CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32436/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX e lamemoria difensiva del 6 giugno 2026;Ritenuto che i motivi primo, secondo, terzo e sesto sono inammissibili poichéle dedotte violazioni di legge e i prospettati vizi motivazionali si risolvono nellasollecitazione di una diversa lettura delle risultanze probatorie e testimoniali e,quindi, in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, estranea alsindacato di legittimità. A fronte della motivazione completa, coerente e priva dimanifeste illogicità resa dalla Corte territoriale, il ricorrente si limita infatti acontrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti e delle emergenzeprocessuali, sollecitando un nuovo apprezzamento del materiale probatorio nonconsentito in sede di legittimità. È, invero, principio consolidato che alla Corte dicassazione sia preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione e l'autonoma valutazione delle prove, riservate al giudice dimerito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01) e che ilcontrollo sulla motivazione sia limitato alla verifica della sua manifesta illogicità,immediatamente percepibile, senza possibilità di verificarne la corrispondenzaalle acquisizioni processuali o di sostituire una diversa valutazione a quella delgiudice di merito (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01;Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 2000, Spina, Rv. 214794-01).Rilevato che il quarto motivo di ricorso con il quale si deduce violazione dellenorme processuali in relazione all'art 188 cod. proc. pen. deducendo che sarebbestata violata la norma che impone di non porre al testimone domandesuggestive, è manifestamente infondato atteso che l'eccezione circa laproposizione di domande suggestive deve essere proposta al giudice innanzi alquale si forma la prova, essendo rimessa al giudice dei successivi gradi digiudizio soltanto la valutazione in ordine alla motivazione del provvedimento diaccoglimento o di rigetto della eccezione stessa (Sez. 5, n. 27159 del02/05/2018, H, Rv. 273233-01);Ritenuto che il quinto motivo è inammissibile per difetto di specificità, inquanto, a fronte della puntuale motivazione della sentenza impugnata in ordinealla sussistenza del delitto di cui all'art. 572 cod. pen., il ricorrente non siconfronta con le argomentazioni poste a fondamento della decisione, limitandosiad affermazioni assertive prive dell'indicazione degli elementi di fatto e delleragioni giuridiche idonee a sorreggere la dedotta violazione di legge, in contrastocon quanto prescritto dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.Ritenuto che il settimo motivo, concernente il diniego delle circostanzenon sindacabile in sede di legittimità quando, come nel caso di specie, siasorretta da motivazione congrua e immune da manifeste illogicità. In ogni caso,la censura è manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale fatto correttaapplicazione del principio secondo cui il giudice, ai fini del diniego delleparti né a prendere in considerazione ciascuna delle circostanze indicate dall'art.133 cod. pen., essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi ovveroalla assenza di elementi positivamente valutabili (Sez. 4, n. 32872 del08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549-02), valorizzando l'estrema gravità dei fatti e la totaleassenza di resipiscenza dell'imputato, desunta anche dall'atteggiamentoprocessuale volto ad addossare alla persona offesa la responsabilità dellecondotte contestate;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, non apportando le argomentazioni svolte nella memoria difensivadel 6 giugno 2026 elementi idonei a superare le considerazioni che precedono,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, dovrannoomettersi le generalità e gli altri dati identificativi, secondo quanto imposto dallalegge a norma dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.