CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 aprile 2021
Cassazione n. 47118/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MARIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di MESSINA, con ordinanza in data 6/04/2021 rigettava l'istanza di rescissione del giudicato avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]' Mario che, con sentenza del TRIBUNALE di MESSINA del 21/01/2020, divenuta definitiva, era stato condannato a pena di giustizia per il delitto di concorso in estorsione. La medesima CORTE in data 29/12/2020 aveva comunque sospeso l'esecuzione della pena detentiva inflitta con quella condanna, in attesa della irrevocabilità della pronuncia sulla richiesta di rescissione. [OSCURATO:PERSONA] 'propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) in relazione all'art. 629 bis cod. proc. pen. Premesso che in base a tale ultima disposizione e alla giurisprudenza della Corte EDU e di questa S.C. la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato non osta alla celebrazione del giudizio nei suoi confronti solo quando egli si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza medesima, riferisce di non aver avuto personale cognizione della celebrazione del processo a suo carico, e quindi di averne incolpevolmente ignorato lo svolgimento, dal momento che: a) non poteva ritenersi rilevante la notifica, avvenuta nelle mani del ricorrente, né dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., né della citazione per l'udienza preliminare, essendo la citazione a giudizio atto dei tutto differente; b) il decreto di citazione a giudizio era stato notificato all'indirizzo corrispondente alla propria residenza anagrafica ma nelle mani della figlia Veronica, e per questo la notifica era stata ritenuta regolare, mentre la figlia da anni non aveva più alcun rapporto col padre; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) in relazione all'art. 629 bis e 420 bis cod. proc. pen. perché nel decreto di citazione a giudizio l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era stata indicata come difensore di fiducia, mentre invece ella era stata nominata difensore di ufficio nella fase delle indagini preliminari, e poi non aveva presenziato ad alcuna udienza, tanto da essere di volta in volta sostituita. La CORTE territoriale, pur dando atto della indicazione erronea dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia, aveva tuttavia ritenuto che ciò non avesse dovuto comportare la rinnovazione della notifica dell'imputato, che pertanto era stato correttamente dichiarato assente: ciò confermerebbe l'incolpevole mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso. La difesa di [OSCURATO:PERSONA]' ha fatto pervenire memoria scritta, che ribadisce il contenuto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Per orientamento consolidato di questa S.C. (cf. ex pluribus Sez. 2 sentenza n. 14787 del 25/01/2017 dep. 24/03/2017 Rv. 269554 imputato [OSCURATO:PERSONA]), il regime dei procedimento in assenza, coerente con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani (tra le altre Corte Edu, Sejdovic. V. Italia, Grande camera 1 marzo 2006, menzionata nel ricorso), esclude l'ignoranza incolpevole se vi è la prova che l'imputato abbia conosciuto l'esistenza del procedimento, sia pure in una fase iniziale. La presunzione di conoscenza del procedimento opera allorché - come è accaduto nel caso di specie - vi sia stata la notifica a mani proprie dell'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini, e soprattutto della citazione per l'udienza preliminare.Lo stato di ignoranza "incolpevole" rilevante ai fini della norma convenzionale non può pertanto ravvisarsi quando l'imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza del processo. L'ignoranza incolpevole non deve pertanto valutarsi in relazione ai singoli atti della progressione processuale, dato che la conoscenza della esistenza del procedimento, se pure provata per la fase iniziale di esso, genera un onere di diligenza. 2. Nella vicenda in esame emerge che: a) come si è detto, [OSCURATO:PERSONA]' ha ricevuto la notifica a mani proprie non soltanto dell'avviso della conclusione delle indagini, bensì pure dell'udienza preliminare, sì che è certo che egli avesse avuto conoscenza dell'esistenza del procedimento penale a suo carico; b) la figlia dell'imputato, trovata dal notificatore al medesimo indirizzo anagrafico dell'imputato, ha avuto nelle proprie mani il decreto di citazione a giudizio, e al momento della notifica non ha comunicato alcun impedimento alla consegna a lei al posto del padre. Il ricorso non si è in confrontato con tale dato obiettivo, ma si è limitato all'affermazione che la figlia da anni non aveva rapporti col padre; non ha tuttavia documentato tale assunto, dal momento che: bl) non ha contestato che quello a cui era avvenuta la notifica fosse l'indirizzo anagrafico dell'imputato; b2) non ha indicato quale fosse altro eventuale, cui il ricorrente si fosse altrettanto eventualmente trasferito; b3) non ha dedotto né documentato l'avvenuto allontanamento dell'imputato dalla propria residenza anagrafica fra il momento della notifica (a mani proprie dell'imputato) dell'udienza preliminare e il momento della notifica (alla figlia) del giudizio; b4) non ha documentato l'assenza dei rapporti tra figlia e padre, come sottolineato dal Collegio di appello, e ciò è assai singolare, come osserva il P.G. nelle conclusioni scritte, dal momento che il plico è stato ritirato dalla figlia nel luogo di residenza del padre; c) l'erronea indicazione del difensore di ufficio quale difensore di fiducia nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha inciso sulla regolarità della notifica per il giudizio di primo grado, bensì, come sottolineato dalla CORTE territoriale, sulla pienezza dell'assistenza difensiva, dal momento che il difensore d'ufficio non ha mai adempiuto all'incarico a lei conferito. Ma ciò, in adesione a quanto osservato dalla CORTE medesima, deve ascriversi a fatto dell'imputato, che con quel difensore non si è messo in contatto né ha nominato un difensore di fiducia: tale dinamica è comunque estranea all'oggetto dell'istanza di rescissione, che attiene alla denunciata mancata conoscenza del giudizio, non alla eventuale mancata completezza della difesa al suo interno. 3. Nella specie non può quindi parlarsi di mera presunzione di regolare notifica, poiché quest'ultima, quanto alla citazione per il giudizio di primo grado, è avvenuta a mani della figlia nella medesima residenza anagrafica, per un imputato che quel giudizio doveva con sicurezza attendersi, avendo ricevuto in precedenza a mani proprie la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e la notifica dell'udienza preliminare. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. La presente decisione fa venir meno la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva disposta in via provvisoria dalla CORTE territoriale in data 29/12/2020. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]