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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07854/2026

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ORDINANZAsul ricorso 25201 - 2019 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via degliScipioni n.268, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso,con indicazione degli indirizzi pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]», in personadell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n.10, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calceal controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;- controricorrente -Numero registro generale 25201/2019Numero sezionale 1324/2025Numero di raccolta generale 7854/2026Data pubblicazione 31/03/2026avverso la sentenza n. 838/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA,pubblicata il 6/2/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del6/5/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del controricorrente.1.

Con ricorso depositato il 13/12/03, [OSCURATO:PERSONA],proprietario di due appartamenti facenti parte del CondominioResidence Valleverde, impugnò ex art. 1137 cod. civ., dinanzi alTribunale di Frosinone, la delibera condominiale del 21/9/2003,adottata con una maggioranza pari a 608,60 millesimi, con cui era stataratificata la precedente deliberazione del 14/8/2002, adottata con515,80 millesimi, già oggetto di separata impugnazione da parte dialtro condomino, [OSCURATO:PERSONA].Dedusse la nullità delle determinazioni assunte in riferimento aipunti n. 7 e 8 all’ordine del giorno che avevano approvato l’esecuzionedei lavori di sostituzione della moquette con pavimento in gresporcellanato, la sistemazione del manto del cortile comune con asfaltoed eliminazione del dosso presente e contestuale intervento diabbassamento della quota del viale di accesso, in quanto costituentiinnovazioni gravose e voluttuarie, tali da modificare non soltanto ildecoro ma anche l’aspetto architettonico dell’edificio e perciò vietatedall’ultimo comma dell’art. 1120 e dall’art 1108 cod. civ. e dall’art 3del Regolamento del [OSCURATO:PERSONA].

In via subordinata, qualora leinnovazioni fossero da ritenersi consentite, ne impugnò l’approvazioneper difetto della maggioranza di 666,66 millesimi, prescritta dal quintocomma dell’art. 1336 cod. civ.2.

Nel contraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA] che contestò la natura diinnovazioni dei lavori deliberati, con sentenza n. 51/2013, il [OSCURATO:PERSONA] rigettò il ricorso.Ric. 2019 n. 25201 sez.

S2 - ad. 6-5-2025 -2-Numero registro generale 25201/2019Numero sezionale 1324/2025Numero di raccolta generale 7854/2026Data pubblicazione 31/03/20263.

Con sentenza n. 838/2019, la Corte di appello di Roma harigettato l’appello del Bresciani.Per giungere a tale conclusione, la Corte territoriale innanzituttoha sottolineato che l’impugnazione avverso la delibera del 14/8/2002,impugnata da altro condomino, era stata definita con dichiarazione dicessazione della materia del contendere per essere intervenutasuccessiva ratifica con la delibera del 21/9/2003, oggetto del presentegiudizio e questa statuizione era «passata in giudicato», con ciòprecludendo ogni riesame.Ha, quindi, rilevato che il Giudice di primo grado aveva qualificatole opere deliberate come mere modifiche e non innovazioni, per la loronatura chiaramente manutentiva e perché implicanti una spesa limitatae che aveva perciò ritenuto valide le delibere adottate a maggioranzasemplice, in corretta applicazione delle norme nella formulazionevigente all’epoca dei fatti di causa, richiamando gli articoli novellatisoltanto a conforto dell’interpretazione offerta.4.

Avverso questa sentenza, il condomino Bresciani ha propostoricorso per cassazione affidandolo a tre motivi; il CondominioResidence «[OSCURATO:PERSONA]» ha resistito con controricorso, depositandosuccessiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità dellacostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -già domiciliatario - qualedifensore del [OSCURATO:PERSONA], perché effettuata in base ad una procuraspeciale con autografia della sottoscrizione della parte certificata da luistesso, a margine di una comparsa depositata nel corso del giudizio: ilterzo comma dell'art. 83 cod. proc. civ., nella formulazione introdottadall'art. 45, comma 9, della l. 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui laprocura autenticata dal difensore può essere anche apposta in calce oa margine della «memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiuntaRic. 2019 n. 25201 sez.

