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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29881/2026

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o a ANDRIA il 02/05/1953 avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che BERARDINO Sabino - imputato del reato di furto di energia elettrica commesso con violenza su cose destinate a pubblico servizio - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 25/06/2025, con cui la Corte d'Appello di Bari - decidendo quale giudice del rinvio, dopo l'annullamento della decisione con cui la Corte territoriale aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela, senza peraltro considerare la contestazione in fatto anche dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. - ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Trani; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione anche per travisamento della prova, nonché violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; ritenuto che il primo ordine di censure sia reiterativo di doglianze già esaminate e puntualmente disattese dal primo giudice, che ha compiutamente ricostruito i fatti e gli elementi a carico del BERARDINO, escludendo qualsiasi incertezza o travisamento in ordine all'individuazione dell'appartamento a suo tempo condotto in locazione dal ricorrente, che aveva continuato a beneficiare dell'energia elettrica nonostante il distacco del contatore; rilevato in particolare che la difesa evita di confrontarsi con quanto affermato in sentenza circa l'assoluta irrilevanza dei due numeri civici emersi nel corso delle deposizioni, dal momento che quei due numeri identificavano i diversi accessi al residence di cui faceva parte l'appartamento condotto in locazione dal BERARDINO; ritenuto che ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza si debba pervenire anche quanto alla residua censura, dal momento che il calcolo della prescrizione prospettato in ricorso non tiene conto delle aggravanti speciali di cui all'art. 625 nn. 2 e 7, né della recidiva reiterata (cfr. sul punto Sez. 5, n. 34237 del 26/09/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288748 - 01, secondo cui «ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, quando concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale, per quella ritenuta meno grave, se costituita dalla recidiva (nella specie, recidiva reiterata specifica), deve aversi riguardo all'aumento di pena massimo consentito a norma dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., pari ad un terzo, anche se non sia stato in concreto applicato alcun aumento»; ritenuto che, tenendo conto delle predette aggravanti, il calcolo relativo al termine prescrizionale - prospettato dalla difesa come decorso prima della sentenza di appello - risulta del tutto erroneo;ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delletmmende P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a ANDRIA il 02/05/1953 avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che BERARDINO Sabino - imputato del reato di furto di energia elettrica commesso con violenza su cose destinate a pubblico servizio - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 25/06/2025, con cui la Corte d'Appello di Bari - decidendo quale giudice del rinvio, dopo l'annullamento della decisione con cui la Corte territoriale aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela, senza peraltro considerare la contestazione in fatto anche dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. - ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Trani; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione anche per travisamento della prova, nonché violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; ritenuto che il primo ordine di censure sia reiterativo di doglianze già esaminate e puntualmente disattese dal primo giudice, che ha compiutamente ricostruito i fatti e gli elementi a carico del BERARDINO, escludendo qualsiasi incertezza o travisamento in ordine all'individuazione dell'appartamento a suo tempo condotto in locazione dal ricorrente, che aveva continuato a beneficiare dell'energia elettrica nonostante il distacco del contatore; rilevato in particolare che la difesa evita di confrontarsi con quanto affermato in sentenza circa l'assoluta irrilevanza dei due numeri civici emersi nel corso delle deposizioni, dal momento che quei due numeri identificavano i diversi accessi al residence di cui faceva parte l'appartamento condotto in locazione dal BERARDINO; ritenuto che ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza si debba pervenire anche quanto alla residua censura, dal momento che il calcolo della prescrizione prospettato in ricorso non tiene conto delle aggravanti speciali di cui all'art. 625 nn. 2 e 7, né della recidiva reiterata (cfr. sul punto Sez. 5, n. 34237 del 26/09/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288748 - 01, secondo cui «ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, quando concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale, per quella ritenuta meno grave, se costituita dalla recidiva (nella specie, recidiva reiterata specifica), deve aversi riguardo all'aumento di pena massimo consentito a norma dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., pari ad un terzo, anche se non sia stato in concreto applicato alcun aumento»; ritenuto che, tenendo conto delle predette aggravanti, il calcolo relativo al termine prescrizionale - prospettato dalla difesa come decorso prima della sentenza di appello - risulta del tutto erroneo;ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delletmmende P.Q.M
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