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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 05103/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29013/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 8548/2019 depositata il 27/03/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO Il collegio, rilevato che manca agli atti, nonostante la disposta acquisizione, il fascicolo dell’originario giudizio di merito, necessario al fine della decisione della presente causa, e viste l’attestazione della cancelleria della Corte di cassazione del 24 gennaio 2024 e la successiva nota del 29 gennaio 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da cui si evince l’indisponibilità di tale fascicolo di ufficio, ritiene necessario il rinvio a nuovo ruolo, onerandole parti della produzione, entro 45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dei propri atti del giudizio di primo e di secondo grado.

Occorre, altresì, precisare che, all’esito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022, la revocazione va decisa in camera di consiglio, salva la necessità (assente nel caso di specie) di decidere questioni di diritto di particolare rilevanza.

La disciplina introdotta si applica, in virtù di apposita disposizione transitoria (art. 35, comma 6) anche ai giudizi già pendenti, per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, ai quali equivalgono quelli, come il presente, per i quali l’udienza deve essere nuovamente fissata.

P.Q.M.

La Corte: rinvia a nuovo ruolo, onerando le parti di produrre, entro 45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, copia dei propri atti dei due gradi dell’originario g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29013/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 8548/2019 depositata il 27/03/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Il collegio, rilevato che manca agli atti, nonostante la disposta acquisizione, il fascicolo dell’originario giudizio di merito, necessario al fine della decisione della presente causa, e viste l’attestazione della cancelleria della Corte di cassazione del 24 gennaio 2024 e la successiva nota del 29 gennaio 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da cui si evince l’indisponibilità di tale fascicolo di ufficio, ritiene necessario il rinvio a nuovo ruolo, onerandole parti della produzione, entro 45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dei propri atti del giudizio di primo e di secondo grado. Occorre, altresì, precisare che, all’esito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022, la revocazione va decisa in camera di consiglio, salva la necessità (assente nel caso di specie) di decidere questioni di diritto di particolare rilevanza. La disciplina introdotta si applica, in virtù di apposita disposizione transitoria (art. 35, comma 6) anche ai giudizi già pendenti, per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, ai quali equivalgono quelli, come il presente, per i quali l’udienza deve essere nuovamente fissata. P.Q.M. La Corte: rinvia a nuovo ruolo, onerando le parti di produrre, entro 45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, copia dei propri atti dei due gradi dell’originario g
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