CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2025
Cassazione n. 16823/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINA7 de9 .0te-0) sul ricorso. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 del GIP TRIBUNALE di TRIESTEA/Oldato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso ha ad oggetto la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Trieste nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 12, commi 1 e 3 lett. a) d. Igs. n. 286 del 1998, nella misura di mesi undici di reclusione ed euro 45.000 di multa, nella parte in cui non sarebbe stata data esauriente motivazione circa le ragioni per le quali non si è giunti a pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). Rilevato, altresì, che il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e ha escluso, motivatamente, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente (p. 2 della sentenza, ove si richiamano l'annotazione di polizia giudiziaria del 16 agosto2021, le dichiarazioni di .clzpe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nonché ha reso conto delle modalità di calcolo della pena finale sulla quale operare la riduzione per il rito speciale. Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il