CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 20527/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26919-2022proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l’amministratore e l egale rappresentante “pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]ANGELO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente del consiglio d’amministrazione e l egale r appresentante “ pro tempore ” , domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’ A vvocato Angelo SCHITTULLI; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Rinuncia al ricorso -Estinzione del giudizio di legittimità R.G.N.26919/2022 Cron. Rep. Ud.28/02/2024 Adunanza camerale nonché contro [OSCURATO:PERSONA],domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentat o e difes o dall’[OSCURATO:PERSONA] CALABRESE; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 966 /20 2 2 d ella Corte d’appello di B ari , depositata il 14/06/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI ; rilevato: - che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 966/22, del 14 giugno 2022, della Corte d’appello di Bari, la quale ha dichiarato inammissibile il gravame esperito dalla stessa, in via di principalità, avverso la sentenza n. 4376/19, del 21 novembre 2019, del Tribunale di Bari, esito al quale è pervenuta sul presupposto che l’opposizione esecutiva – dalla stessa società proposta avverso il decreto di trasferimento, condizionato all’esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dell’immobile denominato “[OSCURATO:PERSONA]” – fosse stata qualificata, dal giudice adito in prime cure, come opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., donde l’inappellabilità della decisione dal medesimo assunta; - che il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt.615, 617, 602, 603 e 604 cod. proc. civ. e dell’art. 474 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2829 cod. civ., oltre a violazione degli artt. 116, 132, comma 2, n. 4), e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 111 Cost.; -che il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt.474, 60, 65 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 2051 cod. civ.; -che il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli art. 325, 327 e 343 cod. proc. civ.; - che h a nno resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Conversano, nonchéil Campobasso; -che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - che l a Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Conversano ha presentato memoria, limitandosi a ribadire le conclusioni già prese; -che, in pari data, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia alla presente impugnazione; - che i l Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato: -che la rinuncia presenti i requisiti richiesti dagli art t. 390 e 391 cod. proc. civ; - che l’avvenuta rinuncia – in difetto di accettazione dell e controricorrenti – se comporta l’estinzione del presente giudizio di legittimità, non esime, però, questa Corte dal provvedere sulle spese dello stesso (art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.); - che esse vanno poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo, non sussistendo ragioni per disporne la compensazione tra le parti e, in ogni caso, in applicazione della regola generale per la quale le spese sono a carico della parte che rinuncia al processo cui ha dato corso con la sua iniziativa , ove non intervengano accordi con la controparte;p.q. m . la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità, condannando la società [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere, a ciascuno dei controricorrenti, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate per ognuno in € 1.600,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza came