CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 35343/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 9 gennaio 2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni e sei mesi con obbligo di soggiorno e di versamento di una cauzione, e disponeva inoltre la confisca di beni immobili, di buoni postali fruttiferi e di un conto corrente, tutti ritenuti riconducibili a Violi. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame, che veniva rigettato dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con decreto del 26 febbraio 2021, di conferma del provvedimento di primo grado. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce la violazione dell'art. 4, nono comma, legge n. 1423 del 1956, sostenendo che la motivazione del provvedimento impugnato sia solo apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246 - 01; in motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato).La limitazione del sindacato di legittimità, sui provvedimenti in materia di prevenzione, alla violazione di legge, va ricondotta all'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. 1.2. Nel caso concreto ora in esame, il provvedimento impugnato non risulta affetto da violazione di legge. Le censure formulate dal ricorrente con riguardo alla motivazione, presentate come afferenti a violazione di legge, prospettano in realtà una ricostruzione alternativa degli elementi già considerati dai giudici del merito. Le doglianze sulla valutazione del compendio istruttorio posto a fondamento del provvedimento impugnato si risolvono in richieste di analisi critiche esulanti dai poteri di sindacato del giudice di legittimità. In proposito, deve ricordarsi che, secondo assunto non controverso, l'interpretazione degli elementi probatori e la loro valutazione sono compiti riservati ai giudici del merito. In concreto, il ricorrente contesta, proprio nel merito, il giudizio sul quadro probatorio a carico, fondato sugli elementi disponibili ed evidenziati nel decreto impugnato, che pone in evidenza gli elementi dai quali la Corte di appello ha ricavato sia il giudizio di pericolosità sociale, sia la sussistenza dei presupposti della confisca dei beni ivi indicati. I dati rilevanti e il loro significato sono stati analizzati con attenzione, come risulta dalla motivazione esaustiva, non apparente. Non può quindi ritenersi mancanza assoluta di motivazione su alcun profilo della decisione, perché nel provvedimento impugnato sono esposte ampiamente le valutazioni in ordine alle risultanze a carico del prevenuto ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme