Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025

Cassazione n. 03060/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che — diversamente da quanto dedotto e argomentato nel ricorso e nelle conclusioni scritte presentati dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] — anche detraendo dal decorso della prescrizione i periodi indicati nel ricorso, il termine di prescrizione dei reati scadeva il 31/01/2025, cioè dopo la pronuncia della sentenza di appello; ritenuto, pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ssa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che — diversamente da quanto dedotto e argomentato nel ricorso e nelle conclusioni scritte presentati dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] — anche detraendo dal decorso della prescrizione i periodi indicati nel ricorso, il termine di prescrizione dei reati scadeva il 31/01/2025, cioè dopo la pronuncia della sentenza di appello; ritenuto, pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ssa delle ammende. Così deciso il 24/11/2025
Sentenza Cassazione n. 03060/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris