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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2024

Cassazione n. 22903/2026

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esentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Pescara n. 834/2024 depositata il19/06/2024, notificata il 25/06/2024Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto opposizione al decretoingiuntivo del Giudice di Pace di Penne n. 57/2023, con il quale è statoordinato il pagamento di € 2.500,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] a titoloNumero registro generale 18073/2024Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 22903/2026Data pubblicazione 08/07/2026di rimborso del [OSCURATO:PERSONA] (BFP) emesso in data 21 giugno2006, eccependo la prescrizione del diritto al rimborso.2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Penne ha rigettato l’opposizione.3.

Il Tribunale di Pescara, con sentenza qui impugnata, ha rigettatol’appello, accogliendo la domanda risarcitoria degli appellati nei limiti delvalore dei buoni.

Ha ritenuto il giudice di appello che – in assenza diindicazioni sul Buono, di consegna del foglio informativo (foglioinformativo analitico – FAI) e di apposizione presso gli uffici postali delletabelle con le condizioni economiche dei Buoni – la prescrizione del dirittoal rimborso del buono (di cui non è stata indicata la serie) non ha preso adecorrere.

Sotto questo profilo, il giudice di appello ha rilevato che devefarsi applicazione delle disposizioni contenute nel d.m. 19 dicembre 2000quale disposizione integrativa ex art. 1339 cod. civ. del contratto,osservando che – diversamente da quanto indicato nell’art. 3 d.m. 8ottobre 1998, non vi è alcuna indicazione della prescrizione sul Buonomedesimo, essendovi indicata solo la serie.4.

L’omessa osservanza degli obblighi di comunicazione costituisce,pertanto (ad avviso del giudice di appello), violazione degli obblighi dicorrettezza e buona fede e, per l’effetto, causa impeditiva del decorsodella prescrizione ex art. 2935 cod. civ., la quale ha preso a decorrere daquando l’emittente ha comunicato ai sottoscrittori le relative condizionieconomiche.5.

Propone ricorso per cassazione l’emittente, affidato a un unicomotivo, cui resistono con controricorso i sottoscrittori, ulteriormenteillustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8 d.m.19 dicembre 2000, del d.m. 29 marzo 2021, nonché dell’art. 2697 cod.civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che lan. 18073/2024 R.G.Numero registro generale 18073/2024Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 22903/2026Data pubblicazione 08/07/2026prescrizione non decorra in caso di violazione degli obblighi informativi,risultante dall’omessa consegna del FIA, dalla mancata stampigliaturadelle condizioni economiche sul Buono e dalla mancata ostensione pressogli uffici postali delle tabelle relative alle condizioni economiche del Buoni.Si osserva che tali condizioni sono contenute nei decreti ministerialiimpeditiva del decorso della prescrizione, potendo il risparmiatoreprenderne atto con l’ordinaria diligenza.

Si osserva, inoltre, che l’emittentenon ha l’obbligo di conservare la suddetta documentazione per oltre ndecennio.

Si osserva, infine, che sul buono era stato indicato il numerodella serie di emissione.2.

Il ricorso è fondato, così rigettandosi l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso formulata dal controricorrente, non vertendosi in tema dirivalutazione dell’accertamento in fatto del giudice del merito, né essendoil ricorso ictu oculi in violazione del d.m. n. 110/2023.

La giurisprudenza diquesta Corte ritiene consentite variazioni anche in peius del tasso diinteresse dei BFP sulla base di decreti ministeriali (Cass., Sez.

U.,n. 3963/2019).3.

E’ ius receptum che i BFP non sono titoli di credito, ma meri titoli dilegittimazione a termini dell’art. 2002 cod. civ., come dimostrato dallaprevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioniministeriali in tema di interessi, come tali privi dei requisiti di letteralità eastrattezza (Cass., n. 33631/2024).

I singoli BFP hanno la sola funzione diidentificare l’avente diritto alla prestazione di rimborso, laddove lecondizioni contrattuali iniziali e le eventuali modifiche successive non sonocontenute nel titolo, ma derivano dai relativi (anche successivi) decretiministeriali, volti a modificare il contenuto del documento e a sostituirsi -per effetto del meccanismo di integrazione automatica di cui all'articolo1339 cod. civ. – alle originarie condizioni contrattuali (Cass., Sez.

U., n.13979/2007; Cass. Sez.

