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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 06655/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.11761/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede della madre [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 66 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a giusta procura i n atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl,in persona del curatore; -intimato - avverso il decreto n. 117/2017 del Tribunale di Pescara depositat o il 14/4/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede della madre [OSCURATO:PERSONA], propose opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] srl col quale era stata respinta la sua domanda tardiva , di rivendica di un immobile e d i ammissione in chirografo del credito di € 14.044,89.

2. Il Tribunale di Pescara, con decreto del 14/4/2017- premesso che nessuna lesione concreta del diritto di difesa della [OSCURATO:PERSONA] si era verificata per effetto della celebrazione dell’udienza di verifica in un giorno anteriore a quello indicatonel provvedimento col quale era stato disposto il rinvio d’ufficio di detta udienza - ha rigettato l’opposizione ritenendo la domanda di insinuazione inammissibile ai sensi dell’art. 101 u. comma l. fall.

Il giudice del merito ha rilevato che la domanda era stata depositata oltre il decorso di un anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, senza che [OSCURATO:PERSONA] avesse provveduto ad allegare e provare una causa del ritardo a lei non imputabile: per contro, la stessa opponente aveva dedotto di aver avuto conoscenza dell’apertura della procedura concorsuale sin dal 27/3/2014, allorché il giudizio che aveva promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in bonis era stato dichiarato interrotto per l’intervenuto fallimento della società convenuta, e risultava inoltre dagli atti che il curatore le aveva inviato regolare comunicazione ex art. 92 l.fall. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la c assazione del decreto , affidandosi a cinque motivi illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente ded uce violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, 1° comma , nr. 3 c od. proc. civ., per aver il Tribunale erroneamente ritenuto irrilevante, ai fini della lesionedel diritto alla difesa ed al contraddittorio, la sua mancata partecipazione all’udienza di verifica del 1 ° /12/2016, nonostante nel provvedimento di rinvio d’ufficio fosse stata indicat a la diversa data del 15/12/2016. 1.1 Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione dell’art. 360, 1° comma , nr. 4 c od. proc. civ, per non aver il [OSCURATO:PERSONA] tenuto l’udienza di verifica delle domande tardive nella data fissata, del 15/12/2016 , ma anticipatamente, i l 1 ° /12/2016 , impedendoledi spiegare la propria attività difensiva. 2 I due motivi, scrutinabili congiuntamente stante la loro intima connessione, non meritano accoglimento. 2.1 E’ infatti inammissibile per difetto di interesse, stante il principio della conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione (art. 161 c.p.c.), il motivo di ricorso in cassazione avverso il provvedimento di secondo grado che abbia omesso di dichiarare la nullità di quello impugnato, qualora il vizio di quest’ultimo, laddove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., e il giudice dell’impugnazione abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorre nte conseguente alla omessa dichiarazione di nullità (Cass. nn. 18578/2015, 23078/2020). 2.2 Tanto è accaduto nel caso di specie, avendo il tribunale esaminato e motivatamente respinto le difese, in ordine alla pretesa inimputabilità del ritardo nella presentazione della domanda, che l’odierna ricorrente non aveva avuto la possibilità di svolgere dinanzi al G.D. a causa della mancata comunicazione dell’anticipazione dell’udienza fissata per la verifica. 3.Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art 96 l.fall., per avere il tribunale fatto decorrere il termine annuale previsto dall’art. 101 l fall. dalla prima udienza di verifica delle domande tempestive e non da lla dichiarazione della definitiva esecutivitàdello stato passivo di dette domande, il cui esame si era protratto sino al 19/11/2015. 3.1 Il motivo è inammissibileai sensi dell’art. 366, 1° comma, nn.6 cod. proc. civ., in quanto contrasta in via merame nte assertiva, senza indicazione, né allegazione, degli atti e dei verbali da cui dovrebbero evincersi le circostanze dedotte, l’accertamento del tribunale secondo cui: a) il fallimento è stato dichiarato in data 11/12/2013 e l’adunanza per la verifica dello stato passivo è stata fissata al 17/4/2014; b) i l 24/6/2014 è stata dichiarata l’esecutività dello stato passivo con riferimento alle domande tempestive, con fissazione delle udienze per l’esame delle domande tardive, l’ultima delle quali prevista per il 19/11/2015; c) [OSCURATO:PERSONA] ha depositato domanda di rivendica e di insinuazione del credito il 15/11/2015 , ben oltre il termine di un anno di cui all’art. 101, 1° comma, cit.

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 101, 52 e 72 l.fall. in relazione all’art. 360 , 1 ° comma , nr 3 cod. proc. civ.

S ostiene , per un verso, che il giudice a quo non avrebbe tenuto conto che il ritardo nella presentazione della domanda era dipeso dal fatto, a lei non imputabile, che il Tribunale di Chieti - dinanzi al quale ella aveva citato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] in bonis per ottenere la declaratoria di risoluzione de l contratto preliminare di vendita dell’ immobile rivendicato nonché di simulazione parziale del contratto defi nitivo stipulati con la società - dopo aver dichiarato interrotto il giudizio per l’intervenuto fallimento della convenuta, ne aveva disposto la riassunzione dinanzi a sé, e nei confronti del curatore, con provvedimento del 19/4/2014, e solo in data 2/10/2015 lo aveva dichiarato improcedibile; osserva, per altro verso, di aver provveduto alla trascrizione delle domande di risoluzione e di simulazione , prodromiche rispetto a quella restitutoria avanzata in sede fallimentare, e che pertanto, stante il principio giurisprudenziale secondo il quale la sentenza di eventuale accoglimento di una domanda trascritta anteriormente all’apertura del fallimento è opponibile alla massa, il giudizio da lei promosso dinanzi al Tribunale di Chieti avrebbe dovuto proseguire in sede di cognizione ordinaria. 4.1 Neppure questo motivo merita accoglimento.

4.2. Va in primo luogo rilevato che l’eventuale erroneità della statuizione del Tribunale di Chieti - di i mprocedibilità , in sede d i cognizione ordinaria, del le domande pro poste da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] anteriormente al fallimento - avrebbe dovuto essere fatta valere dalla ricorrente mediante impugnazione di quella pronuncia, non essendo evidentemente deducibile nella diversa sede del procedimento di accertamento del passivo regolato dagli artt. 92 e segg. l. fall. [OSCURATO:PERSONA], per contro, ha riconosciuto la correttezza della pronuncia, dal momento che vi si è adeguata, avanzando dinanzi al giudice del fallimento la domanda di rivendica dell’immobile , implicante la previa delibazione della fondatezza di quelle di risoluzione e di simulazione già proposte contro [OSCURATO:PERSONA] in bonis.

Le ritenute ragioni di improcedibilità del giudizio promosso in sede ordinaria erano tuttavia sussistenti sin da quando lo stesso è stato dichiarato interrotto per l’intervenuto fallimento della società convenuta: la ricorrente, indipendentemente da quanto (in tesi) stabilito dal Tribunale di Chieti, non era dunque tenuta a riassumerlo né, tantomeno, ad attendere la declaratoria di improcedibilità, prima di poter depositare la domanda di rivendica in sede fallimentare, e non può che imputare a sé stessa di averla tardivamente proposta, oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 101 u. comma l. fall.

5. Con il quinto motivo [OSCURATO:PERSONA] ded uce « violazione e falsa applicazione dell’art 92, 1 ° e 2 ° comma , c od. proc. civ., lamentando che il tribunale l’abbia condannata al pagamento delle spese del giudizio, anziché compensarle, nonostante il g.d. avesse violato il suo diritto di difesa e l’opposizione si fosse resa necessaria proprio per sanare tale violazione. 5.1 Il motivo è inammissibile. 5.2 Il tribunale ha regolato le spese di lite in base al criterio della soccombenza e la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente graniticanel ritenere che "in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione. (cfr. Cass.SU 14989/2005;Cass.7607/2006; Cass. 11389/2019 ). 6 Conclusivamente il ricorso varigettato. 7 Nulla è da statuire sulle spese processuali, in quanto il Fallimento non ha svolto difese.

