CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39157/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppe [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Milano ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un indennizzo a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, presentata nell'interesse di ALIANI Hamid, in relazione alla privazione della libertà da costui subita nell'ambito di un procedimento nel quale era stato chiamato a rispondere di partecipazione in associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, reato dal quale era stato definitivamente assolto per non aver commesso il fatto dal Tribunale di Milano che, contestualmente, aveva disposto la trsmissione degli atti alla Procura della Repubblica per quanto di competenza in ordine al concorso nel reato contestato ad altro imputato in quel procedimento ai sensi dell'art. 73, d. P.R. n. 309/1990. 2. La difesa del ALIANI ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza e erronea applicazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. e vizio della motivazione quanto alla assegnata rilevanza della disposta la trasmissione degli atti per un reato diverso da quello per il quale è stata disposta la privazione della libertà dell'istante. Rileva il deducente, in particolare, che la condotta contestata era solo quella di partecipazione all'associazione e il giudice della cautela ha ritenuto i gravi indizi solo in relazione a quel reato, i ipotizzando la possibile plurima violazione dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, avendo individuato un unico episodio che non poteva giustificare la fattispecie associativa. Denuncia, inoltre, un travisamento dei fatti, avendo la Corte territoriale ritenuto il coinvolgimento dell'ALIANI in plurime condotte, sebbene la trasmissione degli atti avesse riguardato solo uno specifico episodio. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppe [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. La Corte d'appello ha ritenuto un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato, ricavandolo dalla stessa sentenza di assoluzione, con la quale il giudice della cognizione, infatti, aveva ritenuto la prova insufficiente per configurare la contestata fattispecie associativa, stante il breve lasso temporale durante il quale il gruppo di soggetti indagati era stato monitorato, giudicato inidoneo a delineare la consistenza effettiva della realtà associativa, ma ha al contempo ritenuto sussistenti elementi implicanti il concorso degli imputati (tre, tra i quali l'odierno ricorrente) nel reato ascritto in quel processo al solo coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Tale condotta, non smentita dunque in sede di cognizione e neppure superata dalle dichiarazioni dell'ALIANI in sede di interrogatorio, ha fondato la valutazione della Corte della riparazione, la quale ha collegato etiologicamente l'attività illecita riferibile al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 anche alla iniziativa cautelare per il reato associativo, ai fini del vaglio demandatole ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. 3. Il motivo è infondato. In linea generale, va ricordato che, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia ''strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). E va, inoltre, ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurab lità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). Inoltre, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine. Ai medesimi fini, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). 4. Tale essendo, dunque, la cornice di diritto nella quale va esaminato il caso di specie, il provvedimento impugnato risulta del tutto coerente con i suindicati principi e il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito per giustificare le proprie conclusioni non evidenzia alcuna contraddittorietà, nè manifesta illogicità, eccezion fatta per il passaggio argomentativo incidentale, invero ininfluente sul ragionamento complessivo che sorregge la decisione, inerente al comportamento tenuto dall'ALIANI in sede di interrogatorio, rispetto al quale va ribadito in diritto quanto già affermato da questa Sezione in ordine alla irrilevanza del silenzio quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto all'indennizzo [vedi, sul punto, sez. 4, n. 8615 del 8/2/2022, Z., Rv. 283017, in cui si è appunto affermato il principio secondo il quale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione; conf. n. 8616 del 8/2/2022, n.m.; n. 19621 del 12/4/2022, L., Rv. 283241]. 5. Quanto, poi, all'argomento sul quale sostanzialmente ruota l'intera prospettazione difensiva, deve ribadirsi che la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare o ad altro che sia ad esso materialménte o funzionalmente collegato (sez. 4, n. 2619 del 7/11/2018, dep. 2019, Ahmetovic, Rv. 276253) o allorquando si tratti di reati seppure diversi, della stessa specie di quelli per cui era stato emesso il titolo cautelare (sez. 4, n. 48311 del 26/9/2017, D'Urso, Rv. 271039) e sempre che abbia concorso a dar causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà (sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep.2014, Mannino, Rv. 258486), dovendosi infatti ribadire che, in ogni caso, la condotta dolosa di cui all'art.314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e il provvedi -nento che ha dato luogo alla restrizione cautelare (sez. 4, n. 43457 del 29/9/2015, Singh, Rv. 264680). 6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 12 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]