CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 1969
Cassazione n. 34671/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/12/1969 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato e che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari •ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 73 cligs. n. 159 del 2011; Considerato che il ricorso con unico motivo denuncia l'incorsa erronea applicazione di legge e il difetto di motivazione per quanto concerne la disposta conferma della mancata concessione delle attenuanti generiche; Ritenuto il ricorso del tutto generico, poiché il ric:orrente, reiterando l'enunciazione dei criteri interpretativi dell'art. 62-bis cod. peri., già rimarcata nella sentenza impegnata, non individua anche in questa sede ragioni concrete valutabili positivamente in suo favore; Considerato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i