U., n. 3963/2019, cit.; Cass., n. 24527/2021;n. 18073/2024 R.G.Numero registro generale 18073/2024Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 22903/2026Data pubblicazione 08/07/2026Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass., n. 22619/2023; Cass.,n. 9202/2025).4.

Questa eterodeterminazione del contenuto contrattuale del titolo dilegittimazione (con particolare riferimento alla rideterminazione del tassodi interesse), è affidata a norme secondarie (decreti ministeriali), attuativedi norme di legge (norme primarie), la cui conoscenza «è affidata dallegislatore alla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]» (Cass., Sez.

U., n.3963/2019, cit.).

Da tali premesse discende che «la sottoscrizione econsegna del buono, ovvero la conclusione per iscritto del relativodocumento contrattuale in caso di buono dematerializzato, determina ilperfezionamento del contratto tra il risparmiatore e l’emittente e, dunque,la manifestazione del consenso delle parti in ordine a un determinatoprogramma negoziale, con conseguente operatività di eventuali obblighiinformativi – tra cui, quello di consegna del foglio informativo di cui all’art.3, d.m. 19 dicembre 2000 – solo sul piano dell’esecuzione del contratto»(Cass., n. 4659/2026; conf.

Cass., n. 3686/2026).

La consegna del foglioinformativo al sottoscrittore – come anche l’esposizione delle tabelle ofogli informativi presso gli uffici postali (art. 6 d.m. 19 dicembre 2000) - èstrumento che consente al sottoscrittore di verificare la correttezzadell’esecuzione del contratto al momento della riscossione (Cass., n.3963/2019, cit.).

Al pari dell’esposizione delle tabelle, la consegna del FAIcostituisce mero strumento informativo, non preordinato «al riequilibrio diun’asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favoredell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole»,ponendosi «a valle della sottoscrizione del buono postale» (Cass., n.3686/2026, cit.; Cass. n. 5384/2026; Cass., n. 5578/2026), in cui ilconsenso è già predeterminato con la consegna del titolo e l’adesione alprogramma contrattuale (Cass., n. 5578/2026, cit.).5.

Né l’omessa consegna del foglio analitico (come anche l’omessaesposizione delle tabelle) può incidere sulla decorrenza della prescrizione,n. 18073/2024 R.G.Numero registro generale 18073/2024Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 22903/2026Data pubblicazione 08/07/2026quale fatto impeditivo della stessa, essendo le condizioni contrattuali e lerelative modifiche agevolmente conoscibili dal sottoscrittore, il quale puòconoscerle tramite le relative [OSCURATO:PERSONA], non essendo ammissibilequale causa impeditiva del decorso della prescrizione sull’azionecontrattuale l’ignoranza del proprio diritto (Cass., n. 5384/2026, cit.;Cass., n. 13343/2022; Cass. nn. 19193/2018; Cass., n. 22072/2018;Cass., n. 5578/2026).6.

Ne consegue che non ha alcuna rilevanza sul consenso delsottoscrittore, come sul contenuto del contratto la mancata consegna delfoglio informativo o la mancata esposizione dei fogli informativi, inconformità al principio espressa da questa Corte, secondo cui «la mancataconsegna del [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 3 del d.m.

Tesoro19 dicembre 2000 all’acquirente dei buoni, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(…) non determina l’insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia percontenuto l’oggetto del diritto non esercitato tempestivamente, in favoredel sottoscrittore, il quale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque,l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, siaimputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante daldeficit informativo cagionatogli dalla mancata consegna del Fogliosuddetto» (Cass., n. 3686/2026, cit.).7.

La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione deisuddetti principi e va cassata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto ex art. 384 cod. proc. civ., l’originaria domanda varigettata.

Le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questo giudizio dilegittimità vanno compensate tra le parti, «tenuto conto dell’eterogeneitàdelle plurime soluzioni ermeneutiche finora offerte sulla questionegiuridica oggi affrontata dalla giurisprudenza di merito e dell’assenza, inproposito, di specifici precedenti di legittimità» (Cass. n. 3696/2026).

P.Q.Mn. 18073/2024 R.G.Numero registro generale 18073/2024Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 22903/2026Data pubblicazione 08/07/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo lacausa nel merito, rigetta l’originaria domanda; dichiara compensate tra leparti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/07/2026.Il PresidenteEnrico Scodittin. 18073/2024 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Pescara n. 834/2024 depositata il19/06/2024, notificata il 25/06/2024Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto opposizione al decretoingiuntivo del Giudice di Pace di Penne n. 57/2023, con il quale è statoordinato il pagamento di € 2.500,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] a titoloNumero registro generale 18073/2024Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 22903/2026Data pubblicazione 08/07/2026di rimborso del [OSCURATO:PERSONA] (BFP) emesso in data 21 giugno2006, eccependo la prescrizione del diritto al rimborso.2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Penne ha rigettato l’opposizione.3. Il Tribunale di Pescara, con sentenza qui impugnata, ha rigettatol’appello, accogliendo la domanda risarcitoria degli appellati nei limiti delvalore dei buoni. Ha ritenuto il giudice di appello che – in assenza diindicazioni sul Buono, di consegna del foglio informativo (foglioinformativo analitico – FAI) e di apposizione presso gli uffici postali delletabelle con le condizioni economiche dei Buoni – la prescrizione del dirittoal rimborso del buono (di cui non è stata indicata la serie) non ha preso adecorrere. Sotto questo profilo, il giudice di appello ha rilevato che devefarsi applicazione delle disposizioni contenute nel d.m. 19 dicembre 2000quale disposizione integrativa ex art. 1339 cod. civ. del contratto,osservando che – diversamente da quanto indicato nell’art. 3 d.m. 8ottobre 1998, non vi è alcuna indicazione della prescrizione sul Buonomedesimo, essendovi indicata solo la serie.4. L’omessa osservanza degli obblighi di comunicazione costituisce,pertanto (ad avviso del giudice di appello), violazione degli obblighi dicorrettezza e buona fede e, per l’effetto, causa impeditiva del decorsodella prescrizione ex art. 2935 cod. civ., la quale ha preso a decorrere daquando l’emittente ha comunicato ai sottoscrittori le relative condizionieconomiche.5. Propone ricorso per cassazione l’emittente, affidato a un unicomotivo, cui resistono con controricorso i sottoscrittori, ulteriormenteillustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8 d.m.19 dicembre 2000, del d.m. 29 marzo 2021, nonché dell’art. 2697 cod.civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che lan. 18073/2024 R.G.Numero registro generale 18073/2024Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 22903/2026Data pubblicazione 08/07/2026prescrizione non decorra in caso di violazione degli obblighi informativi,risultante dall’omessa consegna del FIA, dalla mancata stampigliaturadelle condizioni economiche sul Buono e dalla mancata ostensione pressogli uffici postali delle tabelle relative alle condizioni economiche del Buoni.Si osserva che tali condizioni sono contenute nei decreti ministerialiimpeditiva del decorso della prescrizione, potendo il risparmiatoreprenderne atto con l’ordinaria diligenza. Si osserva, inoltre, che l’emittentenon ha l’obbligo di conservare la suddetta documentazione per oltre ndecennio. Si osserva, infine, che sul buono era stato indicato il numerodella serie di emissione.2. Il ricorso è fondato, così rigettandosi l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso formulata dal controricorrente, non vertendosi in tema dirivalutazione dell’accertamento in fatto del giudice del merito, né essendoil ricorso ictu oculi in violazione del d.m. n. 110/2023. La giurisprudenza diquesta Corte ritiene consentite variazioni anche in peius del tasso diinteresse dei BFP sulla base di decreti ministeriali (Cass., Sez. U.,n. 3963/2019).3. E’ ius receptum che i BFP non sono titoli di credito, ma meri titoli dilegittimazione a termini dell’art. 2002 cod. civ., come dimostrato dallaprevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioniministeriali in tema di interessi, come tali privi dei requisiti di letteralità eastrattezza (Cass., n. 33631/2024). I singoli BFP hanno la sola funzione diidentificare l’avente diritto alla prestazione di rimborso, laddove lecondizioni contrattuali iniziali e le eventuali modifiche successive non sonocontenute nel titolo, ma derivano dai relativi (anche successivi) decretiministeriali, volti a modificare il contenuto del documento e a sostituirsi -per effetto del meccanismo di integrazione automatica di cui all'articolo1339 cod. civ. – alle originarie condizioni contrattuali (Cass., Sez. U., n.13979/2007; Cass. Sez. U., n. 