CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 luglio 2021
Cassazione n. 19645/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Ancona con sentenza resa in data 15 febbraio 2021 confermava la sentenza del Tribunale di Pesaro del 7 maggio 2019 che condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ciascuno alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all'alt 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000 perché, il primo in qualità di rappresentante legale e l'altro di socio accomandatario della "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]", omettevano di versare l'imposta dovuta per tre annualità consecutive e per elevati importi (201.459,70 dovuti nel 2013; 353.800,00 dovuti nel 2014 e 129.717,76 dovuti nel 2015), effettuando la compensazione di debiti verso l'erario con crediti inesistenti. Applicava altresì le pene accessorie ritenute opportune e disponeva la confisca dei beni mobili o immobili ovvero di somme nella disponibilità degli imputati fino alla concorrenza della somma complessiva di 665.881,46 euro; fatti commessi in Pesaro-Gradara il 19 dicembre 2013, il 19 dicembre 2014 ed il 30 settembre 2015. 2. Avverso la decisione proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati con lo stesso atto, per il tramite del medesimo difensore di fiducia, sollevando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione e l'errata applicazione di legge ed il connesso vizio motivazionale in relazione alla sussistenza della prova dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art 10-quater del D.Igs. 74/2000. In particolare, si evidenzia l'inesperienza dei coimputati in materia fiscale, i quali avevano delegato la tenuta della contabilità interna all'ex-dipendente [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva predisposto i conteggi e i documenti che poi confluivano nelle dichiarazioni inviate dalla società a CAF e CNA. Pertanto difetterebbe la prova del dolo generico previsto dalla norma, elemento soggettivo incompatibile con la assoluta inconsapevolezza e la totale estraneità degli imputati dalle condotte illecite loro contestate, che si evincerebbe inoltre dal fatto che l'affidamento riposto nella gestione contabile delegata all'Angelini era stato reiterato per tre anni consecutivi di imposta. Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di violazione di legge ed il connesso vizio motivazionale in ordine agli artt. 12-bis d.lgs. 74/2000 e 42 della legge fallimentare. Nello specifico i ricorrenti censurano l'erroneo impiego dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al rapporto tra la misura della confisca per equivalente e la dichiarazione di fallimento. Invero, il vincolo di indisponibilità imposto sul patrimonio del fallito alla data di dichiarazione di fallimento ne determina l'apprensione in capo al curatore fallimentare, quale terzo estraneo al reato, e assoggetta i beni al principio della par condicio creditorum, per cui l'operatività della misura ablatoria reale resterebbe preclusa, in un'ottica di tutela dei creditori dal pregiudizio conseguente alla deminutio patrimonii. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità dei ricorsi per la loro tardività. Infatti i giudici della Corte di appello di Ancona nell'emettere la sentenza di conferma della condanna in data 15 febbraio 2021, avevano indicato il termine di novanta giorni per la redazione della motivazione ex art. 544, comma 3 cod. proc. pen. Pertanto in forza del disposto di cui all'art. 585, comma 2, lett. c) il termine per impugnare, di giorni 45, valevole anche per gli imputati, liberi assenti nel giudizio di secondo grado, risulta spirato in data 30 giugno 2021 (mercoledì), mentre il ricorso per Cassazione risulta depositato in data 1 luglio 2021. Pertanto i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci