CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 12356/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perchè aspecifici, relativi a ragioni di censura già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti e condivisibili argomenti giuridici, nonché manifestamente infondati. 2. Considerato che, sotto il primo profilo, è noto che sia i motivi di ricorso per cassazione che quelli d'appello sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Nel caso di specie, la sentenza ha chiaramente enunciato le ragioni di diritto e di fatto che hanno imposto di escludere la sussistenza dell'attenuante del danno patrimoniale di lieve entità, per essere stata effratta gravemente la porta di ingresso dell'abitazione teatro del furto ex art. 624-bis cod. pen. contestato al ricorrente, il che determina la necessità di una riparazione di non minimo valore economico (ed il danno valutabile ai fini dell'attenuante in esame è quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, così, tra le molte, Sez. 5, n. 4028 del 19/12/2018, dep. 2019, Biscotti, Rv. 275485). 2.1. Ritenuto che, anche rispetto alla recidiva, il ricorrente propone ragioni di censura reiterative di quelle d'appello e non si confronta con la precisa motivazione del provvedimento impugnato, che ha dato atto dei numerosissimi precedenti penali di Rizzo e della sintomaticità del nuovo reato commesso, come espressivo di una maggior pericolosità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000, ravvisandosi profili di colpa della ricorrente nella proposizione dell'impugnazione). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente caccio DE-[OSCURATO:PERSONA]