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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11193/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 648 comma 4 cod. pen., nonché di quella prevista dall'art. 62 numero 4 cod. pen., non è deducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag.3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, in particolare, che il giudizio di disvalore espresso in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648 comma 4, cod. pen., e di quella comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. risulta corredato dal richiamo di elementi fattuali non affatto distonici che si ricavano, quanto al primo aspetto, da indici attinenti sia alla gravità del fatto che alla capacità a delinquere e, quanto al secondo, dal dato, non manifestamente illogico e ricavato da quanto emerso al processo, dal quid pluris costituito dall'illecito profitto che il ricorrente avrebbe conseguito dall'attività di rivendita dei pezzi del compendio delittuoso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. il [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 35( [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36294/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 648 comma 4 cod. pen., nonché di quella prevista dall'art. 62 numero 4 cod. pen., non è deducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag.3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, in particolare, che il giudizio di disvalore espresso in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648 comma 4, cod. pen., e di quella comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. risulta corredato dal richiamo di elementi fattuali non affatto distonici che si ricavano, quanto al primo aspetto, da indici attinenti sia alla gravità del fatto che alla capacità a delinquere e, quanto al secondo, dal dato, non manifestamente illogico e ricavato da quanto emerso al processo, dal quid pluris costituito dall'illecito profitto che il ricorrente avrebbe conseguito dall'attività di rivendita dei pezzi del compendio delittuoso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M!k4,DE7 tim C 2 2026 /2P.Q.M!k4,DE7 tim C 2 2026 /2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto  che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 648 comma 4 cod. pen., nonché di quella prevista dall'art. 62 numero 4 cod. pen., non è deducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag.3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, in particolare, che il giudizio di disvalore espresso in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648 comma 4, cod. pen., e di quella comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. risulta corredato dal richiamo di elementi fattuali non affatto distonici che si ricavano, quanto al primo aspetto, da indici attinenti sia alla gravità del fatto che alla capacità a delinquere e, quanto al secondo, dal dato, non manifestamente illogico e ricavato da quanto emerso al processo, dal  quid pluris costituito dall'illecito profitto che il ricorrente avrebbe conseguito dall'attività di rivendita dei pezzi del compendio delittuoso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.              il [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                   - Presidente -         Ord. n. sez. 35( [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                                      R.G.N. 36294/2025 [OSCURATO:PERSONA]                  - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto  che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 648 comma 4 cod. pen., nonché di quella prevista dall'art. 62 numero 4 cod. pen., non è deducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag.3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, in particolare, che il giudizio di disvalore espresso in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648 comma 4, cod. pen., e di quella comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. risulta corredato dal richiamo di elementi fattuali non affatto distonici che si ricavano, quanto al primo aspetto, da indici attinenti sia alla gravità del fatto che alla capacità a delinquere e, quanto al secondo, dal dato, non manifestamente illogico e ricavato da quanto emerso al processo, dal  quid pluris costituito dall'illecito profitto che il ricorrente avrebbe conseguito dall'attività di rivendita dei pezzi del compendio delittuoso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.               P.Q.M!k4,DE7 tim  C 2     2026 /2P.Q.M!k4,DE7 tim  C 2     2026 /2
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