CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19980/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26700/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 8 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lostudio del l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 102 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, n. 1055 /201 6 , depositatail 1 2 ottobre 2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Oggetto:intermediazione finanziaria Corte di appello di L’Aquila, depositata il 12 ottobre 2016, che, in accoglimento dell’appello della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (e in reiezione del suo appello incidentale), ha respinto le su e domandeper la declaratoria di nullità del contratto di negoziazione e di acquisto di titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica argentina per difetto del requisito formale o, in subordine, dinullità dell’acquisto per violazione di norme imperative e impossibilità dell’oggetto o di annullamento o risoluzione per inadempimento dell’acquisto medesimo e per la condanna della banca alla restituzione della sommaimpiegata nell’operazione; - la Corte ha riferito che il Tribunale aveva dichiarato la nullità del contratto per la negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta di ordini concernenti valori mobiliari, concluso il 19 gennaio 1994, nonché dell’ordine di acquisto dei predetti titoli obbligazionari del 9 novembre 1999, condannando la banca alla restituzione in favore dell’attore dellasomma di euro 213.467,19 (pari alla differenza tra il capitale investito e le cedole realizzate), oltre interessi; - ha, quindi, accolto il gravame della banca evidenziando, in particolare, che non sussistevano le invocate cause di nullità e che la l’investitore era stato informato della eccessiva rischiosità e dell’inadeguatezza dell’operazione; -il ricorso è affidato a sei motivi ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., nelle more succeduta, a seguito di fusione per incorporazione, alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; - ciascuna delle parti deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: -con la memoria depositata il ricorrente ha rinunciato al primo motivo di ricorso, con cui aveva denunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.,la violazione degli artt. 23, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 1181, 1328, 1329, 2725 e 2729, secondo comma, c.c., 36, d.lgs. 2005, n. 206, e 345 c.p.c., per aver la sentenza impugnata dichiarato valido il contratto di negoziazione, benché il relativo documento contrattuale prodotto in giudizio fosse privo della sottoscrizione della banca intermediaria; -la riferita rinuncia assolve questa Corte dall’esame della doglianza; - con il secondo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 30, Reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522, e 36, delibera Consob 25 febbraio 1998, n. 11254, per aver la sentenza impugnata omesso di esaminare la prospettata nullità dell’operazione per mancato rispetto delle disposizioni di cui al sopravvenuto d.lgs. n. 58 del 1998; -evidenzia, in particolare, che sia la questione relativa alla contestata sussistenza del requisito formale, sia quella relativa al rispetto dei diritti dell’investitore introdotti dal d.lgs. n. 58 del 1998, non sarebbero stati valutati sulla base di tale normativa, applicabile quale jus superveniens ai rapporti in corso; -il motivo è inammissibile; -infatti, sia la questione della nullità del contratto di negoziazione per difetto del requisito formale, sia quella della validità dell’operazione di investimento sono state esaminate nella sentenza alla luce (anche) della normativa introdotto dal d.lgs. n. 58 del 1998, per cui risulta evidente che la doglianza muova da una erronea interpretazione della decisione impugnata, non cogliendone, pertanto, la ratio decidendi; -con il terzo motivo il ricorrente si duole, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., della violazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c., 6, secondo comma, lett. b), d.lgs. 17 aprile 2003, n. 5, 2702 c.c., e 72 e 73, disp. att., c.p.c., in relazione alla omessa rilevazione del giudicato interno formatosi sulla revoca implicita del consenso prestato alla conclusione del contratto di negoziazione; -con la medesima censura lamenta l’erroneità della sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto tardiva l’allegazione della nullità del contratto di negoziazione per mancata adeguamento alla sopravvenuta normativa di cui al d.lgs. n. 58 del 1998; - quanto al primo profilo, si osserva che l’accertamento compiuto dal Tribunale in ordine alla revoca del consenso prestato dal ricorrente non è idoneo ad acquisire l’ effetto preclusivo del giudicato interno , in quanto a tale accertamento non consegue il verificarsi di un determinato effetto giuridico, che, invece, è fatto discendere dalla circostanzache la rilevata revoca del consenso è intervenuta prima del perfezionamento dell’accordo negoziale; -tale statuizione risulta essere stata oggetto di gravame da parte della banca, la quale, dunque, ha contestato la sussistenza degli elementi posti dal Tribunale a fondamento della ritenuta nullità del contratto di negoziazione per difetto della forma scritta; -quanto al secondo profilo, si evidenzia che la Corte di appello, dopo aver ritenuta tardiva l’allegazione relativa alla nullità del contratto di negoziazione per mancato adeguamento alla sopravvenuta normativa, ha ritenuto che, in ogni caso, la (nuova) domanda proposta non era accoglibile, attesa l’inidoneità del fatto dedotto a costituire causa di nullità del contratto; - la presenza di due dist inte rationes decidendi , ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, determina l’insorgenza in capo al ricorrente dell’onere ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione(cfr. Cass., ord., 1 4 agosto 2020, n. 17182; Cass. 18 aprile 2019, n. 10815); - pertanto, l’esistenza di una ratio decidendi non aggredita osta alla possibilità di esaminare la questione prospettata; - con il quarto motivo il ricorrente critica la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., nella parte in cui ha omesso di considerare che sulla statuizione del giudice di primo grado di nullità dell’ordine di acquisto si era formato il giudicato interno; -il motivo è inammissibile; - infatti, dall’esame degli atti e, in particolare, dell ’appello interposto dalla banca si evince che la stessa ha aggredito la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva dichiarato la nullità anche dell’ordine di acquisto, per cui deve escludersi che sul punto si sia formato il giudicato invocato dalricorrente; - con il quinto motivo quest’ultimo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 23, sesto comma, d.lgs. n. 58 del 1998, 28, secondo comma, e 29, Reg. Consob n. 11522del 1998, 112 e 345 c.p.c. e 1453, 1455, 2725, 2727 e 2729 c.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la segnalazione di inadeguatezza dell’operazione effettuata dalla banca fosse idonea a dimostrare l’assolvimento da parte di quest’ultimo degli obblighi informativi sulla stessa gravanti, benché non corredata da specifici motivi; -il motivo è in fondato ; - la Corte di appello ha accertato che la banca aveva informato l’investitore della eccessiva rischiosità e inadeguatezza dell’operazione, ma che, ci o nonostante , quest’ultimo aveva insistito nell’ordine con dichiarazione scritta con cui si dava atto dell’informazione ricevuta e delle ragioni poste dall’intermediario a sostegno della sua valutazione; -ha, conseguentemente, ritenuto che tale segnalazione, benché priva dall’indicazione scritta dei motivi per i quali la banca aveva valutato l’operazione non adeguata,fosse idonea a dimostrare l’adempimento dell’obbligo informativo in esame; -ciò posto, si osserva che, ai sensi dell’art. 29, Reg. Consob n. 11522 del 1998, g li intermediari, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione nonadeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni percui non è opportuno procedere alla sua esecuzione; - qualora, ricevute le informazioni intese ad evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione, l'investitore intenda insistere per la sua esecuzione e l'autorizzi perciò in forma espressa, la dichiarazione che egli renda al riguardo in forma scritta è fonte diuna presunzione che l'intermediario abbia assolto il dovere di informazione specificatamente gravante su di sé in relazione alle operazion i inadeguate(cfr. Cass., ord., 27 o ttobre 2020, n. 23570 ; Cass., ord., 22 ottobre 2020, n. 23131; Cass., ord., 24 aprile 2018, n. 10111); - la presunzione che in tal modo si determina non vale, tuttavia, a sollevare l'intermediario dall'onere diprovare di aver assolto il dovere di informazione ove l'investitore alleghi che talune informazioni, in grado di orientarne diversamente le scelte e di farlo desistere dall'intraprendere l'operazione rivelatasi pregiudizievole se ne fosse stato a conoscenza, gli siano state taciute, ricadendo in tal caso sull'intermediario l'onere di provare chele informazioni asseritamente taciute sono state invece rese o chesono altrimenti irrilevanti; - orbene, a fronte dell ’accertamento della avvenuta esecuzione dell’operazione da parte dell’intermediario a seguito di ordine scritto dell’investitore, quest’ultimo omette di indicare se e, eventualmente, in quale luogo ha allegato specifiche informazioni incidenti sulla valutazione di adeguatezza dell'operazione che l'intermediario gli avrebbe taciuto, per cui la presunzione di assolvimento dell’obbligo informativo in esame ritenuta dalla Corte di appellonon risulta essere vinta; - con l’ultimo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, delibera Consob 30 settembre 1997, n. 10943, e 29, Reg. Consob n. 11522 del 1998, in relazione alla reiezione del motivo di appello incidentale vertente sulla data di decorrenza degli interessi riconosciuti dalla sentenza di primo grado sul capitale liquidato; - il m otivo è inammissibile , in quanto la reiezione della domanda restitutoria avanzata dal ricorrente determina la carenza di interesse in ordine alla questione prospettata; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuna parte controricorrente, in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di