CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03893/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta l'ulteriore memoria difensiva del 28 novembre 2025 con la quale si chiede la trasmissione del ricorso ad altra Sezione, contestandone la rilevata inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado limitatamente alla rideterminazione della pena da irrogare, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di furto aggravato. Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in modo del tutto congruo (cfr. pp 3 e 4 della sentenza). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di procedere ad una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in merito al riconoscimento della recidiva e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e la mancanza di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti sia in relazione al riconoscimento della recidiva (ove si è fatto riferimento, oltre che ai precedenti dell'imputato, anche alle modalità del fatto, indicative di una personalità allarmante, trattandosi di 3 furti commessi in rapida sequenza) sia (seppur in modo implicito) in ordine al bilanciamento tra le circostanze di segno contrario, con l'evidenziazione della "generosità" del riconoscimento delle generiche e del giudizio di equivalenza effettuato in primo grado, nonostante la gravità delle condotte, dei danni cagionati, della capacità criminale dimostrata e dei precedenti penali (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d