PQM La Corte rigettail ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.11761/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede della madre [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 66 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a giusta procura i n atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl,in persona del curatore; -intimato - avverso il decreto n. 117/2017 del Tribunale di Pescara depositat o il 14/4/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede della madre [OSCURATO:PERSONA], propose opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] srl col quale era stata respinta la sua domanda tardiva , di rivendica di un immobile e d i ammissione in chirografo del credito di € 14.044,89. 2. Il Tribunale di Pescara, con decreto del 14/4/2017- premesso che nessuna lesione concreta del diritto di difesa della [OSCURATO:PERSONA] si era verificata per effetto della celebrazione dell’udienza di verifica in un giorno anteriore a quello indicatonel provvedimento col quale era stato disposto il rinvio d’ufficio di detta udienza - ha rigettato l’opposizione ritenendo la domanda di insinuazione inammissibile ai sensi dell’art. 101 u. comma l. fall. Il giudice del merito ha rilevato che la domanda era stata depositata oltre il decorso di un anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, senza che [OSCURATO:PERSONA] avesse provveduto ad allegare e provare una causa del ritardo a lei non imputabile: per contro, la stessa opponente aveva dedotto di aver avuto conoscenza dell’apertura della procedura concorsuale sin dal 27/3/2014, allorché il giudizio che aveva promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in bonis era stato dichiarato interrotto per l’intervenuto fallimento della società convenuta, e risultava inoltre dagli atti che il curatore le aveva inviato regolare comunicazione ex art. 92 l.fall. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la c assazione del decreto , affidandosi a cinque motivi illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente ded uce violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, 1° comma , nr. 3 c od. proc. civ., per aver il Tribunale erroneamente ritenuto irrilevante, ai fini della lesionedel diritto alla difesa ed al contraddittorio, la sua mancata partecipazione all’udienza di verifica del 1 ° /12/2016, nonostante nel provvedimento di rinvio d’ufficio fosse stata indicat a la diversa data del 15/12/2016. 1.1 Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione dell’art. 360, 1° comma , nr. 4 c od. proc. civ, per non aver il [OSCURATO:PERSONA] tenuto l’udienza di verifica delle domande tardive nella data fissata, del 15/12/2016 , ma anticipatamente, i l 1 ° /12/2016 , impedendoledi spiegare la propria attività difensiva. 2 I due motivi, scrutinabili congiuntamente stante la loro intima connessione, non meritano accoglimento. 2.1 E’ infatti inammissibile per difetto di interesse, stante il principio della conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione (art. 161 c.p.c.), il motivo di ricorso in cassazione avverso il provvedimento di secondo grado che abbia omesso di dichiarare la nullità di quello impugnato, qualora il vizio di quest’ultimo, laddove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., e il giudice dell’impugnazione abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorre nte conseguente alla omessa dichiarazione di nullità (Cass. nn. 18578/2015, 23078/2020). 2.2 Tanto è accaduto nel caso di specie, avendo il tribunale esaminato e motivatamente respinto le difese, in ordine alla pretesa inimputabilità del ritardo nella presentazione della domanda, che l’odierna ricorrente non aveva avuto la possibilità di svolgere dinanzi al G.D. a causa della mancata comunicazione dell’anticipazione dell’udienza fissata per la verifica. 3.Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art 96 l.fall., per avere il tribunale fatto decorrere il termine annuale previsto dall’art. 101 l fall. dalla prima udienza di verifica delle domande tempestive e non da lla dichiarazione della definitiva esecutivitàdello stato passivo di dette domande, il cui esame si era protratto sino al 19/11/2015. 3.1 Il motivo è inammissibileai sensi dell’art. 366, 1° comma, nn.6 cod. proc. civ., in quanto contrasta in via merame nte assertiva, senza indicazione, né allegazione, degli atti e dei verbali da cui dovrebbero evincersi le circostanze dedotte, l’accertamento del tribunale secondo cui: a) il fallimento è stato dichiarato in data 11/12/2013 e l’adunanza per la verifica dello stato passivo è stata fissata al 17/4/2014; b) i l 24/6/2014 è stata dichiarata l’esecutività dello stato passivo con riferimento alle domande tempestive, con fissazione delle udienze per l’esame delle domande tardive, l’ultima delle quali prevista per il 19/11/2015; c) [OSCURATO:PERSONA] ha depositato domanda di rivendica e di insinuazione del credito il 15/11/2015 , ben oltre il termine di un anno di cui all’art. 101, 1° comma, cit. 4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 101, 52 e 72 l.fall. in relazione all’art. 360 , 1 ° comma , nr 3 cod. proc. civ. S ostiene , per un verso, che il giudice a quo non avrebbe tenuto conto che il ritardo nella presentazione della domanda era dipeso dal fatto, a lei non imputabile, che il Tribunale di Chieti - dinanzi al quale ella aveva citato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] in bonis per ottenere la declaratoria di risoluzione de l contratto preliminare di vendita dell’ immobile rivendicato nonché di simulazione parziale del contratto defi nitivo stipulati con la società - dopo aver dichiarato interrotto il giudizio per l’intervenuto fallimento della convenuta, ne aveva disposto la riassunzione dinanzi a sé, e nei confronti del curatore, con provvedimento del 19/4/2014, e solo in data 2/10/2015 lo aveva dichiarato improcedibile; osserva, per altro verso, di aver provveduto alla trascrizione delle domande di risoluzione e di simulazione , prodromiche rispetto a quella restitutoria avanzata in sede fallimentare, e che pertanto, stante il principio giurisprudenziale secondo il quale la sentenza di eventuale accoglimento di una domanda trascritta anteriormente all’apertura del fallimento è opponibile alla massa, il giudizio da lei promosso dinanzi al Tribunale di Chieti avrebbe dovuto proseguire in sede di cognizione ordinaria. 4.1 Neppure questo motivo merita accoglimento. 4.2. Va in primo luogo rilevato che l’eventuale erroneità della statuizione del Tribunale di Chieti - di i mprocedibilità , in sede d i cognizione ordinaria, del le domande pro poste da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] anteriormente al fallimento - avrebbe dovuto essere fatta valere dalla ricorrente mediante impugnazione di quella pronuncia, non essendo evidentemente deducibile nella diversa sede del procedimento di accertamento del passivo regolato dagli artt. 92 e segg. l. fall. [OSCURATO:PERSONA], per contro, ha riconosciuto la correttezza della pronuncia, dal momento che vi si è adeguata, avanzando dinanzi al giudice del fallimento la domanda di rivendica dell’immobile , implicante la previa delibazione della fondatezza di quelle di risoluzione e di simulazione già proposte contro [OSCURATO:PERSONA] in bonis. Le ritenute ragioni di improcedibilità del giudizio promosso in sede ordinaria erano tuttavia sussistenti sin da quando lo stesso è stato dichiarato interrotto per l’intervenuto fallimento della società convenuta: la ricorrente, indipendentemente da quanto (in tesi) stabilito dal Tribunale di Chieti, non era dunque tenuta a riassumerlo né, tantomeno, ad attendere la declaratoria di improcedibilità, prima di poter depositare la domanda di rivendica in sede fallimentare, e non può che imputare a sé stessa di averla tardivamente proposta, oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 101 u. comma l. fall. 5. Con il quinto motivo [OSCURATO:PERSONA] ded uce « violazione e falsa applicazione dell’art 92, 1 ° e 2 ° comma , c od. proc. civ., lamentando che il tribunale l’abbia condannata al pagamento delle spese del giudizio, anziché compensarle, nonostante il g.d. avesse violato il suo diritto di difesa e l’opposizione si fosse resa necessaria proprio per sanare tale violazione. 5.1 Il motivo è inammissibile. 5.2 Il tribunale ha regolato le spese di lite in base al criterio della soccombenza e la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente graniticanel ritenere che "in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione. (cfr. Cass.SU 14989/2005;Cass.7607/2006; Cass. 11389/2019 ). 6 Conclusivamente il ricorso varigettato. 7 Nulla è da statuire sulle spese processuali, in quanto il Fallimento non ha svolto difese. PQM La Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricor
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