S2 - ad. 6-5-2025 -3-Numero registro generale 25201/2019Numero sezionale 1324/2025Numero di raccolta generale 7854/2026Data pubblicazione 31/03/2026o in sostituzione del difensore originariamente designato», oltre che alricorso introduttivo o al controricorso, si applica soltanto ai giudiziinstaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della normae, cioè, il 4/7/2009; nei giudizi instaurati, come nella specie,precedentemente, la costituzione di nuovo difensore necessita, invece,di una procura speciale conferita con atto pubblico o con scritturaprivata autenticata ex art. 83, comma II, cod. proc. civ., ove nonapposta a margine o in calce al ricorso o al controricorso (tra le tante,Cass.

Sez. 2, n. 12434 del 19/04/2022).

Resta perciò ferma la nominadel solo avvocato [OSCURATO:PERSONA] come difensore del [OSCURATO:PERSONA], mentrel’avvocato [OSCURATO:PERSONA] resta ovviamente i domiciliatario.Sempre preliminarmente, va osservato che non rileva, in sede dilegittimità, la morte della parte (segnalata nella memoria delCondominio): infatti, nel giudizio di cassazione, in considerazione dellasua particolare struttura e disciplina, non è applicabile l'istitutodell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di unadelle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, nonassume alcun rilievo (tra le tante, Cass. Sez.

L, n. 1757 del29/01/2016).motivi di ricorso, col primo di essi, articolato in riferimento al n. 4 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] hadenunciato la nullità della sentenza, ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ.,per meramente apparente: la Corte territoriale – a suo dire - nonavrebbe espresso ragioni frutto di un autonomo processo deliberativoma si sarebbe limitata a riprodurre, per relationem, la decisione delTribunale, senza esaminare in modo critico gli specifici motivi diimpugnazione.

In particolare, la Corte territoriale ha affermato che ilavori sono delle «mere modifiche» e non delle innovazioni, in quantonon comportano una rilevante spesa, non sono voluttuarie maRic. 2019 n. 25201 sez.

S2 - ad. 6-5-2025 -4-Numero registro generale 25201/2019Numero sezionale 1324/2025Numero di raccolta generale 7854/2026Data pubblicazione 31/03/2026finalizzate al miglior godimento delle aree comuni senza tuttaviaesporre, come invece necessario, l’iter logico argomentativo che l’hacondotta a tale conclusione che non potrebbe neppure essere espressodal richiamo alla sentenza di primo grado, in cui non vi sarebberiferimento alla natura delle opere quali «mere modifiche».Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione del n. 5 del comma I dell'art. 360cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma VI, Cost., violato soltantoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, nel senso della «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, restando così esclusa qualunque rilevanza delsemplice suo «difetto di sufficienza».

Ricorre, allora, la denunciatanullità ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ. quando la motivazione, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamentodella decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (v.

Sez.

U, n. 8053 del 07/04/2014; tra le tante, in ultimo,Cass.

Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022; Sez.

U, n. 2767 del 30/01/2023,in motivazione, con numerosi richiami).Nella specie, invece, la Corte territoriale ha ampiamente edettagliatamente motivato in merito alla natura dei lavori deliberati, néin senso diverso rileva il richiamo alla motivazione del primo Giudice,essendo consentita la motivazione per relationem purché il giudice delRic. 2019 n. 25201 sez.

S2 - ad. 6-5-2025 -5-Numero registro generale 25201/2019Numero sezionale 1324/2025Numero di raccolta generale 7854/2026Data pubblicazione 31/03/2026gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della confermain relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità dellequestioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primogrado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenzepossa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Sez.1, n. 20883 del 05/08/2019).Ciò è proprio accaduto nella sentenza in esame, in quanto laCorte d’appello ha individuato la natura di mere modifiche e non diinnovazioni in riferimento alle caratteristiche delle nuove opere ritenutein tal senso rilevanti nella giurisprudenza di questa Corte, richiamandopure le parti della sentenza di primo grado dove le medesimecaratteristiche erano state evidenziate; tanto ha fatto, in particolare,nell’esame del primo, terzo e quarto motivo d’appello (pag. 2, 3 e 4).Ha evidenziato, infatti, che i lavori deliberati non comportavanouna rilevante spesa, non erano voluttuarie, ma finalizzate a renderepiù comodo e razionale l’uso della cosa comune, senza turbarel’equilibrio tra gli interessi concorrenti e comunque interessando unasuperficie non rilevante: così decidendo, ha correttamente applicato iprincipi di questa Corte secondo cui la distinzione tra modifica edinnovazione si ricollega all'entità e qualità dell'incidenza della nuovaopera sulla consistenza e sulla destinazione della cosa comune, nelsenso che per innovazione in senso tecnico - giuridico deve intendersinon qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, masolamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entitàsostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioniche mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento dellacosa comune e ne lasciano immutate la consistenza e la destinazione,in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, nonpossono definirsi innovazioni nel senso suddetto; questa Corte ha cosìescluso che costituisse «innovazione vietata» il restringimento di unRic. 2019 n. 25201 sez.

S2 - ad. 6-5-2025 -6-Numero registro generale 25201/2019Numero sezionale 1324/2025Numero di raccolta generale 7854/2026Data pubblicazione 31/03/2026viale di accesso pedonale, considerato che esso non integrava unasostanziale alterazione della destinazione e della funzionalità della cosacomune, non la rendeva inservibile o scarsamente utilizzabile per unoo più condomini, ma si limitava a ridurre in misura modesta la suafunzione di supporto al transito pedonale, restando immutata ladestinazione originaria (Cass. Sez. 2, n. 11936 del 23/10/1999; Sez.2, n. 15460 del 05/11/2002; Sez. 2, n. 16639 del 27/07/2007).2.

Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ, il ricorrente ha lamentato l’errataapplicazione dell’articolo 1120 cod. civ.: nella formulazione vigenteall’epoca del ricorso, prima della modifica operata dalla l. n.220/2012entrata in vigore nel 2013 (e che tuttavia ha lasciato inalterato il primocomma), la norma prevedeva che i condomini potessero disporre leinnovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo delle cosecomuni con la maggioranza indicata dal V comma, ovvero i 2/3 delcondominio; in tal senso la norma sarebbe stata erroneamenteapplicata sia in riferimento alla tipologia di innovazione sia inriferimento al quorum necessario per la loro approvazione; le delibere,approvate dai condomini non con 666.66 millesimi (pari a 2/3),sarebbero perciò invalide.Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratiodella sentenza (sulla sorte del motivo che non coglie la ratio decidendi,v. tra le varie, Cass. Sez. 6 - 3, n. 19989 del 10/08/2017): la Corteterritoriale ha affermato, come si è visto, che le opere deliberatecostituivano mere modifiche, escludendo che si trattasse di innovazioniex art. 1120 comma I cod. civ.; ha perciò ritenuto esplicitamenteapplicabili le maggioranze semplici indicate al secondo comma dell’art.1136 cod. civ. nella formulazione vigente all’epoca dei fatti di causa,prima della riforma, che prevedeva: «l'assemblea è regolarmentecostituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i dueRic. 2019 n. 25201 sez.

S2 - ad. 6-5-2025 -7-Numero registro generale 25201/2019Numero sezionale 1324/2025Numero di raccolta generale 7854/2026Data pubblicazione 31/03/2026terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti alcondominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero divoti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metàdel valore dell'edificio».Sul punto, alla fine di pag. 4, dopo aver esaminato la natura deilavori, la Corte territoriale ha proprio ribadito che la natura delle opereaveva fatto escludere dal Giudice di primo grado la necessità dimaggioranze qualificate: in tal senso, la natura di mere modifiche,presupposto di questa ratio, risulta censurata soltanto per mezzo delladenuncia di motivazione apparente come esposta al punto 1 e del tuttoinfondata sicché il motivo risulta inconferente (sulla necessità dellacontestazione specifica della ratio decidendi, Cass. Sez. 6 - 3, n. 19989del 10/08/2017).3.

La intangibilità di questa motivazione rende inammissibile, perdifetto di interesse, anche il terzo motivo, articolato in riferimento al n.3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.: il ricorrente ha lamentatol’erronea applicazione degli articoli 1136 V comma cod. civ. e ilcombinato disposto degli articoli 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.,per avere la Corte rigettato il quinto motivo di appello concernentel’invalidità della delibera del 14/8/02 per mancanza del quorum,ritenendo la questione coperta da giudicato, nonostante il Tribunale disull’impugnazione della delibera suindicata e questa statuizione nonsia, per sua natura, idonea a produrre giudicato sul merito dellequestioni oggetto del giudizio; ha aggiunto che, in ogni caso, egli avevaimpugnato autonomamente e congiuntamente sia la delibera del14/8/2002 sia quella di ratifica del 21/9/2003, sicché non potevaritenersi preclusa la valutazione sulla legittimità delle stesse inrelazione al quorum deliberativo.Ric. 2019 n. 25201 sez.

