Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:598
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0665_RES
[OSCURATO:PERSONA]665/23
IL
[OSCURATO:PERSONA] SAS
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation (Francia)]
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 1
o
agosto 2025
«Rinvio pregiudiziale – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Articolo 56, paragrafo 1, lettera b) – Obbligo per l’utente di servizi di pagamento di notificare “senza indugio” al prestatore di servizi di pagamento lo smarrimento, il furto o l’appropriazione indebita dello strumento di pagamento o un uso non autorizzato di tale strumento – Articolo 58 – Notifica di operazioni di pagamento non autorizzate – Rettifica di una simile operazione da parte del prestatore di servizi di pagamento soggetta all’obbligo per l’utente di tali servizi di informare di tale operazione “senza indugio ed entro [tredici] mesi dalla data di addebito” – Articoli 60 e 61 – Responsabilità rispettive del prestatore di servizi di pagamento e del pagatore per le operazioni di pagamento non autorizzate – Successione di operazioni di pagamento non autorizzate conseguenti allo smarrimento, al furto, all’appropriazione indebita o a un uso non autorizzato di uno strumento di pagamento – Notifica tardiva non intenzionale e non dovuta a negligenza grave – Portata del diritto al rimborso»
Ravvicinamento delle legislazioni – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64 – Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate – Utente che non ha notificato senza indugio tali operazioni al prestatore, pur avendole notificate entro tredici mesi dalla data di addebito – Privazione, in linea di principio, del diritto a una rettifica delle operazioni
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2007/64, art. 58)
(v. punti 37, 40-44, 46-51, 56, dispositivo 1)
Ravvicinamento delle legislazioni – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64 – Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate – Operazione non autorizzata derivante dall’utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, rubato o oggetto di appropriazione indebita o da un uso non autorizzato di un tale strumento – Utente che ha notificato tale operazione al prestatore entro tredici mesi dalla data di addebito – Segnalazione tardiva dell’operazione in modo intenzionale o con negligenza grave – Privazione del diritto a una rettifica di tale operazione – Ammissibilità
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2007/64, art. 56, § 1, b), 58, 60, § 1, e 61, § 2]
(v. punti 62-65, 67-71, 76, dispositivo 2)
Ravvicinamento delle legislazioni – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64 – Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate – Successione di operazioni non autorizzate derivanti dall’utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, rubato o oggetto di appropriazione indebita o da un uso non autorizzato di un tale strumento – Utente che ha notificato tali operazioni al prestatore entro tredici mesi dalla data di addebito – Operazioni individuali segnalate tardivamente in modo intenzionale o con negligenza grave – Privazione del diritto a una rettifica di queste sole operazioni – Ammissibilità
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2007/64, art. 56, § 1, b), 58, 60, § 1, e 61, § 2]
(v. punti 82-85, 87-90, dispositivo 3)
[OSCURATO:PERSONA] di una controversia vertente sul rifiuto di rimborsare a un singolo, a causa di una segnalazione ritenuta tardiva, prelievi di denaro asseritamente non autorizzati la Corte chiarisce taluni aspetti della responsabilità in materia di operazioni non autorizzate realizzate mediante uno strumento di pagamento, conformemente alla direttiva 2007/64 (
1
), tenendo conto dell’equilibrio stabilito dal legislatore tra gli interessi del pagatore e quelli del prestatore di servizi di pagamento.
IL è una persona fisica che detiene un conto di deposito presso [OSCURATO:SOCIETA]. Il 24 marzo 2017 quest’ultima ha inviato all’indirizzo di IL una nuova carta di prelievo e di pagamento.
Il 23 maggio 2017 IL ha segnalato a [OSCURATO:SOCIETA] che su tale conto erano stati effettuati prelievi quotidiani tra il 30 marzo 2017 e il 17 maggio 2017, mentre esso non avrebbe ricevuto la nuova carta di pagamento né autorizzato tali prelievi.
Esso ha quindi avviato un procedimento giudiziario al fine di ottenere, in particolare, il rimborso delle somme corrispondenti a tali prelievi.
A seguito del rigetto del suo ricorso da parte della cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia), che ha ritenuto che la segnalazione a [OSCURATO:SOCIETA] dei prelievi in questione fosse tardiva in quanto avvenuta quasi due mesi dopo il primo prelievo contestato, IL ha proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), giudice del rinvio.
Secondo il giudice del rinvio, la soluzione di tale controversia dipende, in particolare, dalla possibilità per il prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso dell’importo di un’operazione non autorizzata qualora il pagatore, pur avendo segnalato tale operazione prima della scadenza del termine di tredici mesi successivi alla data di addebito, quale previsto dall’articolo 58 della direttiva 2007/64 e dal diritto nazionale (
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), abbia tardato a farlo, ma senza che tale ritardo sia stato intenzionale o sia dovuto a negligenza grave da parte sua.
Constatando che le disposizioni pertinenti del diritto nazionale devono essere interpretate alla luce della direttiva 2007/64, il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte questioni pregiudiziali relative all’interpretazione della detta direttiva.
Giudizio della Corte
In primo luogo, la Corte considera che l’utente di servizi di pagamento è, in linea di principio, privato del diritto di ottenere la rettifica di un’operazione se non ha segnalato senza indugio al suo prestatore di servizi di pagamento di aver constatato un’operazione di pagamento non autorizzata, sebbene l’abbia segnalata entro tredici mesi dalla data di addebito.
Infatti, secondo la formulazione dell’articolo 58 della direttiva 2007/64, l’utente di servizi di pagamento è tenuto a rispettare una duplice condizione temporale: egli deve sia segnalare senza indugio al suo prestatore di servizi di pagamento di aver constatato un’operazione di pagamento non autorizzata – obbligo che sorge a partire dal momento in cui tale utente è venuto a conoscenza di detta operazione e il cui rispetto deve essere valutato in funzione delle circostanze in cui si trova – sia presentare tale segnalazione entro tredici mesi dalla data di addebito.
L’obbligo di segnalazione «senza indugio» si distingue quindi dall’obbligo di segnalazione entro tredici mesi dalla data di addebito, come suggerisce anche l’uso dell’espressione «dovrebbe informare (...) il più presto possibile» al considerando 31 della direttiva 2007/64.
Inoltre, nell’ipotesi in cui l’obbligo di informare dello smarrimento, del furto, dell’appropriazione indebita o di qualsiasi uso non autorizzato di uno strumento di pagamento, conformemente alle prescrizioni dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2007/64 (
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), sorga contemporaneamente all’obbligo di notifica previsto all’articolo 58 di quest’ultima, sarebbe incoerente ritenere che l’obbligo di notifica ai sensi di tale articolo 58 possa essere debitamente adempiuto nel solo rispetto del termine di tredici mesi dalla data di addebito, mentre l’obbligo previsto da tale disposizione dell’articolo 56 deve essere adempiuto più rapidamente.
Infine, l’obbligo di notifica «senza indugio» previsto all’articolo 58 della direttiva 2007/64 mira a un obiettivo preventivo di riduzione dei rischi e delle conseguenze connessi alle operazioni non autorizzate. Orbene, tale obiettivo sarebbe compromesso se detto obbligo potesse essere adempiuto nel solo limite del termine di tredici mesi dalla data di addebito. Del resto, l’obiettivo dell’obbligo di notificare entro il termine di tredici mesi, che è quello di garantire la certezza del diritto delle parti (
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), sarebbe parimenti compromesso se l’utente di servizi di pagamento avesse il diritto di ottenere la rettifica di un’operazione di pagamento non autorizzata di cui sia venuto a conoscenza, ma che avrebbe tardato a segnalare al suo prestatore di servizi di pagamento. L’esistenza di due obiettivi distinti conferma il fatto che l’articolo 58 impone due condizioni temporali distinte.
In secondo luogo, la Corte precisa tuttavia che, quando si tratta di un’operazione di pagamento non autorizzata derivante dall’utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, rubato o oggetto di appropriazione indebita o da un uso non autorizzato di un tale strumento, e tale operazione è stata segnalata dal pagatore al suo prestatore di servizi di pagamento entro tredici mesi dalla data di addebito, tale pagatore è privato, in linea di principio e salvo qualora abbia agito in modo fraudolento, del suo diritto di ottenere la rettifica effettiva di tale operazione solo se ha tardato a segnalarla al suo prestatore di servizi di pagamento in modo intenzionale o con negligenza grave che configura una violazione qualificata di un obbligo di diligenza.
