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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 27948/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 10 settembre 2024 la Corte di appello di Palermo confermava la precedente sentenza del 1 giugno 2022 con cui il G.I.P. del Tribunale di Marsala aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta articolando due motivi di impugnazione il primo dei quali relativo alla deduzione del vizio di motivazione e di erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato contestato; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'invocato art. 131-bis cod. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto sussistente il dolo necessario all'integrazione del reato contestato dando rilievo alla chiarezza contenutistica della norma contenente il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza, tale da escludere eventuali errori di interpretazione da parte del prevenuto; che anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte palermitana ha correttamente escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. dando rilievo alla considerevole durata della indebita percezione del reddito di cittadinanza ed alla conseguente impossibilità di ritenere particolarmente tenue l'offesa arrecata con la condotta contestata; che il ricorso devt perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 10 settembre 2024 la Corte di appello di Palermo confermava la precedente sentenza del 1 giugno 2022 con cui il G.I.P. del Tribunale di Marsala aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta articolando due motivi di impugnazione il primo dei quali relativo alla deduzione del vizio di motivazione e di erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato contestato; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'invocato art. 131-bis cod. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto sussistente il dolo necessario all'integrazione del reato contestato dando rilievo alla chiarezza contenutistica della norma contenente il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza, tale da escludere eventuali errori di interpretazione da parte del prevenuto; che anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte palermitana ha correttamente escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. dando rilievo alla considerevole durata della indebita percezione del reddito di cittadinanza ed alla conseguente impossibilità di ritenere particolarmente tenue l'offesa arrecata con la condotta contestata; che il ricorso devt perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estenso
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