CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02008/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2436-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 10/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1090/2020 il Giudice di Pace di Avellino rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il verbale di contestazione di violazione alle norme del codice della strada, per eccesso di velocità misurato con apparecchio di rilevamento a distanza. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Avellino dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta dai predetti Bellaroba e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Avellino, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Il Relatore ha proposto l’inammissibilità del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono che il giudice di appello abbia ravvisato l’inammissibilità dell’impugnazione, senza prima sentire le parti sull’opzione decisoria prescelta e comunque in violazione del modello procedimentale, avendo il giudice del gravame dichiarato inammissibile l’appello dopo l’inizio della trattazione della causa. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano l’erronea qualificazione del provvedimento impugnato come ordinanza, avendo comunque il Tribunale esaminato nel merito le censure proposte con l’atto di appello. Con il terzo motivo, infine, i ricorrenti contestano l’erronea declaratoria di inammissibilità del gravame per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento. La prima censura è parzialmente fondata. Il Tribunale ha pronunciato ordinanza di inammissibilità del gravame, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., oltre la prima udienza ex art. 350 c.p.c., discostandosi, in tal modo, dal modello procedimentale delineato dalla legge. Va, sul punto, ribadito il principio per cui “L'inosservanza da parte del giudice di appello della specifica previsione contenuta nell'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., la quale gli consente di dichiarare inammissibile l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c. deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta” (Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 15786 del 07/06/2021 , Rv. 661811; cfr. anche, negli stessi termini, Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12887 del 26/06/2020 , Rv. 658020; Cass. Sez. L , Sentenza n. 10409 del 01/06/2020, Rv. 657870; Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 20758 del 0 4/09/2017 , Rv. 645477; Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 14696del 19/07/2016 , Rv. 641445). Nè è possibile valorizzare il fatto che il Tribunale ha, comunque, esaminato i motivi di appello, da un lato in quanto il loro scrutinio è stato condotto al limitato fine di motivare la ravvisata inammissibilità del gravame, e dall’altro lato in quanto la statuizione finale a ssunta dal giudice di merito ha influito sul dispositivo perché non è stata di rigetto, ma – appunto – di inammissibilità, proprio ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. (cfr. pagina finale del provvedimento impugnato). In proposito, va osservato che il principio, affermato da questa Corte, per cui è inammissibile per, carenza di interesse, il ricorso per cassazione con cui si denunci esclusivamente l’avvenuto rilievo, da parte del giudice di appello e nella motivazione del provvedimento conclusivo del giudizio di seconda istanza, dell’inammissibilità del gravame per difetto di specificità, vale soltanto nei casi in cui tale rilievo sia avvenuto ad abundantiam e costituisca, quindi, un obiter dictum che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui ratio sia, in realtà, l’inf ondatezza nel merito del gravame stesso (cfr. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 30354 del 18/12/2017, Rv. 647172 e Cass. conf. Cass. Sez.1, Ordinanza n. 22782 del 25/09/2018). Ove invece – come nel caso di specie– il giudice di appello statuisca l’inammissibilità dell’impugnazione, per violazione dell’art. 348 bis c.p.c., è evidente che il rilievo dell’inammissibilità ha spiegato effetto sul dispositivo, e dunque esso integra la ratiodella decisione. L’accoglimento, nei termini indicati, del primo motivo implica l’assorbimento degli altri. La decisione impugnata va dunque cassata, nei limiti della censura accolta, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Avellino, in differente composizione. PQM la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la decisione impugnata, relativamente alla censura accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Avellino, in diversa