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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 novembre 1957

Cassazione n. 37774/2021

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del 19/02/2021 del Tribunale di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inarnmissibilità del ricorso; sentiti i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di misure cautelari personali, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale emessa il 13 gennaio 2011 che aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di associazione per delinquere, escludendo l'aggravante del metodo mafioso, finalizzata, attraverso la predisposizione di fatture per operazioni inesistenti ed anche la fittizia creazione di società fantasma, a commettere svariati reati di natura fiscale, di interposizione fittizia e riciclaggio.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Secondo il ricorrente il Tribunale non avrebbe messo in luce la sua consapevolezza di far parte di un sodalizio criminale e neanche la circostanza che egli fosse percepito come partecipe dagli altri consorti.

Egli non avrebbe preso parte alla divisione degli utili dell'associazione, limitandosi a corrispondere ai membri del gruppo una provvigione, non avrebbe partecipato a riunioni organizzative ma a due soli incontri non significativi, non sarebbe stato in contatto con i diversi partecipi del sodalizio e sarebbe stato soltanto il beneficiario delle false fatturazioni relative alla sua azienda.

Mancherebbero, pertanto, gli elementi costitutivi per ritenere configurabile il reato di partecipazione all'associazione per delinquere. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico.

Il ricorrente non contesta la circostanza che le società a lui riconducibili avessero emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di alcune società facenti parte del nugolo di persone giuridiche utilizzate per commettere il reato contestato.

La circostanza, del resto, secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata, è stata documentata per mezzo di intercettazioni e riscontri bancari (cfr. fgg. 16-18 del provvedimento impugnato).

Il ricorrente sorvola su molti dati investigativi riportati dal Tribunale, idonei a rappresentare la circostanza che egli, per mezzo delle sue imprese e con l'ausilio anche del proprio figlio e coindagato [OSCURATO:PERSONA], risultava il principale beneficiario delle fatture per operazioni inesistenti, effettuando numerosi bonifici nei confronti di società riconducibili al gruppo malavitoso ed avendo contatti diretti con alcuni importanti esponenti di esso, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], venendo avvertito dai sodali come soggetto che, grazie a tale ruolo, stava lucrando forti guadagni (fg. 19 dell'ordinanza impugnata).

La stabilità del ruolo del ricorrente - in uno snodo centrale del programma criminoso quale quello di creare, attraverso operazioni inesistenti, un credito IVA poi trasformato in danaro che i sodali direttamente o indirettamente incassavano • - la serialità del modus operandi del gruppo, la divisione dei compiti, la predisposizione di mezzi e compagini societarie fittizie, la commissione di numerosi reati fine con identiche modalità, sono elementi che il Tribunale ha correttamente valorizzato per dedurne l'esistenza dell'associazione per delinquere, reato neanche contestato in ricorso né in punto di fatto né in punto di diritto e della consapevolezza del ricorrente di farne parte, anche attraverso i suoi costanti contatti con i promotori del sodalizio (come [OSCURATO:PERSONA] ed il ragioniere Bonofiglio che si prendeva cura delle aziende del ricorrente sotto il profilo contabile, fg. 18 dell'ordinanza impugnata).

Di fonte a queste emergenze, le sbiadite deduzioni difensive tendono ad offrire una diversa ricostruzione del ruolo e della consapevolezza del ricorrente di uomini e cose fondata su presupposti di fatto che tendono ad una diversa e non consentita interpretazione del merito del giudizio.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 29.09.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del 19/02/2021 del Tribunale di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inarnmissibilità del ricorso; sentiti i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di misure cautelari personali, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale emessa il 13 gennaio 2011 che aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di associazione per delinquere, escludendo l'aggravante del metodo mafioso, finalizzata, attraverso la predisposizione di fatture per operazioni inesistenti ed anche la fittizia creazione di società fantasma, a commettere svariati reati di natura fiscale, di interposizione fittizia e riciclaggio. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Secondo il ricorrente il Tribunale non avrebbe messo in luce la sua consapevolezza di far parte di un sodalizio criminale e neanche la circostanza che egli fosse percepito come partecipe dagli altri consorti. Egli non avrebbe preso parte alla divisione degli utili dell'associazione, limitandosi a corrispondere ai membri del gruppo una provvigione, non avrebbe partecipato a riunioni organizzative ma a due soli incontri non significativi, non sarebbe stato in contatto con i diversi partecipi del sodalizio e sarebbe stato soltanto il beneficiario delle false fatturazioni relative alla sua azienda. Mancherebbero, pertanto, gli elementi costitutivi per ritenere configurabile il reato di partecipazione all'associazione per delinquere. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. Il ricorrente non contesta la circostanza che le società a lui riconducibili avessero emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di alcune società facenti parte del nugolo di persone giuridiche utilizzate per commettere il reato contestato. La circostanza, del resto, secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata, è stata documentata per mezzo di intercettazioni e riscontri bancari (cfr. fgg. 16-18 del provvedimento impugnato). Il ricorrente sorvola su molti dati investigativi riportati dal Tribunale, idonei a rappresentare la circostanza che egli, per mezzo delle sue imprese e con l'ausilio anche del proprio figlio e coindagato [OSCURATO:PERSONA], risultava il principale beneficiario delle fatture per operazioni inesistenti, effettuando numerosi bonifici nei confronti di società riconducibili al gruppo malavitoso ed avendo contatti diretti con alcuni importanti esponenti di esso, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], venendo avvertito dai sodali come soggetto che, grazie a tale ruolo, stava lucrando forti guadagni (fg. 19 dell'ordinanza impugnata). La stabilità del ruolo del ricorrente - in uno snodo centrale del programma criminoso quale quello di creare, attraverso operazioni inesistenti, un credito IVA poi trasformato in danaro che i sodali direttamente o indirettamente incassavano • - la serialità del modus operandi del gruppo, la divisione dei compiti, la predisposizione di mezzi e compagini societarie fittizie, la commissione di numerosi reati fine con identiche modalità, sono elementi che il Tribunale ha correttamente valorizzato per dedurne l'esistenza dell'associazione per delinquere, reato neanche contestato in ricorso né in punto di fatto né in punto di diritto e della consapevolezza del ricorrente di farne parte, anche attraverso i suoi costanti contatti con i promotori del sodalizio (come [OSCURATO:PERSONA] ed il ragioniere Bonofiglio che si prendeva cura delle aziende del ricorrente sotto il profilo contabile, fg. 18 dell'ordinanza impugnata). Di fonte a queste emergenze, le sbiadite deduzioni difensive tendono ad offrire una diversa ricostruzione del ruolo e della consapevolezza del ricorrente di uomini e cose fondata su presupposti di fatto che tendono ad una diversa e non consentita interpretazione del merito del giudizio. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 29.09.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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