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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 ottobre 2021

Cassazione n. 42677/2021

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a seguente ORDINANZA Sull'istanza di correzione di errore materiale nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al dispositivo della sentenza del 05/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con nota a firma del [OSCURATO:PERSONA] è stato segnalato che, per mero errore materiale, nel dispositivo del ruolo di udienza relativo al proc. n. 12747/21 è stata omessa la condanna degli imputati ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio anche in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] Onlus, rappresentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

E' stata quindi richiesta la correzione dell'errore materiale nei termini qui di seguito indicati nel dispositivo.

PQM dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo del ruolo di udienza del 5 ottobre 2021, relativo al proc. n. 12747/21, nel senso che dopo le parole «alle parti civili rappresentate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]», si aggiungano le seguenti parole «; euro 4.500,00, oltre accessori di legge, alla parte civile rappresentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA];».

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021 Il consi e relatore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sull'istanza di correzione di errore materiale nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al dispositivo della sentenza del 05/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con nota a firma del [OSCURATO:PERSONA] è stato segnalato che, per mero errore materiale, nel dispositivo del ruolo di udienza relativo al proc. n. 12747/21 è stata omessa la condanna degli imputati ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio anche in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] Onlus, rappresentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. E' stata quindi richiesta la correzione dell'errore materiale nei termini qui di seguito indicati nel dispositivo. PQM dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo del ruolo di udienza del 5 ottobre 2021, relativo al proc. n. 12747/21, nel senso che dopo le parole «alle parti civili rappresentate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]», si aggiungano le seguenti parole «; euro 4.500,00, oltre accessori di legge, alla parte civile rappresentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA];». Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021 Il consi e relatore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 42677/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris