CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 1967
Cassazione n. 10686/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/06/1967 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/07/1993 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/03/1995 avverso la sentenza del 29/10/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore, avv. che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, il 11 settembre 2017, nei confronti di Leopoldo e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno mesi otto di reclusione ciascuno, in relazione ai reati di cui agli artt. 582, 110, 585, comma 2, n. 2 cod. pen. (capo a) e artt. 110, 81, comma 2, 61 n. 2, 614 cod. pen. (capo b), oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.2.Avverso l'indicata sentenza gli imputati propongono separati e tempestivi ricorsi, per il tramite del difensore, denunciando i vizi, di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Leopoldo e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'Avv. V. Vitiello, con separati atti di impugnazione, denunciano quattro vizi, comuni ad entrambe le posizioni. 2.1.1. Con il primo motivo si deduce violazione di norme processuali stabilite a pena dì nullità, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 552, comma 4, 116 cod. proc. pen. Nel fascicolo del pubblico ministero non era contenuto il supporto informatico cui faceva riferimento il verbale di ricognizione su immagini di video sorveglianza, effettuata dalla polizia giudìziaria in data 6 ottobre 2015, atto acquisito senza il descritto supporto, all'udienza del 30 gennaio 2017. Si tratterebbe, secondo la ricostruzione dei ricorrenti, di supporto con relative immagini acquisito solo all'esito dell'esame dei testi della pubblica accusa, svolto all'udienza del 5 giugno 2017. La Corte territoriale, a fronte di espresso motivo sul punto, non avrebbe adeguatamente motivato, a parere dei ricorrenti, circa la mancata conoscibilità, fin dall'origine, del contenuto del supporto informatico, che non avrebbe consentito alla difesa di condurre, efficacemente e in modo completo, il controesame dei testi di accusa, con pregiudizio del diritto di difesa dell'imputato a conoscere gli atti processuali sui quali i testimoni erano stati chiamati a riferire. 2.1.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, in relazione alla condanna relativa al reato di cui al capo a). La Corte territoriale assume che le dichiarazioni della persona offesa — secondo i ricorrenti animate da risentimento e rancore tra le parti — sarebbero riscontrate da altri testi, mentre non sarebbero indicate le circostanze di fatto da questi narrate a conferma del racconto della persona offesa dal reato e le argomentazioni a sostegno ditale convincimento. 2.1.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dì legge processuale penale, nonché vizio di motivazione, in relazione agli artt.111 Cost., 6, 13 CEDU, 125 e 546 cod. proc. pen. con riferimento al diniego della circostanza attenuante della provocazione. Non sarebbero indicate le ragioni, da parte della Corte territoriale, circa l'indicata sproporzione tra la reazione degli imputati e le condotta pregressa riferibile alla persona offesa. Né sono indicate le ragioni della sproporzione rispetto al movente, costituito dai contrasti tra Leopoldo di Cataldi e la persona offesa, avvenuti il giorno prima del fatto, degenerati nello scontro fisico tra questi. 2.1.4.Con il quarto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale penale, nonché vizio di motivazione, in relazione agli artt.111 Cost. , 6, 13 CEDU, 125 e 546 cod. proc. pen. con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'irrogazione del minimo della pena. Vi sarebbe errore nella motivazione, non avendo la Corte territoriale valutato gli elementi indicati nell'atto di gravame. Inoltre, la Corte d'appello non indicherebbe i criteri di cui agli artt. 133 e 132 cod. pen. per la determinazione della pena non al minimo edittale. 3. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, denuncia vizio di motivazione, deducendo che la Corte territoriale farebbe discendere la conferma della condanna, dall'esame delle immagini operata dai militari operanti, i quali lo avevano riconosciuto con l'ausilio della videoregistrazione, acquisita lo stesso giorno dei fatti, come riferito dai testi di polizia giudiziaria esaminati al dibattimento. Si osserva, invece, che le immagini cui si riferiscono i testi, in realtà, come emerge dalla visione del CD acquisito, ritrarrebbero il presunto imputato di spalle e non al volto, nel fotogramma n. 19.10.51, mentre in quello n. 19.10.33 la persona è stata ripresa solo alle gambe. Peraltro, si sottolinea che nel verbale di ricognizione si rende conto che la persona, indicata come autore del reato; è [OSCURATO:PERSONA]. 4.La difesa (Avv. V. Vitiello), ha fatto pervenire richiesta di trattazione orale, accordata. All'esito della discussione orale, le parti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono manifestamente infondati o, comunque, devolvono censure non consentite in sede di legittimità. LI ricorsi proposti da Leopoldo e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. L'eccezione formulata è generica con riferimento alla mancata indicazione dell'interesse alla deduzione svolta. Dalla stessa prospettazione dei ricorrenti, risulta che il supporto con relative immagini, di cui si discute, è stato senz'altro acquisito al fascicolo per il dibattimento, all'esito dell'esame dei testi della pubblica accusa, svolto all'udienza del 5 giugno 2017. Rispetto al dedotto ritardo in ordine alla conoscibilità del medesimo, tuttavia, la difesa prospetta una censura che si appalesa generica. E' noto, invero, che secondo l'indirizzo di questa Corte di legittimità nella sua composizione più autorevole, dal quale non vi è ragione di discostarsi, va illustrato, specificamente, l'interesse ad impugnare. Questo deve presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità. Il che si verifica quando, con l'impugnazione, si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato (Sez. U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv. 202018; Sez. U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, Rv. 239976). Orbene, corretta appare la motivazione della Corte territoriale, a fronte di espresso motivo di gravame sul punto, nella parte in cui evidenzia che, comunque, il cd contenente le immagini registrate attraverso il sistema di videosorveglianza, oggetto di verbale di ricognizione, risulta acquisito già nelle immediatezze, come da verbale della polizia giudiziaria, ancorché allegato al fascicolo per il dibattimento soltanto nel corso dell'istruttoria dibattimentale, all'esito dell'esame dei testimoni dell'accusa. Peraltro, di detto supporto, in quanto documento, si dava atto già nel verbale di ricognizione della polizia giudiziaria e, dunque, ben avrebbe potuto costituire oggetto di istanza di rilascio copie, onde verificarne il contenuto, della cui richiesta, in definitiva, non si fa menzione nel ricorso (nel senso che ove la difesa deduca la nullità di ordine generale a regime intermedio, per non aver ottenuto l'accesso ai supporti magnetici o informatici contenenti le registrazioni di conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive, utilizzate per l'emissione di una misura cautelare personale, è gravata dal duplice onere di provare sia la tempestiva richiesta rivolta al pubblico ministero, esplicitamente finalizzata all'utilizzo dei supporti in vista del giudizio di riesame, sia l'omesso o il ritardato rilascio della documentazione richiesta: Sez. 2, n. 51935 del 28/09/2018, Pannofino, Rv. 275065). Del resto, questa Corte di legittimità ha, in modo costante, affermato, a fini cautelari, il condivisibile principio secondo il quale, i supporti informatici contenenti videoriprese, non devono essere necessariamente trasmessi dal pubblico ministero al Tribunale del riesame quando gli esiti delle stesse siano riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria, (Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019, Lizzio, Rv. 276444; Sez. 1, n. 33819 del 20/06/2014, Iacobazzi, Rv. 261092 Sez. 1, n. 34651 del 27/05/2013, Ficorri, Rv. 257440). Tanto, a conferma che le risultanze delle videoriprese, possano essere riportate nell'atto di polizia giudiziaria che le descrive e, dunque, possano costituire oggetto di specifico esame dibattimentale, come avvenuto nel caso di specie. 1.2.11 secondo motivo è inammissibile. 4 'q/2 Si censura, infatti, con riferimento al capo a) la valutazione di attendibilità operata, in sede di merito, rispetto alle dichiarazioni della persona offesa. Sul punto, questa Corte ha avuto modo di affermare che l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, non riscontrate nel caso al vaglio (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano, dunque, quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e parti lese, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. E' noto che «ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta» (tra le altre, Sez. 1, n. 4780 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454; Sez. 5, n. 12588 del 13/02/2004, Fazio, Rv. 228020). La Corte territoriale, sul punto, rende motivazione del tutto in linea con l'orientamento sopra riportato cui il Collegio aderisce, nella parte in cui evidenzia che, rispetto ai contrasti insorti tra la persona offesa e [OSCURATO:PERSONA], il giorno precedente all'aggressione, è da reputare non adeguata l'azione messa a segno dai ricorrenti. La condotta, infatti (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata) è rappresentata dall'irruzione in casa della parte lesa, senza il consenso di questa, ove veniva inseguita sino al terzo piano dai ricorrenti e colpita a bastonate, ripetutamente, in diverse parti del corpo, mentre uno degli imputati la teneva ferma, tanto da riportare le lesioni personali accertate attraverso il referto medico acquisito. Tale valutazione della sproporzione si ricava, dunque, dalla lettura della complessiva motivazione, non manifestamente illogica, offerta dai giudici di secondo grado. 1.4.11 quarto motivo è inammissibile. Si denuncia un vizio che sfugge al sindacato di legittimità, in quanto investe il potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. La Corte territoriale, infatti, con un ragionamento che non risulta frutto di mero arbitrio né illogico, ha fondato il giudizio sull'entità della pena e sulla misura della stessa, alla luce del diniego delle circostanze attenuanti generiche, su un ragionamento sufficientemente articolato in quanto opera espresso richiamo alla personalità degli imputati e alla loro inclinazione alla commissione di reati, come emergente dai precedenti penali, richiamando quanto all'entità della pena irrogata, la congruità di quella irrogata dal primo giudice. Sul punto, si richiama l'indirizzo di questa Corte, secondo il quale (tra le altre, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826), in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche, la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità. Infine, si osserva che l'entità della pena confermata dalla Corte territoriale non si discosta, in modo consistente, dalla media tenuto conto di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). 2.11 ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La censura investe il contenuto della prova documentale acquisita, nonché il contenuto della prova testimoniale resa dai testimoni di polizia giudiziaria, quanto alle risultanze della visione del cd agli atti, assumendo anche l'esistenza di una discrasia rispetto alla persona riconosciuta come autore del reato ([OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente). Detta critica non è consentita in sede di legittimità in quanto pretende la (ri) lettura di fonti di prova, già 6 ,---Z7\i vagliate adeguatamente dai giudici di merito, con motivazione non manifestamente illogica e completa. Invero, l'esito del giudizio di responsabilità non può essere invalidato da prospettazioni alternative, che si risolvano in una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148). Peraltro, si sottolinea che si tratta di censura integralmente riproduttiva di quella devoluta con il gravame, cui la Corte territoriale ha risposto (cfr. pag. 3) con ragionamento completo ed immune da vizi di ogni tipo. Sicché anche sotto tale profilo il vizio devoluto è inammissibile (tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 3. Segue la condanna di ciascun ricorrente, al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13 giugno 2000) al versamento della somma, che si ritiene di determinare equitativamente, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ri