n. 26283 del 2022, emessa all'esito dell'intervento legislativo attuato con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/21, che, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", ha inserito il comma 4-bis, stabilendo non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». La Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, ha precisato che «La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili», osservando che «Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo; di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)». Esaminando, poi, la questione della retroattività di tale disposizione, le Sezioni unite hanno affermato che «il legislatore, nel regolare», nella seconda parte della disposizione in esame, «specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire»; «Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione». Ha quindi affermato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione». Orbene, nella specie, venendo in rilievo la questione del giudicato interno formatosi sulla dichiarazione della CTR di cessazione della materia del contendere con riferimento ad una delle cartelle di pagamento impugnate, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per definire la causa ai sensi dell'art. 375, primo comma, nn. 1-5, cod. proc. civ. e che, conseguentemente, la stessa va rimessa alla pubblica udienza della Sezione ordinaria. P.Q.M. dispone la rimessione della causa alla pu
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