Al riguardo, dall’articolo 61, paragrafo 2, prima frase, dall’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), e dall’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 risulta che è solo quando agisce in modo fraudolento o quando ha tardato, in modo intenzionale o con negligenza grave, a informare il suo prestatore di servizi di pagamento o il soggetto specificato da quest’ultimo, dello smarrimento, del furto, dell’appropriazione indebita o di un uso non autorizzato di tale strumento di pagamento, che il prestatore di servizi di pagamento è dispensato dal suo obbligo di rimborsare al pagatore l’importo delle operazioni di pagamento non autorizzate conseguenti a un simile evento.
Infine, la Corte precisa che, in caso di successione di operazioni di pagamento non autorizzate, conseguenti all’utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, rubato o oggetto di appropriazione indebita o di un uso non autorizzato di un tale strumento, il pagatore può essere privato solo del diritto al rimborso delle perdite derivanti dalle sole operazioni che ha tardato a segnalare al suo prestatore di servizi di pagamento in modo intenzionale o con negligenza grave.
Infatti, anzitutto, la formulazione dell’articolo 61, paragrafo 2, stabilisce un nesso di causalità tra, da un lato, il comportamento del pagatore e, dall’altro, le perdite subite di cui egli non potrà ottenere la rettifica. Inoltre, poiché l’articolo 58 della direttiva 2007/64 riguarda espressamente la notifica di singole operazioni di pagamento, la tardività della segnalazione deve essere valutata separatamente per ciascuna operazione.
Tale interpretazione letterale è confermata dal contesto in cui si inseriscono le disposizioni pertinenti della direttiva 2007/64 nonché dagli obiettivi perseguiti da quest’ultima. Infatti, da un lato, sia l’articolo 61, paragrafo 4 (
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), sia l’articolo 61, paragrafo 5 (
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), della direttiva confermano che il pagatore non può essere considerato responsabile delle perdite che non avrebbe potuto evitare. Dall’altro, nei limiti in cui tale direttiva impone un nesso di causalità tra il comportamento del pagatore e le perdite subite, essa equilibra gli interessi degli utenti e dei prestatori di servizi di pagamento. Pertanto, l’utente è indotto a segnalare rapidamente qualsiasi operazione non autorizzata da lui constatata, mentre il prestatore deve adempiere i suoi obblighi per consentire tale constatazione.
(
1
) Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (
GU 2007, L 319, pag. 1
, e rettifica
GU 2009, L 187, pag. 5
).
(
2
) Articolo L-133-24 del codice monetario e finanziario, nella versione risultante dall’ordinanza n. 2009-866, del 15 luglio 2009, relativa alle condizioni sulla prestazione di servizi di pagamento e sull’istituzione di istituti di pagamento (JORF del 16 luglio 2009, testo n. 13, e rettifica JORF del 25 luglio 2009, testo n. 18).
(
3
) Ai sensi di tale articolo, l’utente dei servizi di pagamento autorizzato ad utilizzare lo strumento di pagamento ha l’obbligo di notificare senza indugio al prestatore dei servizi di pagamento, o al soggetto specificato da quest’ultimo, non appena ne abbia conoscenza, lo smarrimento, il furto o l’appropriazione indebita dello strumento di pagamento o un uso non autorizzato di tale strumento.
(
4
) V., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, CRCAM (
337/20
,
EU:C:2021:671
, punti da
48
a
52
).
(
5
) Ai sensi di tale articolo, salvo qualora abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna conseguenza finanziaria derivante dall’uso di uno strumento di pagamento smarrito, rubato o oggetto di appropriazione indebita, intervenuta dopo la notifica ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2007/64.
(
6
) Ai sensi di tale articolo, se il prestatore di servizi di pagamento non ha fornito strumenti adeguati per la notifica, in qualsiasi momento, dello smarrimento, del furto o dell’appropriazione indebita di uno strumento di pagamento, secondo quanto disposto dall’articolo 57, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2007/64, il pagatore non è responsabile delle conseguenze finanziarie derivanti dall’uso dello strumento di pagamento, salvo qualora abbia agito in modo fraudolento.