CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2021
Cassazione n. 04971/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] Nicola, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) GALIETTA Antonio, nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) GUERRIERO Ciro, nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) CACCARO Franco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5) LUCIANO Michele, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/1.955 6) [OSCURATO:PERSONA] Daniela, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; Uditi i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] (per GALIETTA e GUERRIERO), avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CACCARO) e avv. [OSCURATO:PERSONA] (per LUCIANO), che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli, adito con appello ex art. 310 cod. proc pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, ha annullato - in accoglimento dell'impugnazione proposta - l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Benevento aveva rigettato, in data 25/02/2021, la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere cautelare formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].A Nicola (in relazione ai reati di cui all'art. 640-bis cod. pen. contestati ai capi j e k), CACCARO Franco (stesse incolpazioni), GALIETTA Antonio (stesse incolpazioni nonché intestazione fittizia di cui al capo a, associazione per delinquere di cui al capo i), GUERRIERO Ciro (in relazione ai predetti capi i, j, k), LUCIANO Michele (intestazione fittizia di cui al capo c, dichiarazione fraudolenta di cui al capo p, indebita compensazione di cui al capo q, partecipazione al sodalizio sub i), nonché la richiesta di applicazione degli arresti domiciliari formulata - per quanto qui rileva - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanna (intestazioni fittizie di cui ai capi b, g; partecipazione al sodalizio sub i; indebite compensazioni di cui ai capi o, r). In particolare, il Tribunale ha applicato la misura degli arresti domiciliari al [OSCURATO:PERSONA], al GALIETTA, al GUERRIERO, al CACCARO e al LUCIANO, in relazione alle incolpazioni come sopra rispettivamente specificate, e la misura dell'obbligo quotidiano di presentazione alla P.G. alla [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati a lei contestati. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Nullità dell'ordinanza con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, si censura la sentenza per non aver considerato il sequestro di tutte le società, dei conti correnti ecc., nonché il fatto che per i reati in contestazione la prova si fondava su documenti non modificabili; si rileva comunque il difetto di attualità degli elementi valorizzati. In ordine al pericolo di recidiva, si rileva comunque che gli elementi valorizzati riguardavano condotte di altri indagati, risalenti per lo più al periodo anteriore alla prima ordinanza cautelare emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; si evidenzia inoltre l'assenza di precedenti specifici, l'esclusione della pericolosità attestata nel 201 1 dal magistrato di sorveglianza, l'assenza di pendenze attuali, la risalenza ad oltre un anno e mezzo addietro delle condotte contestate. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancanza di trattazione orale all'udienza dinanzi al Tribunale di Napoli e alla mancata partecipazione alla stessa da parte del PANIELLA. Si censura l'ordinanza per non aver ritenuto sufficiente, allo scopo, la rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale formulata dalla difesa di altro imputato, e per aver deciso nonostante la mancata trasmissione delle conclusioni della Procura. Si sottolinea la tempestività dell'eccezione di nullità, formulata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Quanto alla seconda questione, si censura l'ordinanza per avere il Tribunale ritenuto che all'indagato non spettasse l'avviso circa la possibilità di richiedere la trattazione orale, e che il difensore fosse gravato da tale "onere conoscitivo". 2.3. Con memoria depositata il 13/11/2021, il difensore insiste per l'accoglimento di tali conclusioni producendo copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. 3. Ricorrono per cassazione, con unico atto, il GALIETTA e il GUERRIERO, deducendo: 3.1. Omessa motivazione sull'eccezione di inammissibilità dell'appello tempestivamente sollevata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e qui riproposta, con riferimento alla presentazione dell'appello del P.M. da parte di soggetto indicato dal Cancelliere ricevente come sig. [OSCURATO:PERSONA], autista della Procura di Benevento, senza altre indicazioni idonee ad identificare la persona. 3.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità. Si censura l'ordinanza per non aver sottoposto ad effettiva confutazione gli argomenti del G.i.p. (che aveva escluso la sussistenza di esigenze cautelari alla luce del sequestro preventivo di tutte le società coinvolte nelle indagini), avendo in realtà valorizzato risultanze antecedenti rispetto alla esecuzione del sequestro (conversazioni risalenti all'aprile 2020), o comunque prive di ulteriori sviluppi (sequestro della somma contante presso lo studio del GALIETA). Si osserva ancora che egli elementi successivi non riguardavano la posizione dei due ricorrenti, ma quella di altri indagati. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. Si evidenzia la contraddittorietà tra la "linea di demarcazione" tracciata con riferimento all'esecuzione della prima ordinanza cautelare personale nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e delle misure reali, e la motivazione che aveva fatto riferimento ad elementi anteriori a quella linea e privi di rilevanza pur se riportati nelle relazioni degli amministratori giudiziari. Si lamenta altresì il riferimento a condotte ostruzionistiche e di prosecuzione nell'attività illecita che non riguardavano in alcun modo gli odierni ricorrenti, che tra l'altro avevano collaborato con gli inquirenti facilitando l'attività degli amministratori giudiziari. 4. Ricorre per cassazione il LUCIANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari concrete e attuali. Si censura l'ordinanza per aver individuato nelle informative e nelle altre risultanze valorizzate dal P.M., asseritamente successive alla esecuzione dei provvedimenti cautelari dell'estate 2020, elementi idonei a superare le valutazioni del G.i.p., in quanto tali risultanze erano in realtà anteriori a quella esecuzione, ad eccezione dell'episodio definito "sottrazione di documentazione della [OSCURATO:PERSONA] custoditi presso la [OSCURATO:PERSONA]". A tale ultimo proposito, si osserva che i rapporti tra le due società non avevano dato luogo ad alcuna ulteriore contestazione o addebito. Sotto altro profilo, si censura l'ordinanza per aver conferito rilievo alla mancanza di collaborazione con gli amministratori giudiziari, o ad espressioni incontinenti loro rivolte. Il difensore lamenta inoltre l'erroneità dell'affermazione per cui anche il LUCIANO partecipava alle riunioni presso il [OSCURATO:PERSONA] 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'assenza di indicazioni giustificative della scelta della misura domiciliare. 5. Ricorre per cassazione il CACCARO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 5.1. Vizio di motivazione con riferimento "alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza n relazione all'art. 648-bis cod. pen.". Si censura I"ordinanza che aveva dato per scontato tale elemento, valorizzando il contenuto (in realtà fuorviante dell'intercettazione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), e di una foto in pari data che ritraeva una banconota di mille franchi svizzeri (situazione normale per il CACCARO, residente appunto in Svizzera). Si rileva comunque l'assenza di elementi dimostrativi del coinvolgimento del CACCARO nei reati ascritti, e del suo asserito ruolo di socio di fatto. 5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari. Si censura la sentenza per aver valorizzato elementi estranei al CACCARO oppure privi di valenza dimostrativa, e per aver affermato l'esistenza di risultanze significative anche dopo i sequestri del luglio 2020. Si evidenzia altresì l'assenza di esigenze probatorie, atteso anche l'esito negativo della perquisizione subita dal ricorrente, e la risalenza ad oltre due anni addietro delle condotte contestate, l'emissione dell'avviso ex art, 415-bis (prodotto con atto del 13/11/2021); quanto al pericolo di reiterazione, si deduce l'insussistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati. 6. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 6.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. Si censura l'ordinanza per aver valorizzato conversazioni in realtà avvenute prima, e non dopo l'esecuzione delle misure del luglio 2020. In assenza di altri elementi, la decisione di applicare la misura dell'obbligo di presentazione doveva ritenersi erronea, essendo le circostanze valorizzate dal Tribunale rimaste in ogni caso isolate, e non essendo configurabili occasioni prossime favorevoli alla reiterazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è fondato, nei termini e nei limiti che verranno qui di seguito illustrati. 1.1. Nella disamina della posizione del predetto ricorrente, occorre prendere le mosse - per evidenti ragioni di pregiudizialità logica - dal secondo ordine di censure, con le quali è stata dedotta l'esclusione della trattazione orale del gravame e la mancata partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Le doglianze sono infondate. Quanto alla partecipazione dei difensori del PANELIA alla predetta udienza, emerge inequivocamente dal verbale di udienza non solo la presenza di entrambi, ma anche il ruolo partecipativo da essi concretamente svolto, comprovato sia dalla produzione (da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello avverso la decisione, favorevole all'indagato, concernente revoca della misura cautelare in precedenza applicatagli per il reato associativo e gli altri reati satellite a lui asc:ritti; sia anche dalla produzione (da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]: cfr. infra, § 1.2.2) del verbale di interrogatorio reso dal [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al P.M. In tale quadro, ed in totale assenza di riferimenti nel verbale a richieste dei difensori di prendere la parola respinte dal Tribunale, la censura presenta insuperabili connotazioni di genericità. Quanto alla residua doglianza, deve ritenersi condivisibile quanto osservato dal Collegio in ordine alla sussistenza di un "onere conoscitivo" posto direttamente a carico dell'interessato quanto alla possibilità di formulare richiesta di trattazione orale, non potendosi configurare un ulteriore adempimento informativo in tal senso a carico del Tribunale. 1.2. Sono invece fondate le censure difensive formulate in ordine alla carenza motivazionale in punto di attualità e concretezza e proporzionalità della misura applicata. 1.2.1. Il Tribunale ha per un verso dato adeguatamente dato conto: della gravità e consistenza del compendio indiziario a carico dell'indagato (su cui non è stata formulata alcun tipo di osservazione critica); della centralità del suo ruolo nella complessiva attività illecita volta alla realizzazione, attraverso una pluralità di schermi societari, di svariate tipologie di condotte illecite (intestazioni fittizie, dichiarazioni fraudolente, truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, quali quelle contestate ai capi j) e k), oggetto dell'ordinanza cautelare oggi impugnata); della posizione apicale assunta dal [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio oggetto dell'incolpazione sub i). Altrettanto puntuale, per altro verso, è stata la ricostruzione della peculiarità della posizione del [OSCURATO:PERSONA], rispetto a quella di tutti gli altri indagati, per via della già avvenuta esecuzione di un primo titolo cautelare nei suoi confronti (per il predetto reato associativo e per tutti i reati satellite a lui ascritti, diversi da quelli ai citati capi j e k), e della conseguente necessità di fare applicazione del meccanismo di retrodatazione di cui al comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen. Tuttavia, il Tribunale non ha in alcun modo valutato l'eventuale incidenza di tale pregressa e articolata vicenda sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari configurabili al momento della decisione. 1.2.2. [OSCURATO:PERSONA] napoletano ha chiarito in via preliminare (pag. 9) che, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il G.i.p. del Tribunale di Benevento aveva applicato, con ordinanza del 25/07/2020, la misura custodiale in carcere in relazione ai reati di intestazione fittizia e frode fiscale (capi a, b, c, d, e, f, g, h, I, m, n, o, p, q, r) e per il reato associativo (capo i): misura che nei mesi successivi era stata dapprima dichiarata inefficace per tutti i reati diversi da quello di cui al predetto capo i (ord. 28/10/2020), in seguito sostituita con quella degli arresti domiciliari con ordinanza del 18/11/2020, ed infine revocata con ordinanza del 12/01/2021 per il ritenuto venir meno delle esigenze cautelari (l'appello del P.M. avverso tale decisione, come già in precedenza accennato ricostruendo l'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato dichiarato inammissibile, con ordinanza prodotta dal difensore del [OSCURATO:PERSONA]). Esaminando poi la relazione e le interferenze applicative tra il titolo cautelare fin qui ricordato e quello oggetto dell'odierno giudizio (emesso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per i capi j, k, non compresi nella precedente domanda cautelare), il Tribunale di Napoli (pag. 46 segg.) ha ritenuto sussistenti i presupposti per la retrodatazione ai sensi del comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., essendo i fatti posti a base della nuova richiesta cautelare già noti al momento della emissione della prima ordinanza. Peraltro, conformemente ad un consolidato indirizzo di questa Suprema Corte, il Tribunale ha evidenziato la necessità di "scomputare" il periodo, anteriore alla scadenza del termine di fase, in cui il [OSCURATO:PERSONA] era tornato in libertà per effetto dell'ordinanza di revoca della misura: periodo quantificato in diciotto giorni, tenuto conto dell'applicazione della prima misura in data 30/07/2020 e della revoca intervenuta in data 12/01/2021, ovvero prima della scadenza del termine di fase di sei mesi. Lo stesso tribunale ha chiarito che, alla scadenza del predetto periodo, "la misura deve considerarsi perenta" (cfr. pag. 48).1.2.3. Ritiene il Collegio che, se è vero che l'applicazione di una nuova misura detentiva, per i reati non compresi nell'originario titolo cautelare e per i soli diciotto giorni quantificati dallo stesso Tribunale, non può certo ritenersi preclusa dalle vigenti disposizioni, è anche vero che tali rigorose conclusioni avrebbero dovuto fondarsi su un adeguato apparato motivazionale, volto ad illustrare la concreta persistenza di esigenze cautelari concrete e attuali, per la presenza di elementi ulteriori a quelli già in precedenza valutati, tenuto conto sia del periodo già trascorso in regime custodiale, sia dell'ulteriore fase applicativa degli arresti domiciliari (in assenza, a quanto consta, di condotte in qualche misura allarmanti o comunque non rispettose della misura stessa), ssia dell'ancor più consistente arco temporale in cui il [OSCURATO:PERSONA] era ritornato in libertà, sia anche - ed anzi soprattutto - della ritenuta cessazione delle esigenze ritenuta dal G.i.p., con valutazione, come detto, impugnata dal P.M. con esito negativo. Il totale silenzio motivazionale, su tali aspetti, impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli - Sezione per il riesame delle misure cautelari personali - per nuovo esame. 2. I ricorsi del GALIETTA e del GUERRIERO sono infondati, per alcuni aspetti in modo manifesto, e devono essere perciò rigettati. 2.1. Per ciò che riguarda il primo motivo, va anzitutto posto in rilievo il fatto che questa Suprema Corte, anche di recente, ha affermato che «l'inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza delle formalità di presentazione di cui all'art.582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto». In applicazione di tale principio, l'inammissibilità è stata esclusa sia in fattispecie in cui l'atto di impugnazione recava l'intestazione della procura della repubblica e la sottoscrizione dei magistrati di tale ufficio, sicchè doveva ritenersi certa la provenienza dell'atto ed irrilevante la mancata annotazione del nominativo della persona fisica che materialmente aveva provveduto al deposito in cancelleria (Sez. 4, n. 42867 del 26/09/2019, P., Rv. 277630), sia in fattispecie in cui l'appello del P.M. era stato depositato da persona identificata dal cancelliere come "ausiliario Procura", senza l'indicazione delle relative generalità, rilevando che detta attestazione rendeva comunque palese la qualifica di soggetto incaricato dalla parte pubblica alla presentazione dell'atto (Sez. 1, n. 17549 del 12/01/2021, Maisto, Rv. 281220). In tale quadro ermeneutico, nessun dubbio può porsi sulla ritualità dell'appello presentato da soggetto indicato nominativamente dal Cancelliere ricevente, con l'ulteriore precisazione in ordine al ruolo svolto presso la Procura della Repubblica, anche in considerazione dell'assoluta assenza di elementi idonei a generare incertezza sulle modalità di presentazione. Può quindi farsi applicazione, nella fattispecie in esame, del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato» (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314). 2.2. Anche la seconda questione preliminare proposta dai ricorrenti è infondata, dovendo condividersi la valutazione del Tribunale in ordine alla prospettata inammissibilità dell'appello per difetto di specificità. Lungi dal limitarsi a formulare critiche generiche al provvedimento, il Pubblico Ministero ha in realtà censurato il nucleo essenziale del percorso argomentativo posto dal G.i.p. alla base della decisione di rigetto della domanda cautelare, costituito dall'affermazione per cui, con il sequestro delle società eseguito nel luglio 2020, e con l'assunzione delle funzioni gestionali da parte degli Amministratori giudiziari, le esigenze cautelari dovevano ormai ritenersi insussistenti. In altri termini, il P.M. - prima ancora di lamentare il mancato apprezzamento della valenza allarmante, ai fini che qui rilevano, di una serie di elementi offerti a sostegno della domanda cautelare - ha sottoposto a critica la stessa impostazione di fondo del G.i.p., il quale aveva individuato, nell'esecuzione dei sequestri delle società e nel conseguente subentro degli amministratori giudiziari, una sorta di "spartiacque" idoneo ad escludere la configurabilità di esigenze cautelari in epoca successiva al luglio 2020. Tale assunto è stato confutato non solo sulla scorta di specifiche risultanze, compendiate nelle informative allegate alla richiesta di misura, ma anche - e prima ancora - in forza dei principi generali che presiedono alla materia cautelare, tra i quali quello per cui il pericolo di reiterazione non può che essere desunto dalla valutazione delle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti. In tale prospettiva, il P.M. appellante ha del tutto legittimamente sollecitato il Tribunale ad una rivalutazione della domanda cautelare disattendendo l'artificiosa divisione tra risultanze antecedenti lo "spartiacque" del luglio 2020, e quindi valorizzando elementi anteriori, coevi e successivi all'esecuzione dei sequestri. Risulta quindi incensurabile, in questa sede, la decisione del Tribunale in ordine alla asserita inammissibilità dell'appello proposto per difetto di specificità. 2.3. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi quanto al residuo ordine di censure prospettato dai ricorrenti. È opportuno qui ricordare, anzitutto, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). In tale condivisibile prospettiva, e tenendo adeguato conto di quanto precedentemente osservato in ordine alla certa possibilità di valorizzare anche risultanze antecedenti l'esecuzione dei sequestri, le censure difensive appaiono inidonee a vulnerare il percorso argomentativo del Tribunale, a nulla rilevando la circostanza per cui le condotte segnalate dagli amministratori giudiziari non appaiono ascrivibili agli odierni ricorrenti. In particolare, il Tribunale ha, in primo luogo, richiamato risultanze di assoluto rilievo anteriori ai sequestri. Si vedano in particolare: le consultazioni in data 03/04/2020 tra il [OSCURATO:PERSONA], il GUERRIERO e il GALIETTA, riportate a pag. 11 e relative all'individuazione delle società idonee, per fatturato e regolare contabilità, alla partecipazione ai bandi futuri, nonché alle problematiche inerenti la circolazione del danaro "attraverso i soliti canali"; la più che allarmante conversazione del 07/05/2020 tra il PALETTA, il CACCARO, il GUERRIERO e il GALIETTA, riportata a pag. 12 e dedicata alla ricerca di un Paese "sicuro" dove trasferire il provento dei delitti posti in essere; quella in pari data di pag. 13, in cui il CACCARO si dedica, alla presenza dei predetti coindagati, al conteggio dell'ingente quantitativo di danaro custodito in una valigetta, ritenuto provento delle truffe aggravate attraverso due società del gruppo; le intercettazioni del 22/06/2020 tra LUCIANO e GALIETTA, relative a consegna di danaro dall'uno all'altro con linguaggio cifrato). In secondo luogo, il Tribunale ha altresì valorizzato, tutt'altro che illogicamente, il rinvenimento - in sede di esecuzione dei sequestri delle società - il rinvenimento, nello studio del GALIETTA e del GUERRIERO, di una somma contante di poco inferiore al milione di euro detenuta dai due professionisti per conto di un cliente non meglio indicato, ma successivamente identificato, grazie ad una conversazione intercettata, nel [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 45 dell'impugnata ordinanza). In definitiva, si è dinanzi ad un provvedimento che dà adeguatamente conto, senza incorrere in evidenti illogicità, degli elementi ritenuti concretamente idonei a fondare la valutazione di sussistenza di esigenze cautelari concrete e attuali nei confronti dei due predetti ricorrenti, e di adeguatezza e proporzionalità della misura applicata, tenuto conto del ruolo da essi svolto grazie alle proprie competenze professionali, e del carattere sistematico dell'attività illecita, con devoluzione di ingenti risorse umane e strutturali "al funzionamento di un sofisticato sistema fraudolento volto all'indebito conseguimento di ingenti profitti in danno dell'Erario e all'occultamento di essi" (cfr. pag. 48). 3. Anche il ricorso proposto nell'interesse del LUCIANO è infondato. 3.1. In relazione a tale indagato, il Tribunale ha conferito rilievo ad una pluralità di risultanze (anche antecedenti ai sequestri: si richiamano qui le operazioni più che sospette di bonifico effettuate grazie alla comunicazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di una pluralità di codici bancari per pagamenti on fine: cfr. pag. 22 dell'ordinanza impugnata, che riporta anche il colorito commento della donna sul numero di transazioni) ritenute indicative di un concreto e grave pericolo di inquinamento probatorio e reiterazione di condotte illecite, anche in relazione all'accertata prosecuzione dell'attività da parte di società sottoposte a sequestro. Vengono in rilievo, tra l'altro: la conversazione del 11/08/2020 in cui il LUCIANO ammette di aver sottratto documenti della L.[OSCURATO:PERSONA] (pag. 20), nonchè quella del 25/08/2020, in cui il ricorrente esprime preoccupazione per le perquisizioni disposte per il rinvenimento dei documenti presso la [OSCURATO:PERSONA], addirittura dando istruzioni ai presenti di contravvenire agli ordini della Polizia di non entrare nei locali prima dell'arrivo degli operanti (pag. 21). Un particolare rilievo assumono poi le risultanze emerse circa le segnalazioni degli amministratori giudiziari in ordine alla prosecuzione di attività illecite da parte della ATENEO s.r.I., avente sede presso l'indirizzo dell'abitazione privata del LUCIANO (pag. 22 ss. e pag. 40); la già citata conversazione tra LUCIANO e GALIETTA inerente la consegna di somme di danaro utilizzando un linguaggio cifrato (pag. 45). Anche in questo caso, si è dinanzi ad un percorso argomentativo del tutto immune da censure deducibili in questa sede, che non risulta vulnerato dai rilievi difensivi volti a contestare la rilevanza di episodi anteriori ai sequestri della società (si veda, sul punto, quanto già osservato a proposito delle posizioni dei coindagati GALIETTA e GUERRIERO), ovvero a "derubricare" a semplici intemperanze verbali la condotta tenuta dal ricorrente nelle fasi successive (cfr. pag. 24 in cui si precisa che il LUCIANO, al rifiuto dell'Amministratore giudiziario di condividere con lui indicazioni su pagamenti ai fornitori, ecc. informava il proprio interlocutore, alterandosi, del fatto che "avrebbe risolto la questione aprendo altre società e trasferendo il business di riferimento"). 3.2. Infondata è anche la residua censura. La locuzione di sintesi utilizzata a pag. 49 dal Tribunale - che ha motivato l'assoluta necessità di applicare al LUCIANO la misura degli arresti domiciliari cori divieto di comunicazione all'esterno — deve essere evidentemente correlata alla diffusa esposizione contenuta nelle pagine precedenti, indicativa di una sostanziale indifferenza del LUCIANO all'intervento culminato con il sequestro delle società utilizzate insieme ai correi.4. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi anche quanto al ricorso proposto nell'interesse del CACCARO. 4.1. Meramente reiterative risultano le doglianze prospettate dal CACCARO (unico tra gli odierni ricorrenti) in punto di gravità indiziaria. Il Tribunale ha evidenziato - in termini non censurabili in questa sede, alla luce dei principi giurisprudenziali già in precedenza richiamati (cfr. supra, § 2.3) - il coinvolgimento del CACCARO nelle vicende illecite a lui specificamente ascritte attraverso il richiamo sia delle conversazioni comprovanti il rientro in Italia, a cura appunto del CACCARO delle somme illegalmente percepite, nonché il conteggio alla presenza dei correi e la redistribuzione delle somme medesime, sia della fotografia rinvenuta nel cellulare del GALIETTA scattata lo stesso giorno e raffigurante una moneta da 1000 franchi svizzeri, sia anche degli elementi di riscontro acquisiti attraverso l'esame della documentazione delle società utilizzate nella perpetrazione delle truffe di cui ai capi j e k (cfr. pagg. 48-49 dell'ordinanza impugnata). 4.2. Altrettanto prive di consistenza devono ritenersi le censure svolte in punto di esigenze cautelari. Deve invero osservarsi che il Tribunale ha richiamato una serie di elementi del tutto idonei a comprovare la sussistenza delle rilevate esigenze, non solo con riferimento ai progetti condivisi con il [OSCURATO:PERSONA] subito prima dell'arresto di quest'ultimo (cfr. quanto osservato in ordine all'incontro con il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Nicola, e alla successiva conversazione con cui quest'ultimo illustrava al proprio interlocutore l'imminente acquisto di una società in grado di fatturare 5 milioni di euro) e al comportamento tenuto dal ricorrente dopo l'arresto del [OSCURATO:PERSONA] (improntato a cautele finalizzate ad evitare di essere associato al predetto indagato: cfr pag. 49), ma anche ad ulteriori conversazioni di indiscutibile rilievo ai fini che qui interessano. Si allude, oltre alla partecipazione del CACCARO alle già richiamate conversazioni relative al conteggio del danaro e alla individuazione di un Paese "sicuro" dove far confluire i proventi dell'attività illecita (cfr. supra, § 2.3), al colloquio tra il predetto ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] dedicato alle operazioni di trasferimento in Svizzera ed Estonia, correlato all'investimento finanziato con fondi MISE, nel corso del quale il CACCARO riferisce al [OSCURATO:PERSONA] che gli avrebbe fornito un cellulare con scheda intestata a tale "Mushaidin", con cui poter intrattenere conversazioni riservate (cfr. pag. 44 della sentenza impugnata). Del tutto inconsistenti, in tale univoco contesto, appaiono i rilievi difensivi imperniati sulla anteriorità degli elementi acquisiti rispetto alla data dei sequestri (per le ragioni già più volte evidenziate nei precedenti paragrafi) e sull'insussistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di ulteriori reati. Deve invero evidenziarsi, a tale ultimo proposito, che la più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte ha superato l'orientamento interpretativo sotteso ai rilievi del ricorrente, ponendo in evidenza che «il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242: In senso conforme, cfr. Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio„ Rv. 279122; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566). Appare superfluo evidenziare, alla luce di quanto specificamente emerso a carico del CACCARO, la piena applicabilità di tali principi alla valutazione espressa dal Tribunale nei suoi confronti. 5. Il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] è infondato. La ricorrente ha censurato l'applicazione della misura coercitiva a suo carico su argomentazioni anche qui imperniate sull'anteriorità delle condotte valorizzate dal Tribunale rispetto al sequestro delle società, e sull'insussistenza di occasioni prossime favorevoli: argomentazioni che devono essere disattese per le ragioni poc'anzi evidenziate a proposito del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (cfr. supra, § 4.2). Quanto poi alla pretesa intrinseca irrilevanza degli elementi acquisiti, è sufficiente qui richiamare quanto evidenziato dal Tribunale in ordine: alla conversazione con il LUCIANO, nella quale la [OSCURATO:PERSONA] consiglia l'assunzione di un soggetto che "è buono perché conosce anche altre persone disposte a percepire la cassa integrazione e restituire anche fino a 1500 euro"; all'ulteriore colloquio in cui la [OSCURATO:PERSONA] commenta in termini coloriti il notevole numero di bonifici on line eseguiti dal LUCIANO, pochi giorni prima del sequestro, attraverso i codici da lei stessa forniti (dr. pag. 22); al ruolo svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della ATENEO s.r.I., società che aveva proseguito nell'attività illecita nonostante il sequestro (cfr. pag. 25 e 40 dell'ordinanza impugnata). 6. Quanto fin qui esposto - oltre all'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata quanto al [OSCURATO:PERSONA] - il rigetto dei ricorsi proposti dagli altri ricorrenti, che devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. In considerazione del venir meno dellla sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, conseguente all'odierna pronuncia nei confronti del GALIETTA, del GUERRIERO, del LUCIANO, del CACCARO e della [OSCURATO:PERSONA], la Cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Nicola con rinvio al Tribunale di Napoli - Sezione per il riesame delle misure cautelari p