S2 - ad. 6-5-2025 -8-Numero registro generale 25201/2019Numero sezionale 1324/2025Numero di raccolta generale 7854/2026Data pubblicazione 31/03/2026La Corte d’appello ha effettivamente riportato che la legittimitàdella delibera del 14/8/2002 risultava definitivamente accertata perchéla sua impugnazione, proposta da altro condomino, era stata definitacon dichiarazione di cessazione della materia del contendere per essereintervenuta una successiva ratifica con la delibera del 21/9/2003,oggetto del presente giudizio e questa statuizione era «passata ingiudicato».Dopo questa affermazione, tuttavia, la stessa Corte territorialeha comunque ribadito che la validità delle delibere conseguiva allanatura dei lavori approvati che implicava la sufficienza dellamaggioranza semplice, così motivando la validità delle due delibereautonomamente e ulteriormente, rispetto all’argomento del giudicato.In particolare, la Corte d’appello ha introdotto questa secondaragione con la congiunzione «nondimeno», cioè con una congiunzionedi valore avversativo-limitativo che ha, perciò, introdotto unaconsiderazione non impedita da quanto enunciato precedentemente inmerito alla sussistenza di un giudicato sulla validità della delibera: inaltri termini, la Corte ha comunque inteso affermare la validità delledelibere a prescindere da ogni intangibilità da giudicato perché hariscontrato come non necessaria, in relazione alla natura delle operedeliberate, una maggioranza qualificata.Secondo principio consolidato di questa Corte, qualora ladecisione di merito si fondi – come nella specie - su di una pluralità diragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee asorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza dellecensure mosse ad una delle rationes decidendi (qui, in particolare, lanatura di mere modifiche e non di innovazioni delle opere deliberate)rende inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, le censurerelative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, inquanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stanteRic. 2019 n. 25201 sez.

S2 - ad. 6-5-2025 -9-Numero registro generale 25201/2019Numero sezionale 1324/2025Numero di raccolta generale 7854/2026Data pubblicazione 31/03/2026l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisionestessa (Sez. 3, n. 5102 del 26/02/2024; Sez. 5, n. 11493 del11/05/2018; Sez. 3, n. 2108 del 14/02/2012).Il ricorso è perciò respinto, con inevitabile aggravio di spese peril soccombente.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 6 maggio 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2019 n. 25201 sez.

S2 - ad. 6-5-2025 -10-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 25201 - 2019 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via degliScipioni n.268, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso,con indicazione degli indirizzi pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]», in personadell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n.10, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calceal controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;- controricorrente -Numero registro generale 25201/2019Numero sezionale 1324/2025Numero di raccolta generale 7854/2026Data pubblicazione 31/03/2026avverso la sentenza n. 838/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA,pubblicata il 6/2/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del6/5/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del controricorrente.1. Con ricorso depositato il 13/12/03, [OSCURATO:PERSONA],proprietario di due appartamenti facenti parte del CondominioResidence Valleverde, impugnò ex art. 1137 cod. civ., dinanzi alTribunale di Frosinone, la delibera condominiale del 21/9/2003,adottata con una maggioranza pari a 608,60 millesimi, con cui era stataratificata la precedente deliberazione del 14/8/2002, adottata con515,80 millesimi, già oggetto di separata impugnazione da parte dialtro condomino, [OSCURATO:PERSONA].Dedusse la nullità delle determinazioni assunte in riferimento aipunti n. 7 e 8 all’ordine del giorno che avevano approvato l’esecuzionedei lavori di sostituzione della moquette con pavimento in gresporcellanato, la sistemazione del manto del cortile comune con asfaltoed eliminazione del dosso presente e contestuale intervento diabbassamento della quota del viale di accesso, in quanto costituentiinnovazioni gravose e voluttuarie, tali da modificare non soltanto ildecoro ma anche l’aspetto architettonico dell’edificio e perciò vietatedall’ultimo comma dell’art. 1120 e dall’art 1108 cod. civ. e dall’art 3del Regolamento del [OSCURATO:PERSONA]. In via subordinata, qualora leinnovazioni fossero da ritenersi consentite, ne impugnò l’approvazioneper difetto della maggioranza di 666,66 millesimi, prescritta dal quintocomma dell’art. 1336 cod. civ.2. Nel contraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA] che contestò la natura diinnovazioni dei lavori deliberati, con sentenza n. 51/2013, il [OSCURATO:PERSONA] rigettò il ricorso.Ric. 2019 n. 25201 sez. S2 - ad. 6-5-2025 -2-Numero registro generale 25201/2019Numero sezionale 1324/2025Numero di raccolta generale 7854/2026Data pubblicazione 31/03/20263. Con sentenza n. 838/2019, la Corte di appello di Roma harigettato l’appello del Bresciani.Per giungere a tale conclusione, la Corte territoriale innanzituttoha sottolineato che l’impugnazione avverso la delibera del 14/8/2002,impugnata da altro condomino, era stata definita con dichiarazione dicessazione della materia del contendere per essere intervenutasuccessiva ratifica con la delibera del 21/9/2003, oggetto del presentegiudizio e questa statuizione era «passata in giudicato», con ciòprecludendo ogni riesame.Ha, quindi, rilevato che il Giudice di primo grado aveva qualificatole opere deliberate come mere modifiche e non innovazioni, per la loronatura chiaramente manutentiva e perché implicanti una spesa limitatae che aveva perciò ritenuto valide le delibere adottate a maggioranzasemplice, in corretta applicazione delle norme nella formulazionevigente all’epoca dei fatti di causa, richiamando gli articoli novellatisoltanto a conforto dell’interpretazione offerta.4. Avverso questa sentenza, il condomino Bresciani ha propostoricorso per cassazione affidandolo a tre motivi; il CondominioResidence «[OSCURATO:PERSONA]» ha resistito con controricorso, depositandosuccessiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità dellacostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -già domiciliatario - qualedifensore del [OSCURATO:PERSONA], perché effettuata in base ad una procuraspeciale con autografia della sottoscrizione della parte certificata da luistesso, a margine di una comparsa depositata nel corso del giudizio: ilterzo comma dell'art. 83 cod. proc. civ., nella formulazione introdottadall'art. 45, comma 9, della l. 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui laprocura autenticata dal difensore può essere anche apposta in calce oa margine della «memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiuntaRic. 2019 n. 25201 sez. S2 - ad. 6-5-2025 -3-Numero registro generale 25201/2019Numero sezionale 1324/2025Numero di raccolta generale 7854/2026Data pubblicazione 31/03/2026o in sostituzione del difensore originariamente designato», oltre che alricorso introduttivo o al controricorso, si applica soltanto ai giudiziinstaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della normae, cioè, il 4/7/2009; nei giudizi instaurati, come nella specie,precedentemente, la costituzione di nuovo difensore necessita, invece,di una procura speciale conferita con atto pubblico o con scritturaprivata autenticata ex art. 83, comma II, cod. proc. civ., ove nonapposta a margine o in calce al ricorso o al controricorso (tra le tante,Cass. Sez. 2, n. 12434 del 19/04/2022). Resta perciò ferma la nominadel solo avvocato [OSCURATO:PERSONA] come difensore del [OSCURATO:PERSONA], mentrel’avvocato [OSCURATO:PERSONA] resta ovviamente i domiciliatario.Sempre preliminarmente, va osservato che non rileva, in sede dilegittimità, la morte della parte (segnalata nella memoria delCondominio): infatti, nel giudizio di cassazione, in considerazione dellasua particolare struttura e disciplina, non è applicabile l'istitutodell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di