CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 06364/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 5 . Po_.) j3 pop-Le d2412_ c...coac W 1-o ingx fle _x d4 xi ce-o-o [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 7 marzo 2023 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha respinto il reclamo - in tema di liberazione anticipata - introdotto da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione si evidenzia che: a) il periodo in esame è composto da due semestri (dal 6 febbraio 2015 al 6 febbraio 2016); b) la esistenza di un procedimento in corso anche per fatti posteriori l'inizio della detenzione è indicativa della mancata adesione alli opera di risocializzazione. 1.2 Secondo il Tribunale nel procedimento in corso è contestata la condotta partecipativa ad associazione mafiosa sino alla 'primavera del 2015', una detenzione illegale di armi del dicembre 2014 (antecedente l'arresto); una ulteriore detenzione di armi accertata nel maggio del 2016 (posteriore all'arresto) e una ricettazione anch'essa del maggio 2016. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Il ricorrente deduce, in sostanza, una erronea percezione dei dati relativi ai procedimenti in corso ed evidenzia che in riferimento al periodo posteriore al febbraio del 2016 la domanda è stata accolta, il che dimostra l'avvenuta adesione al percorso rieducativo. 2.2 Si rappresenta, in particolare, che: la contestazione, in uno dei procedimenti pendenti, del reato associativo è formulata con riferimento, quanto al limite temporale, alla primavera del 2015 e la decisione di condanna è stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione; la contestazione relativa alla detenzione illegale dell'arma individua la data del dicembre 2014; vi è un ulteriore procedimento per reato di associazione commesso nell'anno 2012;la contestazione della ulteriore detenzione di arma (del maggio 2016) non è contestata al Marcianò ma a diverso imputato; per il delitto di ricettazione Marcianò è stato assolto in primo grado. Dunque, anche sulla base della documentazione allegata al ricorso, si evidenzia che la decisione oltre ad essere negativamente influenzata da una erronea ricostruzione delle pendenze attuali, finisce con il ritenere ostativa la mera 'data della contestazione' della condotta partecipativa senza verificare se la privazione di libertà (avvenuta nel febbraio del 2015) abbia determinato la interruzione della condotta e l'adesione al percorso rieducativo. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La allegazione difensiva consente di affermare che il giudizio del Tribunale di Sorveglianza non ha tenuto conto della assoluzione del Marcianò dal delitto di ricettazione, lì dove non si rinviene conferma della contestazione della detenzione di una ulteriore arma (peraltro in costanza di detenzione, il che appare improbabile) rispetto a quella del 2014, del tutto ininfluente sulle valutazioni in tema di liberazione anticipata. Dunque l'unico profilo che appare bisognoso di approfondimento è quello relativo alla contestazione della condotta partecipativa, che, per come operata, andrebbe a 'coprire' (sia pure in maniera molto limitata) anche il periodo immediatamente successivo alla privazione di libertà (che ha avuto inizio nel febbraio del 2015). Tuttavia, è pacifico che in sede di valutazione relativa a benefici penitenziari o esecutivi, l'apprezzamento del Tribunale va compiuto in concreto, con verifica - dai contenuti delle decisioni di merito - della effettiva, o meno, continuità di apporto associativo da parte del soggetto in vinculis, aspetto che il Tribunale omette di considerare. Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, per nuova valutazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila. Così deciso il in data 7 novembre 2023