CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19013/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non supera la soglia di ammissibilità in quanto (a) il primo motivo, che contesta la conferma della responsabilità, non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove raccolte esclusa dalla competenza del giudice di legittimità; contrariamente a quanto dedotto la motivazione contestata offre una persuasiva e razionale valutazione in ordine alla attribuzione ai ricorrenti della condotta contestata fondata sulla analitica valutazione della credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa (pagg. 8-10 della sentenza impugnata); (b) anche il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto contesta genericamente il trattamento sanzionatorio, mentre la sentenza impugnata, sul punto, ha offerto una persuasiva motivazione, rilevando che le modalità di realizzazione della condotta (non occasionale e pianificata) e l'entità dell'offesa escludevano ostavano ad un bilanciamento più favorevole, e che non poteva essere ulteriormente contenuto l'aumento per la continuazione (pag.12 della sentenza impugnata). La motivazione della sentenza impugnata si sottrae, pertanto, ad ogni censura in questa sede. Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non supera la soglia di inammissibilità in quanto contesta in modo reiterato il percorso motivazionale emergente dal compendio integrato delle due sentenze conformi di merito senza indicare vizi logici manifesti e decisivi dello stesso, di fatto instando per una non consentita rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove ed, in particolare, della attendibilità delle dichiarazioni di Bidoli; contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello offriva una motivazione persuasiva e razionale sia in ordine alla responsabilità del ricorrente, che in relazione alla legittimità della qualificazione giuridica assegnata da condotta (pagg. 9-11 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19