CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 12170/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma con la impugnata sentenza, ha confermato la decisione del locale Tribunale, appellata da D'[OSCURATO:PERSONA], che aveva ritenuto quest'ultimo responsabile del reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR n. 309 del 1990, condannandolo alla pena di giustizia, 2. Avverso tale decisione ricorre il D'Aniello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva nelle forme della sola equivalenza, nonché l'eccessività della pena. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso che attiene esclusivamente al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile. E' infatti il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti , la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la cd. motivazione implicita (ex plurimis Sez. 1, n. 12624 del 12.02.2019, Rv. 275057) o con formule sintetiche (Sez. 4 n. 54966 del 20.09-.2017, Rv. 271524), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. , sono censurabili in cassazione soltanto quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (secondo l'autorevole insegnamento di SS.UU. n. 10713 del 25.02.2010, Rv 245931). Si tratta di evenienze che non sussistono nel caso di specie in quanto la motivazione risulta esistente, sufficiente, congrua, esente da vizi 'agivo giuridici ed idonea a dare conto del decisum. 4. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 c.p.p. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme al diritto, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Roma