unadelle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, nonassume alcun rilievo (tra le tante, Cass. Sez. L, n. 1757 del29/01/2016).motivi di ricorso, col primo di essi, articolato in riferimento al n. 4 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] hadenunciato la nullità della sentenza, ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ.,per meramente apparente: la Corte territoriale – a suo dire - nonavrebbe espresso ragioni frutto di un autonomo processo deliberativoma si sarebbe limitata a riprodurre, per relationem, la decisione delTribunale, senza esaminare in modo critico gli specifici motivi diimpugnazione. In particolare, la Corte territoriale ha affermato che ilavori sono delle «mere modifiche» e non delle innovazioni, in quantonon comportano una rilevante spesa, non sono voluttuarie maRic. 2019 n. 25201 sez. S2 - ad. 6-5-2025 -4-Numero registro generale 25201/2019Numero sezionale 1324/2025Numero di raccolta generale 7854/2026Data pubblicazione 31/03/2026finalizzate al miglior godimento delle aree comuni senza tuttaviaesporre, come invece necessario, l’iter logico argomentativo che l’hacondotta a tale conclusione che non potrebbe neppure essere espressodal richiamo alla sentenza di primo grado, in cui non vi sarebberiferimento alla natura delle opere quali «mere modifiche».Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione del n. 5 del comma I dell'art. 360cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma VI, Cost., violato soltantoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, nel senso della «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, restando così esclusa qualunque rilevanza delsemplice suo «difetto di sufficienza». Ricorre, allora, la denunciatanullità ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ. quando la motivazione, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamentodella decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (v. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014; tra le tante, in ultimo,Cass. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022; Sez. U, n. 2767 del 30/01/2023,in motivazione, con numerosi richiami).Nella specie, invece, la Corte territoriale ha ampiamente edettagliatamente motivato in merito alla natura dei lavori deliberati, néin senso diverso rileva il richiamo alla motivazione del primo Giudice,essendo consentita la motivazione per relationem purché il giudice delRic. 2019 n. 25201 sez. S2 - ad. 6-5-2025 -5-Numero registro generale 25201/2019Numero sezionale 1324/2025Numero di raccolta generale 7854/2026Data pubblicazione 31/03/2026gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della confermain relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità dellequestioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primogrado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenzepossa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Sez.1, n. 20883 del 05/08/2019).Ciò è proprio accaduto nella sentenza in esame, in quanto laCorte d’appello ha individuato la natura di mere modifiche e non diinnovazioni in riferimento alle caratteristiche delle nuove opere ritenutein tal senso rilevanti nella giurisprudenza di questa Corte, richiamandopure le parti della sentenza di primo grado dove le medesimecaratteristiche erano state evidenziate; tanto ha fatto, in particolare,nell’esame del primo, terzo e quarto motivo d’appello (pag. 2, 3 e 4).Ha evidenziato, infatti, che i lavori deliberati non comportavanouna rilevante spesa, non erano voluttuarie, ma finalizzate a renderepiù comodo e razionale l’uso della cosa comune, senza turbarel’equilibrio tra gli interessi concorrenti e comunque interessando unasuperficie non rilevante: così decidendo, ha correttamente applicato iprincipi di questa Corte secondo cui la distinzione tra modifica edinnovazione si ricollega all'entità e qualità dell'incidenza della nuovaopera sulla consistenza e sulla destinazione della cosa comune, nelsenso che per innovazione in senso tecnico - giuridico deve intendersinon qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, masolamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entitàsostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioniche mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento dellacosa comune e ne lasciano immutate la consistenza e la destinazione,in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, nonpossono definirsi innovazioni nel senso suddetto; questa Corte ha cosìescluso che costituisse «innovazione vietata» il restringimento di unRic. 2019 n. 25201 sez. S2 - ad. 6-5-2025 -6-Numero registro generale 25201/2019Numero sezionale 1324/2025Numero di raccolta generale 7854/2026Data pubblicazione 31/03/2026viale di accesso pedonale, considerato che esso non integrava unasostanziale alterazione della destinazione e della funzionalità della cosacomune, non la rendeva inservibile o scarsamente utilizzabile per unoo più condomini, ma si limitava a ridurre in misura modesta la suafunzione di supporto al transito pedonale, restando immutata ladestinazione originaria (Cass. Sez. 2, n. 11936 del 23/10/1999; Sez.2, n. 15460 del 05/11/2002; Sez. 2, n. 16639 del 27/07/2007).2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ, il ricorrente ha lamentato l’errataapplicazione dell’articolo 1120 cod. civ.: nella formulazione vigenteall’epoca del ricorso, prima della modifica operata dalla l. n.220/2012entrata in vigore nel 2013 (e che tuttavia ha lasciato inalterato il primocomma), la norma prevedeva che i condomini potessero disporre leinnovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo delle cosecomuni con la maggioranza indicata dal V comma, ovvero i 2/3 delcondominio; in tal senso la norma sarebbe stata erroneamenteapplicata sia in riferimento alla tipologia di innovazione sia inriferimento al quorum necessario per la loro approvazione; le delibere,approvate dai condomini non con 666.66 millesimi (pari a 2/3),sarebbero perciò invalide.Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratiodella sentenza (sulla sorte del motivo che non coglie la ratio decidendi,v. tra le varie, Cass. Sez. 6 - 3, n. 19989 del 10/08/2017): la Corteterritoriale ha affermato, come si è visto, che le opere deliberatecostituivano mere modifiche, escludendo che si trattasse di innovazioniex art. 1120 comma I cod. civ.; ha perciò ritenuto esplicitamenteapplicabili le maggioranze semplici indicate al secondo comma dell’art.1136 cod. civ. nella formulazione vigente all’epoca dei fatti di causa,prima della riforma, che prevedeva: «l'assemblea è regolarmentecostituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i dueRic. 2019 n. 25201 sez. S2 - ad. 6-5-2025 -7-Numero registro generale 25201/2019Numero sezionale 1324/2025Numero di raccolta generale 7854/2026Data pubblicazione 31/03/2026terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti alcondominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero divoti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metàdel valore dell'edificio».Sul punto, alla fine di pag. 4, dopo aver esaminato la natura deilavori, la Corte territoriale ha proprio ribadito che la natura delle opereaveva fatto escludere dal Giudice di primo grado la necessità dimaggioranze qualificate: in tal senso, la natura di mere modifiche,presupposto di questa ratio, risulta censurata soltanto per mezzo delladenuncia di motivazione apparente come esposta al punto 1 e del tuttoinfondata sicché il motivo risulta inconferente (sulla necessità dellacontestazione specifica della ratio decidendi, Cass. Sez. 6 - 3, n. 19989del 10/08/2017).3. La intangibilità di questa motivazione rende inammissibile, perdifetto di interesse, anche il terzo motivo, articolato in riferimento al n.3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.: il ricorrente ha lamentatol’erronea applicazione degli articoli 1136 V comma cod. civ. e ilcombinato disposto degli articoli 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.,per avere la Corte rigettato il quinto motivo di appello concernentel’invalidità della delibera del 14/8/02 per mancanza del quorum,ritenendo la questione coperta da giudicato, nonostante il Tribunale disull’impugnazione della delibera suindicata e questa statuizione nonsia, per sua natura, idonea a produrre giudicato sul merito dellequestioni oggetto del giudizio; ha aggiunto che, in ogni caso, egli avevaimpugnato autonomamente e congiuntamente sia la delibera del14/8/2002 sia quella di ratifica del 21/9/2003, sicché non potevaritenersi preclusa la valutazione sulla legittimità delle stesse inrelazione al quorum deliberativo.Ric. 2019 n. 25201 sez. S2 - ad. 6-5-2025 -8-Numero registro generale 25201/2019Numero sezionale 1324/2025Numero di raccolta generale 7854/2026Data pubblicazione 31/03/2026La Corte d’appello ha effettivamente riportato che la legittimitàdella delibera del 14/8/2002 risultava definitivamente accertata perchéla sua impugnazione, proposta da altro condomino, era stata definitacon dichiarazione di cessazione della materia del contendere per essereintervenuta una successiva ratifica con la delibera del 21/9/2003,oggetto del presente giudizio e questa statuizione era «passata ingiudicato».Dopo questa affermazione, tuttavia, la stessa Corte territorialeha comunque ribadito che la validità delle delibere conseguiva allanatura dei lavori approvati che implicava la sufficienza dellamaggioranza semplice, così motivando la validità delle due delibereautonomamente e ulteriormente, rispetto all’argomento del giudicato.In particolare, la Corte d’appello ha introdotto questa secondaragione con la congiunzione «nondimeno», cioè con una congiunzionedi valore avversativo-limitativo che ha, perciò, introdotto unaconsiderazione non impedita da quanto enunciato precedentemente inmerito alla sussistenza di un giudicato sulla validità della delibera: inaltri termini, la Corte ha comunque inteso affermare la validità delledelibere a prescindere da ogni intangibilità da giudicato perché hariscontrato come non necessaria, in relazione alla natura delle operedeliberate, una maggioranza qualificata.Secondo principio consolidato di questa Corte, qualora ladecisione di merito si fondi – come nella specie - su di una pluralità diragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee asorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza dellecensure mosse ad una delle rationes decidendi (qui, in particolare, lanatura di mere modifiche e non di innovazioni delle opere deliberate)rende inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, le censurerelative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, inquanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stanteRic. 2019 n. 25201 sez. S2 - ad. 6-5-2025 -9-Numero registro generale 25201/2019Numero sezionale 1324/2025Numero di raccolta generale 7854/2026Data pubblicazione 31/03/2026l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisionestessa (Sez. 3, n. 5102 del 26/02/2024; Sez. 5, n. 11493 del11/05/2018; Sez. 3, n. 2108 del 14/02/2012).Il ricorso è perciò respinto, con inevitabile aggravio di spese peril soccombente.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 6 maggio 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2019 n. 25201 sez. S2 - ad. 6-5-2025 -10-
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