CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 20999/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23624/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente - avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 9/2023 depositatoil 04/05/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del 24.03.2020 il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] della Corte di Appello di Ancona accoglieva la richiesta della odierna ricorrente, volta al riconoscimento di un equo indennizzo per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare svoltasi innanzi il Tribunale di Macerata, nel cui stato passivo essa era stata ammessa, successivamente chiusa con provvedimento del 04.07.2018, con la liquidazione della somma di €. 2.334,68 in favore della società istante. Il decreto veniva opposto dal Ministero della Giustizia –sostenendo la tardività della domanda di equa riparazione - innanzi alla Corte di Appello di Ancona in composizione collegiale, che riformava la prima decisione negando l’indennizzo, sul presupposto che il termine per la proposizione dell’istanza di equa riparazione per irragionevole durata del giudizio fosse quello di sei mesi dalla chiusura della procedura fallimentare, vigente al momento di deposito del provvedimento conclusivo, e non invece quello annuale. Ricorreva per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie il termine semestrale previsto dall’art. 327 cod. civ., come novellato per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, non considerando che lo stato passivo della procedura fallimentare presupposta al giudizio di equa riparazione era stato dichiarato esecutivo con provvedimento del 13.07.2005, anteriore all’entrata in vigore della richiamata novella legislativa. Questa Corte, con ordinanza n. 31067 del 20.10.2022, accoglieva il ricorso, in applicazione del principio consolidato in virtù del quale «In tema di domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare cui non siano applicabili le modifiche introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 cod. civ.». La Corte d’Appello di Ancona, quale giudice dirinvio, confermava la decisione già resa dal Consigliere D esignato e condannava il Ministero della Giustiziaal pagamento delle spese dei due procedimenti innanzi alla Corte d’Appello, che liquidava per ciascuno in €. 500,00 per compensi oltre €. 94,78 e €. 13.78 per spese vive, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA , nonché al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquidava in €. 750,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVAe CPA. Per la cassazione del suddetto decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo ad un unico motivo. Il Ministero della Giustizia ha depositato un atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. civ., dell’art. 2233 cod. civ. e del DM Giustizia n. 55/2014 –Art. 360, comma 1, n. 3 ) cod. proc. civ. A giudizio della ricorrente, la Corte d’Appello, erroneamente applicando il Decreto Ministeriale, ha operato una liquidazione dei compensi in misura largamente inferiore ai minimi previsti dal D.M. Giustizia n. 55/2014 come modificato dal DM Giustizia n.147/2022 per tutti e tre i gradi del giudizio, con riferimento alla Tabella12 (per i procedimenti contenziosi in Corte d’Appello) e alla Tabella 13 (per i procedimenti davanti alla Corte di Cassazione). Il ricorsoè fondato. Il valore della causa (tenendo conto della somma liquidata a titolo di indennizzo) rientra nel secondo scaglione e quindi , f acendo rispettivamenteriferimento alle Tabell e 12 e 13 vigent i da l 23.10. 2022 , la somma riconosciuta non trova alcuna giustificazione perché è inferiore ai minimi di legge. Infatti, anche a voler applicare gli importi minimi del secondo scaglione, si ottiene uncompenso totale di € . 3.952,50 in luogo di €. 1.750,00accordati alla parte ricorrente. L’errore di diritto è palese e comporta la cassazione del decreto. Non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 comma 2 cpc e pertanto, le spese del giudizio a carico del Ministero vanno così liquidate applicando gli importi minimi: €. 1.458,00 per il giudizio e di opposizione; €. 1.458,00 per quello di rinvio (nel dettaglio, €. 268,00 per fase di studio; €. 268,00 per fase introduttiva; €. 496,00 per fase istruttoria/trattazione e €. 496,00 per fase decisionale); per il primo giudizio di legittimità si liquidano in €. 939,00 oltre 97,50, per un totale di €. 3.952,50 (così come da richiesta finale in ricorso a pag. 8) Per il presente giudizio di legittimità, le spese vanno liquidate come in dispositivo. Va disposta, su tutte le spese,la distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del difensore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio che liquida come segue: - €. 1.458,00 per il giudizio di opposizione innanzi alla Corte d’Appello di Ancona, oltre alle spese generali ed accessori di legge; -€. 1.458,00 per il giudizio di rinvio innanzi alla Corte d’Appello di Ancona, oltre alle spese generali ed accessori di legge; -€. 1.036,50 per il primo giudizio di legittimità , oltre accessori di legge nella misura del 15%; -€. 939,00 per il presente giudizio di legittimità, oltre ad