3963/2019, cit.; Cass., n. 24527/2021;n. 18073/2024 R.G.Numero registro generale 18073/2024Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 22903/2026Data pubblicazione 08/07/2026Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass., n. 22619/2023; Cass.,n. 9202/2025).4. Questa eterodeterminazione del contenuto contrattuale del titolo dilegittimazione (con particolare riferimento alla rideterminazione del tassodi interesse), è affidata a norme secondarie (decreti ministeriali), attuativedi norme di legge (norme primarie), la cui conoscenza «è affidata dallegislatore alla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]» (Cass., Sez. U., n.3963/2019, cit.). Da tali premesse discende che «la sottoscrizione econsegna del buono, ovvero la conclusione per iscritto del relativodocumento contrattuale in caso di buono dematerializzato, determina ilperfezionamento del contratto tra il risparmiatore e l’emittente e, dunque,la manifestazione del consenso delle parti in ordine a un determinatoprogramma negoziale, con conseguente operatività di eventuali obblighiinformativi – tra cui, quello di consegna del foglio informativo di cui all’art.3, d.m. 19 dicembre 2000 – solo sul piano dell’esecuzione del contratto»(Cass., n. 4659/2026; conf. Cass., n. 3686/2026). La consegna del foglioinformativo al sottoscrittore – come anche l’esposizione delle tabelle ofogli informativi presso gli uffici postali (art. 6 d.m. 19 dicembre 2000) - èstrumento che consente al sottoscrittore di verificare la correttezzadell’esecuzione del contratto al momento della riscossione (Cass., n.3963/2019, cit.). Al pari dell’esposizione delle tabelle, la consegna del FAIcostituisce mero strumento informativo, non preordinato «al riequilibrio diun’asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favoredell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole»,ponendosi «a valle della sottoscrizione del buono postale» (Cass., n.3686/2026, cit.; Cass. n. 5384/2026; Cass., n. 5578/2026), in cui ilconsenso è già predeterminato con la consegna del titolo e l’adesione alprogramma contrattuale (Cass., n. 5578/2026, cit.).5. Né l’omessa consegna del foglio analitico (come anche l’omessaesposizione delle tabelle) può incidere sulla decorrenza della prescrizione,n. 18073/2024 R.G.Numero registro generale 18073/2024Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 22903/2026Data pubblicazione 08/07/2026quale fatto impeditivo della stessa, essendo le condizioni contrattuali e lerelative modifiche agevolmente conoscibili dal sottoscrittore, il quale puòconoscerle tramite le relative [OSCURATO:PERSONA], non essendo ammissibilequale causa impeditiva del decorso della prescrizione sull’azionecontrattuale l’ignoranza del proprio diritto (Cass., n. 5384/2026, cit.;Cass., n. 13343/2022; Cass. nn. 19193/2018; Cass., n. 22072/2018;Cass., n. 5578/2026).6. Ne consegue che non ha alcuna rilevanza sul consenso delsottoscrittore, come sul contenuto del contratto la mancata consegna delfoglio informativo o la mancata esposizione dei fogli informativi, inconformità al principio espressa da questa Corte, secondo cui «la mancataconsegna del [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 3 del d.m. Tesoro19 dicembre 2000 all’acquirente dei buoni, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(…) non determina l’insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia percontenuto l’oggetto del diritto non esercitato tempestivamente, in favoredel sottoscrittore, il quale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque,l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, siaimputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante daldeficit informativo cagionatogli dalla mancata consegna del Fogliosuddetto» (Cass., n. 3686/2026, cit.).7. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione deisuddetti principi e va cassata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto ex art. 384 cod. proc. civ., l’originaria domanda varigettata. Le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questo giudizio dilegittimità vanno compensate tra le parti, «tenuto conto dell’eterogeneitàdelle plurime soluzioni ermeneutiche finora offerte sulla questionegiuridica oggi affrontata dalla giurisprudenza di merito e dell’assenza, inproposito, di specifici precedenti di legittimità» (Cass. n. 3696/2026). P.Q.Mn. 18073/2024 R.G.Numero registro generale 18073/2024Numero sezionale 2933/2026Numero di raccolta generale 22903/2026Data pubblicazione 08/07/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo lacausa nel merito, rigetta l’originaria domanda; dichiara compensate tra leparti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/07/2026.Il PresidenteEnrico Scodittin. 18073/2024 R.G.
Sentenza Cassazione n. 22903/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris