CassazionesentenzaSezione UDecisione del 25 giugno 2024
Cassazione n. 22891/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to al NRG4422 del 202 4 promosso da : [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata e difes a da ll’[OSCURATO:PERSONA] di ; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E PATRIMONIO –[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] MAIORI; - intimato - perregolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente di- nanzi alGiudice di Pace di Amalfi, iscritto al NRG 403 del 202 3. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2024dal [OSCURATO:PERSONA] ; R.G.4422/2024 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] regolamento preventivo di giurisdizione -2 - lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte dichiari la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Nell’ambito della potestà prevista dall’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, che abilita i Comuni a disciplinare con regolamento le pro- prie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individua- zione e definizione delle fattispecie imponibili, il Comune di Maiori, con delibera del Consiglio c omunale n. 65 del 27 ottobre 2022, ha approvatoil regolamento sull’imposta di soggiorno , di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011.Con tale regolamento sono stabiliti il presuppo- sto e i soggetti passivi dell’imposta, le esenzioni, gli obblighi dei ge- stori delle strutture ricettive, i tempi e le modalità degli adempimenti dichiarativi e di versamento e la misur a delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento. Piùnello specifico, tale regolamento prevede, tra l’altro, in capo ai gestori di attività ricettive, l’obbligo di registrarsi e caricare le infor- mazioni relative all’identificazione del soggetto passivo dell’imposta tramite il portale telematico messo a disposizione dal Comune, epre- scrive ai gestori delle strutture ricettive di comunicare al Comune , esclusivamente tramite il portale telematico, entro 24 ore dall’arrivo, il numero ed i nominativi di coloro che hanno pernottato presso la struttura, il relativo periodo di permanenza, il numero dei pernotta- menti soggetti all’imposta, il numero di soggetti esenti dal pagamen- to, l’imposta dovuta e le informazioni identificative del soggetto pas- sivo necessarie al rilascio della ricevuta telematica. 2. –L’Ufficio tributi del Comune dei Maiori, con sei ordinanze noti- ficate il 21 agosto 2023, ha ingiunto alla società STAM a r.l. il paga- mento di sanzioni amministrative pecuniarie, per l’importo complessi- vo di euro 36.450, contestando la violazione di alcune norme del re- golamento comunale sull’imposta di soggiorno, nel corso del l o svol- -3 - gimento, da parte della detta società, di un’attività ricettiva extra al- berghiera in quattrounità immobiliari ubicate nel territorio comunale. Le violazioni contestate si riferiscono, da un lato, al mancato ac- creditamento, all’avvio dell’attività, al portale web “[OSCURATO:PERSONA]” e , dall’altro,alla mancata dichiarazione giornaliera dei pernottamenti. La società STAM, in data 30 settembre 2023, ha proposto ricorso in opposizionealle ordinanze ingiunzione dinanzi al Giudice di Pace di Amalfi, ai sensi degli artt. 22 della legge n. 689 del 1981 e 6 del d.lgs. n. 150del 2011. La società ha dedotto, in primo luogo, la violazione del procedi- mento sanzionatorio, avendo il Comune omesso l’accertamento delle violazioni poste a fondamento delle sanzioni irrogate. Ha contestato, inoltre, la mancanza del presupposto per l’irrogazione delle sanzioni, sostenendo di non svolge re l’attività di gestore di strutture ricettive, per cui nessuna violazione sarebbe ad essa addebitabile . Ha chiesto, infine e in subordine, la rideterminazionedelle sanzioni che, in quanto connesse ad un unico comportamento omissivo, andrebbero quantifi- cate, in conformità a quanto previsto dall’art. 8, primo comma , della legge n. 689 del 1981, nell’i mporto previsto per la sanzione più gra- ve,aumentata sino al triplo. Nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Amalfi si è costitui to il Comune di Maiori, resistendo. Il Comune ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinarioin favore di quello tributario , sul rilievo che ver- rebbero in gioco uno o più atti impositivi inerenti all’imposta comuna- le di soggiorno. 3. – Nella pendenza del giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Amalfi, la società STAM ha sollevato, con ricorso notificato il 3 feb- braio 202 4 , regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo di- chiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. -4 - Ad avviso della società ricorrente, la controversia sarebbe ricom- presa nell'ambito della competenza giurisdizionale del giudice ordina- rio, trattandosi di giudizio conseguente all’opposizione a sanzioni amministrative irrogate per violazioni di obblighi di natura ammini- strativa, e non tributaria,previsti dal regolamento comunale. A sostegno dell’istanza, la società ricorrente ha richiama to , in primo luogo, il tenore letterale delle previsioni d el r egolamento sull’imposta di soggiorno del Comune di Maiori che – sanzionando le violazioni, riferibili al titolare della struttura ricettiva, dell’omesso ac- creditamento al portaleweb e dell’omessa o incompleta comunicazio- ne informativa dei pernottamenti, da rendere a mezzo del medesimo portale – espressamente assoggetta dette violazioni al regime san- zionatorio di cui all’art. 7-bis del d.lgs. n. 267 del 2000. Secondo la ricorrente, tale dato letterale sarebbe di per sé dirimente ai fini quali- ficatori. Sarebbe, inoltre , significativo che , quando invece la violazio- ne riguarda obblighi di natura tributaria (in particolare, quello di ri- versare l’imposta), il medesimo regolamento comunale espressamen- te prevede l’applicazione delle sanzioni tributarie ai sensi del d.lgs. n. 471del 1997, richiamando il procedimento di cui al d.lgs. n. 472 del 1997. La società STAM ha osserva to , inoltre, che nelle stesse ordi- nanze ingiunzione, il Comune di Maiori ha espressamente qualificato ciascunadi esse quale “sanzione amministrativa pecuniaria”. 4. – N el giudizio per regolamento preventivo si è costituito, con controricorso, il Comune di Maiori, concludendo per la giurisdizione del giudice tributario. La controversia avrebbe ad oggetto, diversa- mente da quanto sostenuto sul punto da parte ricorrente, sanzioni amministrative per violazione dell’obbligo dichiarativo dell’imposta di soggiorno, attrattealla giurisdizione esclusiva del giudice tributario in forza della previsione generale di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che include nel suo campo di applicazione le controversie ri- guardanti tributi comunali (cui è riconducibile l’imposta di soggiorno). -5 - Ad avviso del controricorrente, gli obblighi dichiarativi cui è tenuto il gestore della struttura ricettiva– soggetto responsabile del pagamen- to dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi – costituiscono il presupposto per l’accertamento del tributo in que- stione e, dunque, le relative violazioni, al pari dell’inosservanza di ogni altro adempimento connesso all’applicazione di qualsiasi tributo, non possono che essere devolute, ratione materiae, alla giurisdizione del giudice tributario. Un’ulteriore conferma si ricaverebbe dallo stes- so atto di opposizione innanzi al Giudice di Pace di Amalfi, nel quale l’odierna società ricorrente avrebbe, tra l’altro, contestato il presup- posto dell’applicazione dell’imposta, sostenendo di non poter essere qualificata quale soggetto passivo tenuto all’assolvimento degli obbli- ghi previsti dal r egolamento. Siffatta circostanza comproverebbe l’esistenza di una controversia avente ad oggetto un tributo. 5. – Il ricorso per regolamento preventivo è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., sulla base delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. Ad avviso dell’Ufficio del Procuratore generale, la controversia originerebbe non già da uno o più atti impositivi inerenti all’imposta comunale di sog- giorno, bensì da un’opposizione a sanzioni ammnistrative irrogate per violazioni di obblighi di natura amministrativa previsti dal regolamen- to comunale. 6. – In prossimità della camera di consiglio , la società ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Oggetto del sollevato regolamento preventivo è l’individuazione del plesso munito di competenza giurisdizionale a co- noscere la caus a di opposizione alle ordinanze ingiunzione di paga- mento di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, emesse dall’Ufficio tributi del Comune di -6 - Maiorinei confronti della società STAM, per violazione, nella gestione di strutture turistic he , del regolamento comunale su ll’imposta di sog- giorno, con riguardo all’omesso accreditamento al portale web e all’omessa dichiarazione giornalieradei pernottamenti presso le strut- turericettive. 2. – Per stabilire a quale giudice, ordinario o tributario, spetta la giurisdizione, il discrimen va ricercato nella natura della sanzione im- pugnata, se tributaria o meno. Difatti, soltanto le sanzioni aventi natura tributaria rientrano nella giurisdizione del giudice tributario. È quanto emerge dall’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale appartengono alla giurisdizione tributaria tutte (e soltanto) le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie co- munque denominati, compresi quelli regionali, provinciali o comunali, le relative sanzioni, nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Va, pertanto , esclusa la configurabilità di una competenza del giudice tributario quando si tratta di sanzioni che, seppure irrogate da uffici finanziari, sono conseguenti a violazioni di disposizioni non aventi natura fiscale, perché in tal caso la controversia non ha ad og- getto l’esercizio del potere impositivo, sussumibile nello schema pote- stà-soggezione (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2017, n. 17114). 2.1. – Muovendosi nell’indicata prospettiva, questa Corte regola- trice ha stabilito che s ono devolute alla giurisdizione del giudice ordi- nario le controversie concernenti l’opposizione ad una sanzione am- ministrativa per detenzione di apparecchi da intrattenimento in dif- formità dalle regole previste dall’art. 110 del regio decreto n. 773 del 1931, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, non avendo tale sanzione natura tributaria, in quanto consegue alla viola- zione di norme volte a garantire un corretto svolgimento negli esercizi pubblici della gestione di apparecchi da intrattenimento, ed è rivolta a reprimere, nel pubblico interesse, attività abusive e, dunque, illecite -7 - che possano pregiudicare, per effetto dell'installazione e dell’utilizzo di apparecchi non conformi alle prescrizioni ed alle caratteristiche di legge, la regolarità delle giocate (Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2017, n. 2220). Ancora, è stata ritenuta appartenentealla giurisdizione del giudice ordinario l'opposizione all’ordinanza ingiunzione emessa per l’omessa o inesatta indicazione, negli appositi elenchi riepilogativi, dei dati sta- tistici relativi agli acquisti intracomunitari, trattandosi di violazioni di natura statistica ai sensi dell’art. 34, comma 5, del decreto - legge n. 41 del 1995 , convertito nella legge n. 85 del 1995 , il quale rinvia espressamente all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 del d.lgs. n. 322del 1989, laddove, invece, le violazioni di natura fiscale risultano disciplinate dall'art. 34, comma 4, del medesimo d.lgs., che attribuisce il relativo potere sanzionatorio all ’ Ufficio IVA (Cass., Sez. Un., 5 maggio 2014, n. 9571). A sua volta, Cass., Sez. Un., 29 marzo 2013, n. 7936, ha statuito che la controversia relativa all’opposizione all’ordinanza ingiunzione emessa dall’Agenzia delle dogane per violazione del divieto di esegui- re costruzioni ed altre opere non autorizzate in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 374 del 1990, esula dalla giurisdizione del giudice tributario ed appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che abbia rilievo la mera at- tribuzione del potere sanzionatorio ad un ufficio finanziario, vertendo- si in tema di rispetto di distanze legalmente predeterminate e com- portando detta violazione, in ipotesi di accertata sussistenza di un ri- levante pericolo per gli interessi erariali, la demolizione del manufat- to. [OSCURATO:PERSONA]., Sez. Un., 4 marzo 2010, n. 5287, in caso di inde- bita riduzione da parte del notaio degli onorari applicati per atti da lui stipulati, la giurisdizione sull’impugnazione proposta avverso il prov- vedimento dell’Archivio notarile con cui viene richiesto il pagamento -8 - di maggiori somme a titolo di tassa d’archivio, di contributi alla Cassa nazionale del notariato ed al Consiglio nazionale, oltre alle relative sanzioni, spetta al giudice tributario con riferimento a quella parte del provvedimento che riguarda la tassa di archivio, avente natura tribu- taria, ed al giudice ordinario per la restante parte, riguardante, inve- ce, contributi assistenziali e previdenziali. 3. – Ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, i C omuni capo- luogo di provincia, le unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istitui- re, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio terri- torio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è de- stinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quel- li a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manuten- zione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di rac- colta e smaltimento dei rifiuti. Il gestore della struttura ricettiva è re- sponsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di ri- valsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione non- ché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Nel regolamento sull’imposta di soggiorno adottato dal Comune di Maiori sono stabiliti, oltre al presupposto e a i soggetti passivi dell’imposta e alle esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ri- cettive, nonché i tempi e le modalità delle sanzioni in caso di inadem- pimento. 4. –Nella specie, con le ordinanze ingiunzion e sono state applica- te le sanzioni previste dall’art. 10 del regolamento comunale per le violazioni di cui all’art. 7 dello stesso regolamento. Le violazioni con- testate sono consist it e, da un lato, nell’omesso accreditamento al -9 - portale web da parte del titolare della struttura ricettiva e, dall’altro, nell’omessa dichiarazione, che avrebbe dovuto essere resa a mezzo portale webgiornalmente entro le 24 ore successive, sempre da parte del titolare della struttura ricettiva, del pernottamento di coloro che hanno soggiornato nella struttura. Per le condotte di omesso accreditamento è stata applicata, se- condo la previsione regolamentare, la sanzione amministrativa pecu- niaria di euro 500, ai sensi dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 267 del 2000; mentre per l’omessa dichiarazione giornaliera entro le 24 ore succes- sive è stata applicata, per ogni inadempimento, la sanzione ammini- strativa pecuniaria di euro 50. L’art. 7-bisdel d.lgs. n. 267 del 2000, richiamato nella disposizio- ne del regolamento dedicata alle sanzioni per le violazioni degli obbli- ghi dei gestori delle strutture ricettive, prevede che, salvo diversa di- sposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. Il regolamento del Comune di Maiori prevede inoltre, per il proce- dimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie che vengono in rilievo nella specie,l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 16 della legge n. 689 del 1981, con la possibilità del pagamento nella misura ridotta di un terzo se effettuatoentro sessanta giorni dalla no- tifica del provvedimento sanzionatorio. 5. –Come correttamente ha rilevato i l Pubblico Ministero, le san- zioni di cui alle impugnate ordinanze ingiunzione di pagamento sono state irrogate per violazione di prescrizioni dettate dalle norme del regolamento comunale sull’imposta di soggiorno aventi natura ammi- nistrativa e non tributaria. Non si tratta, infatti, di una controversia inerente ad una sanzione applicata per omesso o parziale versamento o riversamento dell’imposta. -10 - La controversia ha ad oggetto sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di obblighi, di accreditamento e dichiarativi, aventi na- tura procedimentale e amministrativa, la cui osservanza è funzionale all’efficacia del sistema telematico di riscossione dell’imposta. Del resto, allorché la violazione riguardi obblighi di natura tributa- ria e consista nell’omesso o parziale versamento dell’imposta, il rego- lamento del Comune di Maiori prevede espressamente l’applicazione delle sanzioni tributarie ai sensi del d.lgs. n. 471 del 1997, secondo il procedimento di cui al d.lgs. n. 472 del 1997. Viceversa, la stessa norma del regolamento comunale, quando si riferisce alle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 –ossia a quelle che vengono in rilievo nella specie –,richiama le norme della legge n. 689 del 1981. In forza dell’art. 6, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, l’opposizione alle ordinanze ingiunzione, di cui alla legge n. 689 del 1981, oggetto della presente controversia, si propone dinanzi al giu- dice ordinario. Né a diverse conclusioni potrebbe condurre l’argomento,sviluppa- to dalla difesa del Comune controricorrente,secondo cui la contesta- zione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., della sussistenza del presupposto sog- gettivo dell’imposta comunale di soggiorno equivarrebbe a negare la legittimità dell’atto impositivo, con conseguente configurazione di una controversia tributaria exart. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 . Infatti, il motivo di opposizione rivolto a negare la carenza del presupposto soggettivo mira a contestare la qualifica di soggetto te- nuto agli adempimenti di cui alle prescrizioni del regolamento comu- nale, al fine di sostenere l’illegittimità delle conseguenti sanzioni irro- gate, ma non muta la natura delle sanzioni applicate né le attrae nell’ambito dellagiurisdizione del giudice tributario. 6. – E’ , dunque, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, perché,nel caso oggetto della controversia pendente dinanzi al giudi- -11 - ce a quo, il Comune di Maiori non ha contestato alla società ricorren- te, nella gestione di strutture ricettiv e , violazioni , di natura tributaria, riguardanti l’omesso o il parziale versamento, o riversamento, dell’imposta di soggiorno, ma ha applicato una sanzione amministra- tiva pecuniaria, ai sensi della legge n. 689 del 1981 e dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, per il mancato rispetto, da parte della stessa, di prescrizioni del regolamento comunale le quali – concer- nendo, prop r iamente , l’accreditamento delle strutture e la dichiara- zione giornaliera dei pernottamenti di coloro che in esse hanno sog- giornato– sono rivolte , attraverso la previsione di obblighi procedura- li, ad assicurare l’efficacia del sistema telematico di riscossione dell’imposta di soggiorno. 7. –Ad un analogo approdo questa Corte regolatrice è pervenuta con l’ordinanza 3 marzo 2009, n. 9144: proprio sul rilievo che il Co- mune, anche in quel caso,non aveva contestato violazioni riguardanti l’omesso od il parziale ovvero il ritardato pagamento dell’imposta sul- la pubblicità o, comunque, inosservanze concernenti gli obblighi di di- chiarazione dell’imposta, ma il mancato rispetto di prescrizioni del proprio regolamentosulla effettuazione della pubblicità, per le viol