CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 settembre 1992
Cassazione n. 43291/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05NOYYR), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/09/1992, 2) [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05MF5A0), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/06/1996, 3) [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05NOZ02), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/02/1992, 4) [OSCURATO:PERSONA] (CUI 053WA52), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1990, 5) [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05GB385), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/05/1990, avverso la sentenza del 09/05/2023 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pavia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Pavia ha applicato ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati estorsione, violenza privata ed altro, loro rispettivamente ascritti come da imputazione.2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti dal contenuto sovrapponibile, dolendosi della determinazione della pena anche in relazione all'aumento per continuazione. Deve ricordarsi che ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3„ cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono al trattamento sanzionatorio ed alla misura dell'aumento in continuazione in presenza di pene non illegali. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.10.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 04 1141/) [OSCURATO:PERSONA]